Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27294 del 07/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4513-2020 proposto da:

D.B.R., D.B.A., quale uniche eredi del sig. D.B.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RICCIOTTI NICOLA, 9, presso lo studio dell’Avvocato BRUNELLA CAIAZZA, che le rappresenta e difende unitamente all’Avvocato PIERLUIGI QUARANTA;

– ricorrenti –

contro

DE.BE.RI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI, 11, presso lo studio dell’Avvocato PIERLUIGI MILEO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 411/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.

IN FATTO E IN DIRITTO

– che D.B.A. e D.B.R., quali uniche eredi di D.B.G., ricorrono, sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 411/19, del 19 febbraio 2019, della Corte di Appello di Bari, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito da De.Be.Ri. contro la sentenza n. 2245/13, del 3 luglio 2013, del Tribunale di Bari – ha condannato le odierne ricorrenti al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile di proprietà di De.Be.Ri.;

– che le ricorrenti riferiscono, in punto di fatto, che la predetta De.Be.Ri., lamentando danni ad un immobile di sua proprietà, sito in Bari-Santo Spirito, via Settembrini n. 34, danni a suo dire originati da lavori di ristrutturazione edile effettuati nel 1989 nel sottostante immobile sito al piano terra, allora di proprietà di D.B.M.L., conveniva in giudizio il di lei erede D.B.S., per conseguire il ristoro dei danni subiti;

– che costituitosi in giudizio il convenuto per resistere alla domanda risarcitoria, istruita la causa mediante due diverse consulenze tecniche d’ufficio (che si aggiungevano a quella già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo), la causa veniva riassunta dall’attrice – all’esito dell’interruzione determinata dal decesso di D.B.S. – nei confronti degli eredi dello stesso, F.A., D.B.A. e D.B.G.;

– che respinta dal primo giudice la domanda risarcitoria, tale decisione – su gravame dell’attrice soccombente – veniva parzialmente riformata, con condanna dei predetti F.A., D.B.A. e D.B.G. al risarcimento del danno;

– che avverso la sentenza della Corte barese ricorrono per cassazione D.B.A. e D.B.R. (quali eredi di D.B.G.), sulla base – come detto – di un unico motivo;

– che esso denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonché dell’art. 118, disp. att. c.p.c., comma 1, oltre ad omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio;

– che il motivo, nella sostanza, lamenta la ricorrenza di motivazione ((apparente”, censurando, oltre al recepimento “acritico” delle conclusioni del CTU compiuto dalla sentenza impugnata, la valutazione “dubitativa” che il medesimo (e con esso il giudice di appello) avrebbe espresso sulle cause delle fessurazioni riscontrate nell’immobile di proprietà di De.Be.Ri.;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, De.Be.Ri., chiedendo che lo stesso venga rigettato;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 16 marzo 2021.

– che nelle more del presente giudizio è intervenuta rinuncia al ricorso, con richiesta congiunta delle parti di compensazione integrale, tra le stesse, delle spese della presente fase di legittimità;

– che va, pertanto, dichiarata l’estinzione del presente giudizio di cassazione, con integrale compensazione delle spese dello stesso.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le pani le spese dello stesso.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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