Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27654 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29353/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

M.M., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Domenico Della Ratta con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Sola Vito, in via U. de Carolis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4875/32/15 depositata il 15/05/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 11/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio e riconvocato il Collegio il 16/07/2021.

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello del contribuente e in riforma dell’impugnata sentenza annullava l’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP 2008; – ricorre a Corte questa l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; il sig. M. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la CTR, erroneamente pronunciando sul punto, non oggetto di ricorso del contribuente, annullato l’atto impugnato anche riguardo alla contestazione relativa alla mancanza della certificazione e al mancato versamento delle ritenute d’imposta relative alle fatture emesse nel 2008 (elencate nell’allegato n. 16 del PVC) per un importo di Euro 18.951,04;

– il motivo è infondato;

– dalla lettura del ricorso del contribuente proposto a suo tempo di fronte alla CTP (integralmente trascritto in ricorso per cassazione nel rispetto del canone della c.d. “autosufficienza” dei motivi di ricorso di fronte a questa Suprema Corte) si evince la completa assenza di eccezioni e contestazioni riguardo il recupero formulato nell’atto impugnato con riguardo al mancato versamento delle ritenute di cui si è detto; pertanto, tal profilo dell’atto impositivo, non contestato in sede di ricorso di fronte al primo giudice, è divenuto definitivo per mancata impugnazione;

– la circostanza relativa a tal mancata contestazione del rilievo, inoltre, è espressamente ammessa, o meglio sottolineata, anche dal contribuente nel proprio atto (pag. 2 secondo capoverso del controricorso);

– a fronte di ciò, dalla lettura della sentenza della CTR si evince come la stessa non abbia (coerentemente) affatto annullato l’intero atto impugnato, ma unicamente accolto l’appello del contribuente; appello che risulta quindi aver censurato la pronuncia di primo grado che ebbe a ritenere legittimi i recuperi derivanti dalle indagini finanziarie;

– in altri termini, a fronte di motivi di appello del contribuente diretti a censurare i recuperi siffatti, e solo quelli, posti dalla CTP alla base del proprio decidere, la CTR su di essi si è espressa, nei termini di cui alla sentenza; e ciò è dato rilevare sia dall’atto di appello del contribuente (debitamente trascritto in controricorso dal contribuente da pag. 4 in poi dell’atto) sia dalla conseguente completa assenza nella pronuncia gravata di ogni riferimento, sia pur implicito o indiretto, al recupero concernente le ritenute in parola: su tal profilo la CTR – giustamente non spende parola perché né essa né la CTP ne sono state investite;

– ne deriva che non sussiste alcun vizio di ultrapetizione, avendo la CTR pronunciato unicamente su quanto sottopostole dall’appellante, alla luce di quanto deciso dalla CTP in forza del ricorso di primo grado a suo tempo presentato;

– il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 115 c.p.c., comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 3, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini della dimostrazione analitica della irrilevanza reddituale, le affermazioni del contribuente e la dichiarazione giurata del beneficiario, consuocero del contribuente, sig. A.G.;

– il motivo è inammissibile;

– invero, dalla lettura della sentenza impugnata si evince come il giudice dell’appello abbia tenuto conto, ai fini della prova contraria da dedursi e fornirsi da parte del contribuente, non solo della ridetta dichiarazione del sig. A.: questi ha valutata anche altre circostanze di fatto, per concludere ritenendo provato che i versamenti contestati costituissero restituzione di somme precedentemente concesse a mutuo da parte del contribuente;

– infatti, secondo la CTR, riguardo a tali movimentazioni finanziarie oggetto del controllo “si tratta di operazioni che hanno lasciato traccia documentale (in uscita e in entrata, per importi corrispondenti) negli estratti conto esaminati; il che costituisce sicuramente elemento dimostrativo qualificato, fornito di data, importo, soggetto coinvolto e tipo di operazione. Del resto, vi è corrispondente traccia documentale dei prelevamenti finalizzati alla medesima causa e già esclusi dal computo in autotutela dalla Agenzia” (pag. 2 della sentenza della CTR penultimo periodo, e righe seguenti);

– è chiaro quindi come il giudice partenopeo abbia fondato la propria decisione non solo sulle mere affermazioni del contribuente e sulla conforme dichiarazione del sig. A., ma abbia invece dedotto la natura di restituzione di finanziamento dei versamenti ripresi a imposizione da ulteriori elementi di egual segno e in medesima direzione, di tipo documentale (quali gli estratti conto) e per giunta provenienti da soggetti terzi (la banca);

– in forza di tali plurimi elementi, operando in fatto e con accertamento non più suscettibile di contestazione in questa sede di Legittimità, la CTR ha ritenuto provata la tesi del contribuente quanto alla irrilevanza reddituale dei versamenti in parola;

– la censura qui esaminata, pertanto, mira a condurre la Corte a un riesame del meritus causae e va quindi dichiarata inammissibile;

– conclusivamente, il ricorso è rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600 oltre a 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, all’esito della riconvocazione del Collegio, il 16 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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