LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10356/2016 proposto da:
TABACCHERIA F.A., elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, via del Trivio n. 1, presso lo studio dell’avv.to ALESSIO DE VECCHIS, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.G., elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno via delle Torri n. 13, presso lo studio dell’avv.to FABRIZIO CIPOLLINI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
B.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1305/2015 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il 01/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. La Tabaccheria F.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Pace di Ascoli Piceno il 14 novembre 2011, con cui la società HEuroklima di M.B. aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 3955,60 per il saldo di lavori svolti nell’immobile sito in *****.
L’opponente chiamava in giudizio anche D.G. che aveva commissionato i lavori eseguiti sull’immobile e beneficiato degli stessi.
2. Il giudice di pace estrometteva dal giudizio D.G. per inammissibilità della chiamata di terzo effettuata direttamente dall’opponente; accoglieva parzialmente l’opposizione; revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento in favore dell’opposta della somma di Euro 1427,80 pari al 50 per cento della complessiva somma portata dalla fattura di cui al decreto ingiuntivo e detratto l’acconto già versato dall’ A..
3. La Tabaccheria F.A. proponeva appello avverso detta sentenza.
4. Il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l’appello. Secondo il giudice dell’appello, dalle dichiarazioni rese dalla rappresentante legale della HEuroklima era emerso che l’immobile fosse nell’esclusiva disponibilità di D.G. che lo aveva concesso in locazione alla tabaccheria A., la quale non aveva ottenuto l’autorizzazione necessaria al trasferimento della propria attività nei suddetti locali. Tale ultima circostanza, tuttavia, non determinava il venir meno degli impegni che A. aveva assunto nei confronti della HEuroklima. Secondo il Tribunale il reale interessato allo svolgimento dei lavori appaltati nel momento in cui erano stati commissionati era l’ A., che era in trattative con il D. per la sublocazione del locale. Il contratto di appalto, pertanto, era intercorso tra la ditta HEuroklima e il soggetto interessato ai lavori, l’ A.. Non rilevava nella specie il rapporto giuridico tra il D. e l’ A. che, anche se collegato, era del tutto inconferente per la soluzione del caso di specie, che riguardava l’inadempimento dell’obbligazione del pagamento del prezzo del contratto di appalto stipulato tra la ditta appaltatrice e la committente, interessata all’esecuzione dei lavori. La documentazione attestante che l’immobile era nella disponibilità del D. era irrilevante, in quanto non smentiva la circostanza che il locale doveva essere sublocato all’ A. per lo svolgimento dell’attività di tabaccheria alla base della sua contrattazione con la ditta HEuroklima. La fonte dell’obbligazione doveva individuarsi nella conclusione del contratto e quindi nell’accordo tra le parti. Il Tribunale esaminava le prove espletate nel corso dell’istruttoria di primo grado, evidenziando che alcune dichiarazioni testimoniali contrastavano con quelle di tale G., che aveva affermato di aver sentito personalmente A. incaricare la ditta HEuroklima. D’altra parte, A. aveva versato l’acconto come risultava documentalmente dalla fattura e come ammesso anche in sede di interrogatorio formale. Sempre in sede di interrogatorio formale l’ A. aveva confermato di aver versato al D. un acconto per la futura sublocazione. L’anticipazione del prezzo, come l’acconto, è un adempimento parziale dell’obbligazione valevole fino a prova contraria come riconoscimento del debito parzialmente adempiuto.
5. La Tabaccheria F.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sette motivi.
6. D.G. ha resistito con controricorso. B.M. è rimasta intimata.
7. La parte ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha chiesto la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata accolta la domanda di revocazione della sentenza oggetto del ricorso per cassazione;
8. D.G. con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 2733 c.p.c., comma 2 e dell’art. 116 c.p.c., in relazione agli articoli all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
B.M. aveva confermato la circostanza della realizzazione di due bagni e dell’antibagno commissionata dalla ditta HEuroklima dal signor D.G. che aveva l’esclusiva disponibilità dei locali in qualità di conduttore in virtù di un pre-esisistente contratto di locazione. Tali lavori erano necessari per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile richiesto dallo stesso D.G.. I lavori erano stati consegnati come ammesso dalla B. al D. per l’inaugurazione dell’esercizio dell’attività di bar. Tale dichiarazione era stata confermata anche da D.G.. Il Tribunale adito avrebbe dunque disatteso le risultanze dell’interrogatorio formale e violato l’art. 2733 c.c., comma 2, secondo cui la confessione resa in giudizio forma piena prova contro colui che l’ha fatta e non può essere liberamente valutato dal giudice.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 116 c.p.c..
