Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27591 del 11/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 2770/2018 proposto da:

P.J.M., domiciliato in Roma piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione rappresentato difeso dall’avvocato Cecchetti Daniela, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.N.M.;

– intimata –

avverso la sentenza numero 435 del 2017 della Corte di Perugia depositata il 09/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO

CHE:

Nel giudizio di separazione personale tra P.J.M. e M.N.M., la Corte di appello di Perugia, con la sentenza depositata il 09/06/2017, ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Perugia.

Per quanto interessa, la Corte di appello ha ribadito la pronuncia di addebito della responsabilità della separazione personale al marito e l’esclusione di addebito per la moglie, così come la previsione e la quantificazione dell’assegno di mantenimento in Euro 100,00= mensili in favore di M.; ha, inoltre, confermato l’affido esclusivo del figlio minore E.D. alla madre, sulla considerazione che il padre si era reso inadempiente rispetto alle statuizioni economiche, evitando di versare un qualsiasi contributo per il mantenimento del bambino, tanto che a suo carico era stato aperto un procedimento penale ex art. 570 c.p..

P. ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi; M. è rimasta intimata.

Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 143,151 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 sul punto della conferma della sentenza di primo grado, laddove questa aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito al marito.

1.2. Il motivo è inammissibile perché sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 34476 del 27/12/2019) 1.3. Come più volte chiarito dalla S.C., il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione – come prospettato nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, tutte le volte in cui (a differenza che per la prima ipotesi) sia contestata la valutazione delle risultanze di causa. Da una parte, dunque, si pone la violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa; dall’altra, l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o erronea ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. n. 16698 del 16/7/2010; Cass. n. 5207 del 4/3/2010).

Per quanto attiene alla ricostruzione della fattispecie concreta, va, poi, considerato che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo.” (Cass. n. 22397 del 06/09/2019).

Va rimarcato, altresì, che “Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto.” (Cass. n. 29730 del 29/12/2020; Cass. n. 3601 del 20/02/2006) e che “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.” (Cass. n. 16056 del 02/08/2016; Cass. n. 19011 del 31/07/2017; Cass. 29404 del 07/12/2017).

1.4. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fondato la pronuncia di addebito a carico di P. sulla condizione di soggezione indotta nella moglie mediante artate restrizioni economiche conseguenti al fatto che i proventi della di lei attività lavorativa venivano versati nel conto corrente bancario intestato e gestito unicamente al marito, sicché ella era costretta a rivolgere ogni richiesta finanziaria a questi, che spesso le faceva mancare i mezzi economici necessari per le esigenze della vita quotidiana tanto che si era dovuta rivolgere spesso ad altri per assicurarsi il sostentamento alimentare minino; questa situazione è stata accertata sulla scorta del puntale esame delle risultanze istruttorie, individuando il nesso causale tra i comportamenti maritali deteriori, offensivi della dignità della donna, e la crisi coniugale secondo un percorso logico/giuridico immune da vizi.

Il ricorrente propone una censura per violazione di legge e critica la valutazione compiuta dalla Corte di appello in merito alla documentazione versata in atti dalla moglie ed a quella dallo stesso introdotta in causa – a suo dire, trascurata e tale da indurre opposte conclusioni -, nonché alle deposizioni testimoniali acquisite, sollecitandone un riesame conforme alle proprie aspettative, senza tuttavia indicare alcun fatto decisivo per il giudizio di cui sia stato omesso l’esame, ma svolgendo argomentazioni che supporta esclusivamente propugnando contrapposte interpretazioni del materiale probatorio acquisito, con evidenti ricadute in termini di inammissibilità del motivo.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sul punto del rigetto della domanda di addebito della responsabilità della separazione alla moglie.

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare le prove testimoniali dalle quali emergeva – a suo dire con evidenza che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale iniziata durante il matrimonio, prima della separazione.

2.2. Il motivo è inammissibile perché, formulato come violazione di legge, sollecita un riesame delle risultanze istruttorie conforme alle aspettative del ricorrente (in proposito si richiamano i principi rammentati sub 1.3.) e perché non coglie la ratio decidendi fondata sull’accertata responsabilità causale della condotta del marito nella crisi matrimoniale, antecedente alle condotte contestate alla M..

