LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30669/018 proposto da:
N.E., F.M.B., NE.EM., nella qualità di eredi di N.L., rappresentati e difesi dall’Avv. ANTONIO BELLIAZZI, con domicilio in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
AVIVA ITALIA SPA, in persona del proprio A.D., G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO 7, presso lo STUDIO dell’Avv. MASSIMO MARETTO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e nei confronti di:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimata –
T.V.;
– intimata –
P.C.;
– intimato –
NA.MA.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2398-2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13 marzo 2018;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
N.L. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, Milano Assicurazioni (oggi Unipolsai Assicurazioni), T.V. e P.C., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti, a causa dell’incidente stradale che aveva coinvolto l’auto Fiat Punto, a bordo della quale viaggiava come terzo trasportato.
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 2583/2010, condannava in solido i convenuti a risarcirgli la somma di Euro 196.925,31.
La Corte d’Appello di Roma, cui si rivolgeva N.L. per lamentare la errata qualificazione dei danni subiti e la errata applicazione delle tabelle di liquidazione del danno, con la sentenza n. 2398/18 rigettava l’appello.
Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione gli eredi di N.L., deceduto nelle more del giudizio di appello, formulando un solo motivo. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, Aviva Assicurazioni.
La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore Dott. Giovanni Battista Nardecchia, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. I ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2043,2059 c.c., artt. 277,350 e 352 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Oggetto di censura è la statuizione con cui la sentenza impugnata aveva dichiarato che la morte della persona offesa in corso di causa per una causa non ricollegabile alla lesione risentita in conseguenza dell’illecito costituiva “elemento dirimente di ogni censura sollevata in ordine alla quantificazione del danno come operata dal primo giudice”, in applicazione del principio secondo cui “alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva”. La morte del danneggiato, nel caso di specie, era avvenuta dodici anni dopo il sinistro, quindi, era deceduto molto prima rispetto all’astratta aspettativa di vita sulla quale il giudice di primo grado aveva liquidato il danno permanente commisurata in cinquant’anni.
Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato il riferito principio di diritto alla fattispecie per cui è causa, stante l’assenza di appello incidentale sulla liquidazione dei danni da parte degli appellati e in considerazione del fatto che la morte del danneggiato non era avvenuta prima della proposizione dell’appello, ma nelle more del processo di secondo grado ed era stata comunicata, pur senza esserne obbligati, dagli eredi; in aggiunta la sentenza non si sarebbe pronunciata sui motivi di appello che riguardavano l’errata quantificazione per difetto dei danni subiti e l’errata applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma anziché quelle del Tribunale di Milano, nonostante al momento della proposizione dell’appello fosse stata già pubblicata la decisione n. 12408/2011 che aveva indicato le tabelle di Milano quale parametro di liquidazione del danno non patrimoniale, atto a propiziare trasparenza, eguaglianza ed uniformità della liquidazione sul territorio nazionale, ed avrebbe erroneamente applicato il principio di diritto di cui alla pronuncia, ritenendo che la morte del danneggiato avesse reso inutile l’esame dei motivi di appello atteso che la somma liquidata dal giudice di prime cure risultava comunque maggiore di quella che gli eredi avrebbero potuto ottenere con l’accoglimento dei motivi dell’appello.
2. In data 15 febbraio 2021 è pervenuto presso la Cancelleria della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione un atto, sottoscritto da N.E., Ne.Em., F.M.B., da Antonio Belliazzi, con cui, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., i ricorrenti hanno dichiarato di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso principale, chiedendo la compensazione delle spese di lite ed allegando procura speciale all’Avv. Antonio Belliazzi che lo autorizzava a rinunciare al ricorso. Nella stessa data l’atto di rinuncia e la procura speciale sono stati notificati alla controricorrente.
3. Aviva Assicurazioni non ha aderito alla rinunzia, come chiarito nella memoria depositata in vista dell’odierna Camera di consiglio, ove, peraltro, invocando il principio della soccombenza virtuale, ha chiesto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi secondo il prospetto allo scopo allegato.
4. Nondimeno, il controricorso di Aviva risulta tardivo, essendo stato depositato il 23 novembre 2018, cioè dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c..
L’ultima notifica del ricorso a P.C., ai sensi dell’art. 140 c.p.c., risale al 12 ottobre 2018. Di conseguenza, il termine per deposito del controricorso scadeva il 22 novembre 2018.
5. Considerato che la sopravvenuta carenza di interesse non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese, secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, il Collegio ritiene che il ricorso sarebbe stato infondato, perché la Corte territoriale ha applicato correttamente la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la morte del danneggiato nelle more del giudizio avente ad oggetto la liquidazione del danno, per cause indipendenti dal fatto illecito di cui la controparte sia chiamata a rispondere, fa sì che la liquidazione del danno non debba commisurarsi alla prevedibile durata della vita futura del danneggiato, ma alla sua durata effettiva.
Quanto all’utilizzazione delle tabelle di Roma anziché quelle del Tribunale di Milano deve darsi seguito anche in questo caso all’insegnamento di questa Corte, secondo cui la denuncia in sede di legittimità della violazione delle tabelle diffuse dal Tribunale di Milano è ammessa esclusivamente ove nel giudizio di merito la parte abbia prodotto tali tabelle (Cass. 2/11/2017, n. 27562; Cass. 13/112014, n. 24205). Tanto non è avvenuto nel caso di specie, non avendo i ricorrenti specificatamente indicato, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di avere prodotto in giudizio le tabelle del Tribunale di Milano che menzionano nel motivo (Cass. 13/03/2021, n. 7770).
6. In conclusione, il giudizio va dichiarato estinto, con condanna dei ricorrenti, tra loro in solido, ed in applicazione del principio della soccombenza virtuale, alle spese di lite sostenute dalla controricorrente, diverse dal controricorso, inammissibile per tardività.
7. Si dà atto della non ricorrenza dei presupposti processuali per disporre a carico dei ricorrenti l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021