LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14113-2019 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE BELLE ARTI, 7, presso lo studio dell’avvocato DOMITILLA AMBROSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI TISATO;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA’
DI BRUNO, 69/A, presso lo studio dell’avvocato LORENZO TOSO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2905/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
P.G. ricorre avverso la pronuncia della Corte d’appello di Venezia 24 ottobre 2018, n. 2905, che ha rigettato il gravame da egli proposto avverso la sentenza del Tribunale di Padova. Il Tribunale di Padova aveva accolto l’opposizione di M.A. al decreto che le aveva ingiunto di pagare Euro 200.000, somma data a mutuo a B.C. con contratto che prevedeva la sottoscrizione di M. a garanzia della restituzione della somma.
M.A. resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 347 c.p.c., u.c.: la Corte d’appello ha errato nell’affermare che il documento contenente il contratto di mutuo (documento n. 1 prodotto in sede monitoria) sarebbe stato inutilizzabile in quanto prodotto solo nel corso del giudizio d’appello a seguito di ordinanza della medesima Corte, ordinanza non emanabile in quanto il potere del giudice d’appello di ordinare alla parte di produrre la copia di determinati documenti già prodotti nel grado precedente del giudizio è da ritenere limitato alle ipotesi di impugnazione contro sentenze non definitive.
Il motivo è inammissibile. E’ corretto il richiamo operato dal ricorrente all’orientamento di questa Corte secondo il quale “i documenti della fase monitoria sono sempre producibili anche nel giudizio di appello” (cfr. Cass. n. 8693/2017).
Il ricorrente, tuttavia, non considera che secondo il giudice d’appello il riconoscimento da parte di B. di dover restituire il denaro e la quietanza contestuale alla sottoscrizione del contratto non sono prove sufficienti della dazione rispetto alla posizione di M., affermazione rispetto alla quale l’esame del documento prodotto dal ricorrente, comunque visionato dal giudice d’appello, non depone in senso contrario, avendo la Corte d’appello rilevato la mancata sottoscrizione da parte di M. della pagina del documento contenente la quietanza.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 19 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021