Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27662 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22348-2015 proposto da:

CONCESSIONARIA SAN MATTEO DI M.M. & C SNC, elettivamente domiciliata a Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato MONICA FOTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE ***** DI MILANO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2745/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 19/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

RITENUTO IN FATTO

La Concessionaria San Matteo di M.M. & C. s.n.c. intervenne volontariamente nella causa civile intentata da F.C., nei confronti di S.M., per il trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 c.c., della proprietà di alcune autovetture promesse in vendita dal convenuto, in forza di prelazione concessa dietro corrispettivo da Grand Prix s.r.l., che poi aveva venduto alla società San Matteo (così per brevità la ricorrente), al fine di ottenere giudizialmente l’accertamento del proprio diritto di proprietà sui beni, già sottoposti a sequestro, per effetto di acquisto dalla società Grand Prix, nonché la condanna dell’attore al risarcimento dei danni.

L’adito Tribunale di Milano, con la sentenza oggetto di tassazione, respinse le pretese avanzate dal F., accertò, in capo alle società intervenute, la proprietà delle autovetture e condannò il F. al pagamento della somma di Euro 20.000,00, a titolo di risarcimento danni per lite temeraria.

L’Agenzia delle Entrate recuperò, con avviso di liquidazione, l’imposta di registro sul predetto titolo giudiziario, calcolata ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, lett. b), art. 8, sul valore del dispositivo, comprendete l’accertamento del diritto di proprietà lesse autovetture oggetto della controversia definita con la sentenza.

La CTP di Milano, ravvisando la violazione della sopra indicata disposizione, accolse parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente disponendo che l’imposta di registro fosse rideterminata dall’Ufficio sulla base della sola pronuncia di condanna al risarcimento dei danni in favore della società San Matteo.

L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate fu accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2745/2015, in base alla considerazione che “i giudici di prime cure hanno errato nel calcolare l’imposta di registro (3%) sul solo importo relativo alla condanna al risarcimento dei danni posta a carico dell’attore pari ad Euro 20.000,00, omettendo di motivare le ragioni (…) che hanno escluso dall’imposizione il punto della sentenza civile che ha accertato il diritto di proprietà delle auto avente chiaramente contenuto patrimoniale a cui deve applicarsi l’imposta proporzionale tipica degli atti a contenuto ricostruttivo e dichiarativo”.

Propone ricorso per cassazione la contribuente, che articola quattro motivi, ai quali l’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo ed il secondo di ricorso, proposti ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 4, la società San Matteo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, art. 8, comma 1, lett. c), al nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per motivazione apparente della sentenza della CTR, la quale non ha considerato che, in relazione al i presupposti di applicabilità dell’imposta, l’accertamento della proprietà dei beni è funzionale alla condanna risarcitoria ma “senza effetti costitutivi” e conseguentemente non autonomamente tassabile.

Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, proposti ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 4, la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, in riferimento alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate 21 novembre 2013, n. 82/E, nonché del citato D.P.R., artt. 43 e 37, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, art. 8, comma 1, lett. b), e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per non avere la CTR considerato che rispetto alla domanda ex art. 2932 c.c., del F., nei confronti del S., avente ad oggetto beni già divenuti di proprietà di terzi per effetto di compravendita con la Grand Prix s.r.l., circostanza nota all’attore, la società San Matteo risulta estranea al regolamento d’interessi posto all’esame del Tribunale di Milano e che al più alla contribuente è fiscalmente riferibile il solo valore della statuizione di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria.

Le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, non sono fondate.

La decisione della CTR lombarda non difetta di motivazione in quanto, seppure in forma succinta, espone chiaramente le ragioni per cui l’imposta di gestro recuperata dall’Agenzia delle entrate è integralmente dovuta.

Dette ragioni si possono riassumere nel fatto che la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni arrecati alla società San Matteo dalla improvvida iniziativa giudiziaria del F. non esaurisce il contenuto dispositivo della sentenza tassata, avuto riguardo alla domanda di tutela degli interessi della intervenuta, volta a far valere l’opponibilità dell’intervenuto acquisto anteriore della proprietà dei beni controversi dalla società Grand Prix (altra terza intervenuta nella causa civile) che costituiva ulteriore punto controverso della causa.

Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di imposta di registro, che se l’atto da registrare è una sentenza, per stabilire i presupposti ed i criteri di tassazione, in conformità al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e della Tariffa allegata, occorre fare riferimento al contenuto e agli effetti emergenti dalla pronuncia stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato (tra le tante, Cass. n. 12013/2020; n. 15918/2011; n. 4601/2009).

Non v’e’ dubbio che, nel caso di specie, l’azione proposta dal terzo intervenuto è diretta a conseguire la tutela di uno specifico interesse, quello di preservare l’efficacia dell’intervenuto acquisto della proprietà dei beni oggetto di contesa giudiziaria e medio tempore sottoposti a misura cautelare, tant’e’ che la stessa società contribuente non manca di riferire (ricorso pag. 4) che il Tribunale di Milano, in un capo della sentenza tassata, “dichiara la proprietà in capo alle terze intervenute, con riferimento alle epoche meglio specificate nella parte motiva delle auto di cui è causa”.

L’art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., ma ne condivide la natura aquiliana.

Non appare tuttavia corretto ricondurre, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, la suesposta autonoma pronuncia ad una finalità meramente strumentale, ovvero accertativa della sussistenza delle condizioni in seno alla disposta condanna risarcitoria.

Ne’ va sottaciuto che nell’attività d’interpretazione dell’atto giudiziario oggetto di tassazione stabilire se, in concreto, le statuizioni in esso contenute abbiano o meno un determinato contenuto precettivo è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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