Il Tribunale di Ascoli Piceno non solo avrebbe trascurato le confessioni giudiziali rese da B.M. e D.G. ma avrebbe anche disatteso le risultanze delle prove documentali offerte dalla parte opponente nel giudizio di primo grado che comprovavano che l’unico committente dei lavori era D.G..
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione, falsa errata applicazione, nonché omessa pronuncia in merito all’inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2722 e 2724 c.c..
La prova testimoniale non era ammissibile in quanto verteva su circostanze contrarie al contenuto dei documenti prodotti, dunque, il giudice avrebbe violato gli artt. 2721 c.c. e segg.. Dal provvedimento impugnato non emergerebbe alcun cenno in merito alle ragioni di ammissibilità di un’eccezione alla suddetta regola.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché omessa pronuncia.
La controparte non avrebbe soddisfatto l’onere probatorio, mancando la prova del rapporto contrattuale dedotto in giudizio con particolare con riferimento alla quantificazione di quanto dovuto. L’obbligazione di pagamento di Euro 3955 non era contemplata da alcun documento e, quindi, non era provata. Peraltro, la somma di Euro 1100 era stata versata da A. solo a titolo di acconto in previsione di una futura sublocazione.
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 1321,1325,1372 e 1988 c.c..
Il pagamento della somma di Euro 1100 non poteva costituire ricognizione di un debito per un importo superiore, e dunque, il presunto maggior debito di cui al decreto ingiuntivo opposto non sarebbe stato mai provato. Secondo il ricorrente mancherebbe nella specie un accordo tra le parti quale requisito essenziale del contratto.
6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: con l’appello si era denunciata la ritualità dell’estromissione del terzo chiamato D.G. per falsa ed erronea applicazione degli artt. 108 c.p.c. e segg., D.G. si era costituito nel giudizio di primo grado e aveva formulato le proprie difese nel merito e articolato mezzi istruttori. Egli, peraltro, sarebbe portatore di un interesse diretto e concreto all’esito del giudizio, ravvisandosi anche un’ipotesi di litisconsorzio necessario, pertanto il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di condanna anche nei confronti di D.G. e non avrebbe dovuto estrometterlo dal giudizio.
7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: carenza illogicità ed insufficienza della motivazione. L’impugnata sentenza sarebbe sorretta da una motivazione confusa, incongrua e comunque contraddittoria. La motivazione sarebbe talmente carente da doversi considerare soltanto apparente e dunque in violazione dell’art. 111 Cost..
8. Preliminarmente la Corte rileva che la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la sentenza n. 1035 (rectius 1305) del 2015 del Tribunale di Ascoli Piceno, depositata in data 01/12/2015 (r.g. n. 1316/2015) oggetto del presente ricorso per cassazione è stata revocata con sentenza n. 299 del 2020, del medesimo Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza passata in giudicato il 28 gennaio 2021.
La produzione della suddetta sentenza di revocazione del Tribunale di Ascoli Piceno da parte dell’odierno ricorrente è ammissibile, trattandosi di atto formato successivamente alla proposizione del ricorso che la parte può produrre fino al momento della discussione, essendo tale produzione esclusivamente funzionale alla dimostrazione della revoca della sentenza impugnata e della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (per un caso assimilabile vedi Sez. 3, Sent. n. 1883 del 2011).
Il Tribunale di Ascoli Piceno, nella citata sentenza di revocazione, ha ritenuto sussistente il presupposto di cui all’art. 395, n. 2, c.p.c. sulla scorta della testimonianza resa da B.M. in un altro processo, nel corso del quale quest’ultima ha ammesso che i lavori oggetto del presente giudizio erano stati effettivamente commissionati da D.G. e non dalla Tabaccheria A.F..
Pertanto, in accoglimento della domanda di revocazione, il Tribunale ha riformato la sentenza n. 1305 (erroneamente indicata con il numero 1035) di condanna dell’odierno ricorrente al pagamento in favore della società HEuroklima di B.M. della somma di Euro 1427,80 nonché di Euro 1500 per spese di lite, ed ha dichiarato non dovute tali somme per revoca dell’originario decreto ingiuntivo opposto.
9. Deve farsi applicazione del principio di diritto, più volte affermato da questa Corte di Cassazione, secondo cui “La revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto” (così Cass. 25 settembre 2013, n. 21951; cfr., nello stesso senso, già Cass. S.U. 29 novembre 2006, n. 25278 e, successivamente, Cass. 13 febbraio 2015, n. 2934).
Data la cessazione della materia del contendere per l’intervenuta revoca della sentenza qui impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso consente la compensazione delle spese del giudizio e determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021
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