Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.27317 del 07/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5857-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVAN BATTISTA MARTINI 2 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARASCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENNARO MARIA AMORUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

nonché contro DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE – DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 5745/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2014 R.G.N. 11252/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che con sentenza del 5 luglio 2014, la Corte d’Appello di Roma chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Roma che, nel giudizio promosso, con distinti ricorsi, da B.A. e P.M. nei confronti del Ministero della Giustizia, riunite le cause, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati nella superiore qualifica funzionale spettante in considerazione delle mansioni effettivamente svolte prima e dopo il trasferimento presso tale Ministero provenienti il primo dal Comune di Catanzaro e la seconda dalla Regione Abruzzo, rigettava tutte le domande proposte da B.A. mentre dichiarava il diritto di P.M. ad essere inquadrata nell’Area terza F4 (ex Area C, posizione economica C3) a far data dall’1.12.2007 confermava la decisione del Tribunale, rigettando l’appello principale del Ministero e l’appello incidentale di B.A.; che, relativamente alla posizione di B.A., la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto ammissibile il gravame da questi proposto, da riguardarsi, peraltro, come incidentale per essere stato depositato successivamente a quello del Ministero, ma infondata sia la pretesa relativa al superiore inquadramento in Area C (posizione economica C1) del CCNL per il comparto Ministeri per il periodo 28.12.2004/30.7.2010, dovendo ritenersi l’inquadramento assegnato in Area B (posizione economica B3) presso il Ministero conforme al disposto del D.P.C.M. n. 446 del 2002, art. 5 recante la tabella di equiparazione circa la classificazione del personale dei distinti comparti, per non ricomprendere le mansioni svolte presso l’amministrazione di provenienza le rivendicate funzioni di direzione, avendo il B. svolto un mero ruolo di coordinamento di gruppi di lavoro, coerente con il livello assegnato, sia quella relativa all’irriducibilità della retribuzione, risultando il trattamento economico percepito presso il Ministero superiore a quello in godimento in ragione del riconoscimento dell’indennità penitenziaria;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il B., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero della Giustizia;

che, nelle more, il ricorrente in data 12 giugno 2017 depositava documentazione relativa all’accoglimento con D.P.R. 3 maggio 2016 del ricorso straordinario concernente l’inquadramento del medesimo nell’Area III, fascia economica F1, della classificazione del personale di cui al Comparto Ministeri con decorrenza 30.7.2010.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. artt. 132 e 156 c.p.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30,artt. 2112 e 2103 c.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’inidoneità delle funzioni di coordinamento di un gruppo di lavoro svolte presso l’amministrazione di provenienza ad integrare gli estremi del requisito professionale proprio del rivendicato superiore livello della classificazione del personale di cui al CCNL del comparto Ministeri, relativo all’esercizio di funzioni di “coordinamento, direzione e controllo di unità organiche semplici anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio”;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5 in una con il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente, lamenta, peraltro, sempre in relazione al preteso deteriore inquadramento di cui al precedente motivo, l’essersi la Corte territoriale pronunciata in spregio del principio di irriducibilità della retribuzione, stante l’asserito carattere eventuale dell’erogazione dell’indennità penitenziaria il relazione alla quale la Corte medesima aveva ritenuta l’invarianza ed anzi l’aumento del trattamento economico riconosciuto;

che il primo motivo deve ritenersi infondato, atteso che l’argomento in questa sede ribadito dal ricorrente per cui il dato contenuto nella documentazione prodotta circa l’esercizio di funzioni di coordinamento di gruppi di lavoro presso l’amministrazione di provenienza varrebbe a fondare la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente medesimo all’inquadramento rivendicato per essere nella relativa declaratoria incluso il riferimento al requisito professione così identificato “coordinamento, direzione e controllo di unità organiche semplici anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio” risulta correttamente disatteso dalla Corte territoriale che ha plausibilmente ritenuto congrua la riconduzione di tale profilo dell’attività del ricorrente presso il Comune di Catanzaro al requisito recato dalla declaratoria della qualifica assegnata Area II, posizione economica F3 dato dal “coordinamento di unità operative interne” corrispondente a quello previsto dalla declaratoria del livello in origine posseduto relativo al “coordinamento di altri addetti”, stante la non ravvisabilità nella documentazione prodotta di alcun riferimento all’accompagnarsi al coordinamento di funzioni di direzione e controllo;

che, di contro, il secondo motivo si rivela inammissibile non dando conto il ricorrente, da un lato, del dato che vuole rappresentare con i valori economici indicati come espressivi della retribuzione percepita dal ricorrente presso l’amministrazione di provenienza e presso il Ministero come quantificata dal ricorrente medesimo e dalla Corte territoriale (in sostanza non si comprende se i riferimenti sono ai minimi contrattuali relativi alla qualifica o al trattamento complessivo mensilmente percepito dal ricorrente), dall’altro, dell’affermato carattere eventuale dell’erogazione dell’indennità penitenziaria e, pertanto, della sua non computa bilità agli effetti della valutazione di irriducibilità della retribuzione percepita per effetto del trasferimento;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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