LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –
Dott. ACIERNO Maria – Presidente di Sez. –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1793/2021 proposto da:
EDILIZIA CELEBRANO SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA CORRIAS LUCENTE, rappresentato e difeso dall’avvocato EZIO MARIA ZUPPARDI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI, 46, presso lo STUDIO LEGALE LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNALISA CUOMO, ANDREA CAMARDA, ANTONIO ANDREOTTOLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6624/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 29/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Società cooperativa edilizia Celebrano a r.l. ha proposto ricorso in unico motivo per violazione dell’art. 362 c.p.c., comma 1 e art. 110 c.p.c., avverso la sentenza n. 6624/2020 del Consiglio di Stato, depositata il 29 ottobre 2020, denunciando il difetto assoluto di giurisdizione per arretramento, difetto o eccesso di potere giurisdizionale, il diniego di giustizia per radicale stravolgimento di norme e la violazione del dovere di esercizio della giurisdizione.
2. Resiste con controricorso il Comune di Napoli.
3. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
3.1. L’avvocato Ezio Maria Zuppardi, difensore della ricorrente, ha presentato in data 28 settembre 2021 “istanza di rimessione in termini” ai fini del deposito della memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., esponendo di aver avviato il deposito telematico di detto atto in data 17 settembre 2021 e di non avere, tuttavia, ricevuto la “4 pec”, ovvero il messaggio finale di accettazione, “a causa di un errore nell’indicazione del tipo di contenzioso”, dovuto al “mancato aggiornamento del software in possesso dello scrivente”, come appreso soltanto in data 27 settembre 2021, allorché l’istante ha così “potuto provvedere all’aggiornamento necessario”.
L’istanza di rimessione in termini non può essere accolta per la insussistenza in concreto di una “causa non imputabile”, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, nozione che suppone un rapporto eziologico fra la decadenza in cui sia incorsa la parte e un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, nella specie non rivelandosi tale, rispetto alla mancata ultimazione della procedura di deposito di un atto digitale, il difetto di aggiornamento del software utilizzato dal depositante.
4. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Comune di Napoli contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, del 7 agosto 2019 ed ha così respinto il ricorso avanzato dalla Società cooperativa edilizia Celebrano a r.l. per l’annullamento dell’atto comunale del 14 marzo 2018, che aveva risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., per le inadempienze della società la convenzione urbanistica inter partes volta alla cessione del diritto di superficie ai fini della realizzazione di un parcheggio.
5. Il ricorso ravvisa il rifiuto della tutela giurisdizionale addebitabile al Consiglio di Stato sia nell’omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione di indebito, sia nella declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni, ritenuta nella sentenza impugnata “nuova rispetto a quella avanzata in primo grado”. Il ricorso espone altresì che il rifiuto di tutela giurisdizionale alle richieste della società cooperativa, contenuto in una pronuncia di mero rito, è intervenuto in ambito pure di sicura rilevanza comunitaria.
6. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che nel ricorso introduttivo la società Celebrano aveva chiesto, in subordine all’accertamento del proprio diritto a realizzare il parcheggio nascente dalla convenzione, il risarcimento per equivalente pari all’importo dei lavori eseguiti, mentre in appello l’azione risarcitoria era stata poi formulata come subordinata alla pretesa di annullamento ed alla pretesa di risarcimento in forma specifica. La domanda risarcitoria è stata peraltro ritenuta inammissibile dal Consiglio di Stato anche perché non fatta valere con appello incidentale condizionato, nonché comunque infondata nel merito, in quanto i danni prospettati non sarebbero conseguenza di un’azione amministrativa illegittima o illecita.
7. Va disattesa l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, in quanto il ricorso stesso specifica sufficientemente i punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta in punto di giurisdizione.
8. Il ricorso è comunque inammissibile, in quanto, secondo consolidata interpretazione, l’impugnazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con cui si deduce l’omessa pronuncia su una domanda, può integrare motivo inerente alla giurisdizione, denunciabile ai sensi dell’art. 362 c.p.c., solo se l’omissione sia giustificata dalla ritenuta estraneità alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo della domanda elusa, che non possa essere da lui conosciuta, e non quando, come avvenuto nella specie, essa si prospetti quale errore “in iudicando” o “in procedendo” incidente sulla legittimità del potere giurisdizionale del giudice speciale, atteso che il Consiglio di Stato ha motivato sulla base di ragioni di rito e di merito il mancato accoglimento delle domande consequenziali ed accessorie rispetto alla risoluzione della convenzione urbanistica (Cass. Sez. U., 17/11/2016, n. 23395; Cass. Sez. U., 08/02/2013, n. 3037). Neppure il ricorso, col riferimento che opera al diritto Eurounitario, prospetta un vizio di eccesso di potere giurisdizionale in forma di interpretazione delle norme Europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla CGUE, tale da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale.
9. Alla inammissibilità del ricorso consegue alla condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021