Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27404 del 08/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13172-2020 proposto da:

T.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARIOLI 52, presso lo studio dell’Avvocato CONCETTA PUNGITORE, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO T., GIUSEPPE SALVATORE ARCURI;

– ricorrente –

contro

M.T., GENERALI ITALIA SPA *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1770/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

RITENUTO IN FATTO

– che T.U. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1770/19, del 19 settembre 2019, della Corte di Appello di Catanzaro, che – accogliendo parzialmente il gravame dallo stesso esperito, in via di principalità, avverso la sentenza n. 191/16, del 23 marzo 2016, del Tribunale di Vibo Valentia (ritenendo, invece, inammissibile, perché tardivo, il gravame incidentale di M.T.) – ha così provveduto;

– che tale pronuncia, da un lato, ha confermato la condanna dell’odierno ricorrente a risarcire alla M. il danno cagionatole, in ragione del riversamento di acqua dal suo appartamento nell’immobile dalla stessa condotto in locazione, rideterminando, però, l’importo del risarcimento nella minor somma di Euro 4.850,00, nonché, d’altro, ha rigettato la domanda riconvenzionale della società Generali Italia S.p.a. (terza chiamata in garanzia dal T.), accolta invece dal primo giudice, di restituzione dell’importo di Euro 1.800,00, dalla stessa società corrisposto al T. in relazione al suddetto sinistro;

– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio dalla M., la quale lamentava che, a causa del riversamento d’acqua dall’appartamento di esso T., si erano vetrificati abbondanti infiltrazioni nel magazzino del negozio di abbigliamento dalla stessa condotto in locazione, tanto da renderlo impraticabile e da costringerla alla chiusura;

– che a fronte della domanda risarcitoria, il convenuto, oltre a contestare sia “an” che “quantum debeatur” (eccependo, quanto al primo profilo, l’esistenza del caso fortuito, per essere state le infiltrazioni determinate dalla rottura improvvisa di un flessibile), chiedeva di essere autorizzato a chiamare in manleva la società Generali Italia, con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile;

– che la terza chiamata, oltre a chiedere il rigetto della domanda della M., agiva pure in via di riconvenzione verso il T., per ottenere la restituzione della somma di Euro 1.800,00, versatagli sul presupposto che la causa del sinistro fosse effettivamente la rottura del flessibile, mentre nel verbale dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul luogo del sinistro, la scaturigine delle infiltrazione veniva indicata nell’apertura di un rubinetto con conseguente fuoriuscita dell’acqua da una vasca;

– che l’adito Tribunale accoglieva sia la domanda della M., condannando l’allora convenuto a risarcirle il danno nella misura di Euro 6.850,00, sia la riconvenzionale di Generali Italia, donde la condanna del T. a restituire ad essa l’importo di Euro 1.800,00;

– che il giudice di appello – nell’accogliere parzialmente, come detto, il gravame del convenuto soccombente – rideterminava nella minore somma di Euro 4.850,00 l’entità del risarcimento, ma rigettava anche la domanda riconvenzionale di Generali Italia, decisione, quest’ultima, assunta sul rilievo che la causa del sinistro fosse da individuare nella rottura del flessibile e, dunque, in un evento coperto dal contratto di assicurazione per la responsabilità civile;

– che avverso la sentenza della Corte catanzarese il T. ricorre per cassazione, sulla base – come detto – di tre motivi, lamentando che essa, mentre rigettava la domanda riconvenzionale con cui Generali Italia aveva richiesto la restituzione di quanto anticipato all’assicurato a titolo di indennizzo, non provvedeva pure sulla domanda di manleva, dal medesimo T. reiterata in appello per l’ipotesi in cui fosse confermata la propria responsabilità per il sinistro e con essa la condanna al risarcimento del danno, e ciò sebbene fosse stata riconosciuta nella rottura del flessibile la causa del sinistro;

– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione o falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., lamentando che la Corte territoriale ha negato l’applicazione della norma suddetta, che obbliga l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato di quanto costui, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione (nella specie, la rottura del flessibile), deve pagare a un terzo;

– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

– che, in particolare, il motivo lamenta omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta da esso T. (e ciò sebbene il giudice di appello abbia, come detto, individuato la causa del sinistro in un evento coperto dalla garanzia assicurativa), oltre che sulla domanda volta a riottenere quanto egli era stato costretto a corrispondere a Generali Italia, sia in esecuzione della condanna comminatagli in accoglimento della riconvenzionale della stessa (Euro 1.800,00), sia a titolo di spese di lite (Euro 2.010,66);

– che, infine, il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per nullità della sentenza o del procedimento per carenza di motivazione, ovvero per motivazione apparente ed illogica, sempre in relazione al mancato accoglimento della domanda di manleva;

– che sono rimasti intimati la M. e Generali Italia;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 20 aprile 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va accolto, in relazione al suo secondo motivo, che denuncia il vizio di omessa pronuncia;

– che la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto che la causa del sinistro oggetto del giudizio fosse da individuarsi in un evento coperto dal contratto di assicurazione (tanto da accogliere il gravame dell’odierno ricorrente, nella parte in cui impugnava la condanna comminatagli dal primo giudice a restituire la somma di Euro 1.800,00 già ricevuta come indennizzo assicurativo), ha omesso di provvedere in merito alla domanda del T. volta ad imporre a Generali Italia la restituzione, a propria volta, del suddetto importo di Euro 1.800,00, sia sulla domanda di manleva, finalizzata a riversare sulla compagnia assicuratrice la condanna comminata all’assicurato a risarcire, nella misura di Euro 4.850,00, il pregiudizio cagionato al terzo danneggiato, ovvero, nella specie, la M.;

– che sussiste, dunque, il denunciato vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., alla stregua del principio secondo cui l’omissione di pronuncia è ipotizzabile “ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto” (da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 23 marzo 2017, n. 7472, Rv. 644826-03);

– che il secondo motivo va, dunque, accolto – con assorbimento del primo e del terzo – e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per la decisione sulle domande in ordine alle quali è stata omessa la pronuncia;

– che il giudice del rinvio provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese relative al rapporto processuale tra il T. e Generali Italia, nell’esercizio del “potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite” (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo, e per l’effetto cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021

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