LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – M. –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14999/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
C.L.R. DI G.L. & C. s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore e G.L. rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Simona Carloni con domicilio eletto in Roma, via Monte Santo n. 2;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 405/11/15 depositata il 20/02/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26/05/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata la CTR, annullava gli atti impugnati, avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2006;
ricorre questa l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a cinque motivi; la società contribuente ha depositato procura speciale per il giudizio di Legittimità;
Considerato che:
– va preliminarmente osservato che, come dà atto la pronuncia di secondo grado, il contraddittorio in causa è stato integrato nei confronti di R.R., altro socio della C.L.R. s.n.c. nel giudizio di fronte alla CTP;
– diversamente, però, R.R. non risulta esser stato parte del giudizio di appello, come si evince pure dalla sentenza della CTR qui impugnata;
– pertanto, orbene, sul punto questa Corte ha ancora di recente statuito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018) che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie, IRAP), fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione; si tratta esattamene del caso che ci occupa;
– in base ai criteri dettati dalle S.U. di questa Corte con la miliare sentenza n. 14815/08 (seguita da innumerevoli pronunce conformi), la necessità del “simultaneus processus” tra società di persone e soci è tale per cui: (a) “se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione… altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.”; (b) “se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio”;
– è ormai del tutto consolidato infatti l’orientamento di questa Corte secondo il quale l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (sul punto anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27603 del 30/10/2018);
– pertanto la sentenza della CTR qui impugnata risulta viziata; essa non ha rilevato la violazione del litisconsorzio necessario di cui sopra si è detto e conseguentemente non ne ha disposto l’integrazione con il pretermesso R.R., parte del giudizio di fronte alla CTP;
– la pronuncia in oggetto stessa deve quindi essere integralmente cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione per il prosieguo del giudizio nel contraddittorio anche con il socio R.R. pretermesso nel grado di appello.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di appello; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021