Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27298 del 07/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5687-2020 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LEONARDO DA VINCI 75, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE PERGOLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – Società cooperativa, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BERTOLONI 55, presso lo studio dell’Avvocato FEDERICO MARIA CORBO’, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato FILIPPO MARIA CORBO’;

– controricorrente –

E contro

B.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 900/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 30/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

RITENUTO IN FATTO

– che T.M. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 900/19, del 30 dicembre 2019, della Corte di Appello di Potenza, che – respingendo il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 32/10, del 3 gennaio 2010, del Tribunale di Potenza – ha confermato il concorso di colpa, nella misura del 50%, del medesimo T. e di B.M. nella causazione del sinistro stradale verificatosi il 2 ottobre 2003, nel quale l’odierno ricorrente subiva danni fisici e patrimoniali, condannando, per l’effetto, la B. e la sua assicuratrice per la “RCA”, società Cattolica Assicurazioni S.c.a.r.l., al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di Euro 20.500,00, comprensiva di rivalutazione, oltre interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo;

– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di aver originariamente adito, per conseguire l’integrale ristoro dei pregiudizi conseguenti al sinistro stradale di cui fu vittima e consistito nella collisione tra lo scooter da lui condotto e la vettura guidata dalla B., il Giudice di pace di Potenza, riassumendo, tuttavia, il giudizio innanzi al Tribunale della medesima città, essendosi l’adito giudicante dichiarato incompetente per valore;

– che avendo il Tribunale affermato la responsabilità concorsuale dei due conducenti, disponendo in ordine alla domanda risarcitoria nei termini sopra indicati, il T. proponeva gravame, rigettato dal giudice di appello;

– che avverso la sentenza della Corte potentina il T. ricorre per cassazione, sulla base – come detto – di due motivi;

– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2;

– che si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, “come correttamente rilevato dal Tribunale, parte appellante non ha adempiuto all’onere gravante sullo stesso, ai sensi dell’art. 2054 c.c., di provare di non aver concorso nella causazione del sinistro”, atteso che l’unica teste di parte attrice escussa “nulla ha riferito circa la condotta” del T., “sia in termini di rispetto delle regole di circolazione (…) sia in relazione alla condotta adottata al fine di evitare l’impatto”;

– che, in questo modo, la sentenza impugnata avrebbe violato il principio – enunciato da questa Corte – circa il carattere sussidiario della presunzione di eguale responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, essendo la stessa destinata ad operare in caso di “impossibilità di accertare o l’eventuale responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, oppure il diverso grado di responsabilità” di entrambi;

– che, tuttavia, nel caso di specie, è proprio la Corte territoriale – evidenzia il ricorrente – ad attestare che, in base all’esame “del quadro probatorio emerso all’esito del giudizio di primo grado”, deve “essere affermato che l’odierno appellante ha provato non solo la dinamica dell’incidente ma anche la responsabilità esclusiva dello stesso in capo alla B.”;

– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio;

– che il ricorrente, in particolare, denuncia l’esistenza di un “insanabile contrasto tra la dichiarata responsabilità esclusiva della contumace B.M. e la conferma della sentenza di primo grado che si fonda sulla dichiarazione di pari concorsualità di colpa”;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società Cattolica Assicurazioni, chiedendo la reiezione del ricorso;

– che è rimasta, invece, solo intimata la B.;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 16 marzo 2021;

– che ha depositato memoria la controricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni, ed in particolare evidenziando come da una lettura congiunta della sentenza di appello e di quella di primo grado non possano esservi dubbi in merito al fatto che, nell’impossibilità della ricostruzione dinamica del sinistro (e, particolarmente, della condotta di guida della B., non avendo la sola teste escussa confermato la circostanza che la donna non avesse rispettato lo stop), fosse destinata ad operare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va accolto;

– che il primo motivo – che questo collegio reputa avere carattere pregiudiziale, diversamente da quanto prospettato nella proposta del consigliere relatore, che pure ha concluso per l’accoglimento della presente impugnazione – è fondato;

– che la sentenza impugnata, dopo aver affermato come l’allora appellante, ed odierno ricorrente, avesse – già in primo grado – “provato non solo la dinamica dell’incidente, ma anche la responsabilità esclusiva dello stesso in capo alla B.”, ha poi dato applicazione all’art. 2054 c.c., comma 2, ovvero ad una presunzione, quella di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli tra loro entrati in collisione, che “ha carattere sussidiario”, operando, infatti, vuoi “quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti”, vuoi “qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409, Rv. 617095-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576166-01), costituendo, infatti, tale presunzione “applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause, criteri ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità da fatto illecito (art. 41 c.p.)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2011, n. 19871, Rv. 619533-01);

– che, inoltre, la medesima sentenza – a conferma dell’intrinseca contraddittorietà del proprio ragionamento – ha soggiunto che “deve essere confermata la responsabilità della B.”, ancorché, “per le ragioni sopra esposte, non in via esclusiva”;

– che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, pur dopo l’avvenuta riduzione – all’esito dell’avvenuta modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza, ormai, solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), permane comunque la possibilità di configurare, come violazione di legge processuale costituzionalmente rilevante, il vizio di “motivazione apparente”;

– che siffatta evenienza è configurabile, oltre che nell’ipotesi di ((carenza grafica” della motivazione, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), fermo in ogni caso restando la necessità che il vizio – come, appunto, nel caso che qui occupa – “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata);

– che tali rilievi superano le considerazioni svolte dalla controricorrente, in particolare nella memoria ex art. 380-bis c.p.c.;

– che, difatti, come appena evidenziato, la contraddittorietà della motivazione (qui consistita nell’affermare dapprima la responsabilità esclusiva della B. e, poi nel negarla espressamente, facendo applicazione della presunzione di eguale responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2) emerge su un piano, per così dire, “intrinseco”, ovvero “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali”;

– che il ricorso va, dunque, accolto quanto al suo secondo motivo (con assorbimento del primo) e la sentenza impugnata va cassata in relazione, rinviando alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo ricorso, dichiarando assorbito il primo, e per l’effetto cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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