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto il profilo dell’omessa considerazione del tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio e della mancanza di prova circa una condizione deteriore della moglie, ai fini del mantenimento.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia respinto la relativa domanda assumendo che P. avesse richiesto l’esclusione dell’assegno di mantenimento solo sulla base della richiesta di pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie “non contestando invece il relativo importo sulla base delle rispettive condizioni economiche delle parti” (fol. 5 della sent. imp.).

3.2. Il motivo è inammissibile perché carente sul piano della specificità.

L’articolata censura non smentisce – ed anzi conferma l’affermazione della Corte di appello – posto che il ricorrente si limita a sostenere di avere censurato la decisione di primo grado perché il riconoscimento dell’assegno era avvenuto su presupposti del tutto errati perché fondata “sul comportamento asseritamente da lui posto in essere in epoca successiva alla separazione, consistita nell’essersi sottratto ai propri obblighi nei confronti del figlio” (fol. 8 del ricorso), doglianza che non fa alcuna menzione di quanto denunciato in sede di ricorso per cassazione, senza nemmeno riportare gli specifici motivi di gravame, come sarebbe stato suo onere in osservanza dell’obbligo di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., quanto meno nei passaggi significativi, al fine di vincere l’apparente novità delle questioni introdotte (Cass. n. 17049 del 20/08/2015).

4.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 quater, comma 1, c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato escluso l’affidamento condiviso del figlio.

4.2. Il quarto motivo è parimenti inammissibile nel suo complesso.

4.3. La Corte di appello, nel confermare la statuizione di primo grado in ordine all’affido esclusivo del figlio alla madre, ha attribuito decisivo rilievo alla violazione dell’obbligo di concorrere al mantenimento di entrambi gravante sul P. che, all’esito della separazione, aveva tenuto un comportamento “sempre teso ad evitare qualsiasi esborso di denaro per il figlio, sottraendosi, in questo modo ai suoi obblighi come genitore” (fol. 6 della sent. imp.) ed ha rimarcato che le giustificazioni da lui addotte in ordine ad una situazione di difficoltà economica non potevano giustificare il suo totale disinteresse per il figlio, rispetto al quale aveva evitato di versare qualsiasi contributo per il mantenimento – tanto che era stato aperto a suo carico un procedimento penale ex art. 570 c.p. – ed ha stigmatizzato la circostanza che era giunto “fino al punto di farsi licenziare nell’imminenza dell’udienza fissata per la separazione così da risultare disoccupato” (ibidem).

4.4. Orbene, questa Corte ha già osservato come la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, già prevista dall’art. 155 c.c. ed oggi ribadita dall’art. 337-ter medesimo codice, con riferimento alla separazione personale dei coniugi, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (cfr., ex aliis, Cass. n. 977 del 2017; Cass. n. 24526 del 2010; Cass. n. 26587 del 2009; Cass. n. 16593 del 2008). Ciò si verifica nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come anche, per quanto di specifico interesse nell’odierna vicenda, nell’ipotesi di totale inadempimento all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore (cfr. Cass. n. 26587 del 2009; Cass. n. 22695 del 11/08/2021).

4.5. La valorizzazione, da parte della corte umbra dell’ingiustificata inosservanza dell’obbligo di mantenimento predetto da parte del padre, nel periodo preso in considerazione, appare, dunque, pienamente coerente coi suindicati principi, dovendosi, qui, solo ricordare che, già alla stregua dell’art. 155-bis c.c., comma 1, (poi abrogato dal D.Lgs. n. 154 del 2013), ed oggi dell’art. 337-quater medesimo codice, al giudice è consentito disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori con “provvedimento motivato”: la corte suddetta, dunque, si è certamente conformata a questa prescrizione, recando la sentenza oggi impugnata argomentazioni atte a giustificare la conferma dell’affidamento esclusivo.

4.6. Per il resto, la censura si risolve, essenzialmente, nella prospettazione, affatto inammissibile, di un vizio motivazionale denunciato in modo inappropriato, posto che, come si è già in precedenza ricordato, il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, preclude contestazioni in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, mentre non risulta indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimata.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esse menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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