LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 417/2019 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. M. Gilardoni, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 02/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da R.A. cittadino *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito che lavorava come impiegato comunale, ma in caso di ferie o malattia veniva impiegato anche nel settore dedicato alla poliomielite e nell’ufficio delle mappe, eseguendo i sopralluoghi al fine di stabilire se un immobile poteva essere costruito o meno. Dal 2012 alcune persone avevano cominciato a chiedergli delle mappe per compiere degli attentati terroristici ma lui si era sempre rifiutato così che fu prima minacciato e poi aggredito così che venne portato dai poliziotti in ospedale. Dopo un nuovo tentativo di rapimento in suo danno decise di lasciare il proprio paese.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il richiedente non credibile, in ciò condividendo i dubbi della Commissione perché la narrazione era in alcuni tratti generica e poco circostanziata, mentre il gruppo terroristico che lo avrebbe minacciato non risultava da nessuna fonte d’informazione consultata. Il tribunale non ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nelle sue diverse forme; il medesimo tribunale ha, inoltre, reputato assenti anche qualunque situazione soggettiva legata a una condizione di particolare vulnerabilità.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di una questione di legittimità costituzionale e due motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
In via preliminare, il ricorrente solleva una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 così come modificato dalla della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1 per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il tribunale non aveva fatto buon uso del principio dell’onere probatorio attenuato, anche in riferimento alla complessiva attendibilità attraverso il riconoscimento del “beneficio del dubbio”; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della situazione di estrema povertà quale serio motivo che giustificava il riconoscimento della protezione umanitaria.
In via preliminare, la dedotta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, in quanto come ha rilevato questa Corte, “(…) è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (Cass. n. 27700/18).
Il primo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non censura specificamente il giudizio di non credibilità reso dal tribunale, alla luce della valutazione discrezionale (ma non arbitraria) della vicenda narrata espressa dal collegio giudicante, ed in virtù di tale giudizio, il medesimo tribunale non era obbligato ad applicare nessuna attenuazione probatoria.
Il secondo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione (il tribunale ha accertato che la dedotta situazione di povertà è insussistente atteso che in caso di rimpatrio, il richiedente tornerebbe a rivestire la posizione di impiegato comunale ben più remunerativa rispetto alle mansioni svolte in Italia ed, inoltre, il richiedente conserva i propri riferimenti familiari in *****).
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 28 maggio 2021, ed a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021