LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22898-2018 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA TERESA PARRINO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE di PALERMO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 225/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 02/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.
CONSIDERATO
che:
1. con sentenza pubblicata in data 2/3/2018, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto da C.G., dipendente assunta con reiterati contratti a tempo determinato dal Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, contro la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive, o, in subordine, al risarcimento del danno derivante dalla abusiva reiterazione dei contratti a termine.
1.1. La Corte ha premesso che l’unico motivo di impugnazione aveva ad oggetto il mancato riconoscimento delle differenze retributive e della progressione stipendiale, ma che tale motivo non poteva essere accolto in quanto riguardante una domanda non proposta nel ricorso di primo grado.
2. Contro la sentenza, la C. ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con decreto presidenziale del 17 giugno 2020 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso al MIUR, il quale ha resistito con controricorso.
3. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
4. Nell’imminenza dell’adunanza camerale la C. ha depositato l’atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato e accertato dalla controparte.
5. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del processo, con compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni giuridiche sottese al ricorso e della condotta processuale della ricorrente.
6. Trattandosi di estinzione, e non di inammissibilità o improcedibilità o infondatezza del ricorso, la ricorrente non è tenuto al versamento dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021