Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27670 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9631-2015 proposto da:

AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE NAPOLI, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8414/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 03/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

RITENUTO

che:

Autostrade Meridionali S.p.A. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’avviso di accertamento n. ***** notificato dal Comune di Napoli per omesso versamento ICI (anni di imposta dal 2006 al 2010) con riferimento a tre unità immobiliari classate in categoria C/2, indicate in catasto come locale deposito. La contribuente lamentava di non essere proprietaria dei suddetti immobili, allegando nel corso del giudizio anche una relazione tecnica con cui si assumeva l’inesistenza dei fabbricati e/o locali deposito. L’adita Commissione accoglieva il ricorso. Il Comune di Napoli appellava la decisione. Nel giudizio di secondo grado si costituiva l’Ufficio Provinciale di Napoli dell’Agenzia del Territorio. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 8414/32/14, accoglieva il gravame in ragione della inammissibilità dei motivi aggiunti proposti solo in appello, precisando testualmente che: “società Autostrade Meridionali, che con il ricorso introduttivo si è limitata ad affermare di non essere proprietaria degli immobili in questione, mentre successivamente sostiene che in relazione a tali immobili, di sua proprietà, non sussisterebbe il presupposto impositivo, per essere stati cancellati e per non avere natura di aree edificabili”, affermando altresì che: “Resta confermato che la società Autostrade Meridionali è tenuta al pagamento dell’Ici per gli anni considerati ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, richiamato art. 1, per il solo fatto di esserne proprietaria (ed a prescindere dall’inedificabilità della relativa area, mai dichiarata dal primo giudice) anche in considerazione della circostanza che la procedura di demolizione catastale, richiesta in data ***** non può retroagire”. Autostrade Meridionali ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo quattro motivi. L’Agenzia delle entrate e il Comune di Napoli si sono costituiti con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 57 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) deducendo l’error in procedendo in cui sarebbero incorsi i giudici di appello per violazione e falsa applicazione delle disposizioni indicate in rubrica. La società argomenta che dalla relazione del perito e dalla documentazione fotografica in atti, si evincerebbe che nelle aree mappali oggetto di accertamento ICI non sussisterebbero i locali deposito, mentre invece sulle stesse insisterebbe la mera proiezione di un viadotto autostradale, che era stata debitamente recintata allo scopo di evitare occupazioni abusive e garantire la sicurezza come imposto dalla legge alla concessionaria dell’infrastruttura stradale.

Le predette aree ritentrebbero nella cosiddetta “fascia di rispetto” e non avrebbero i requisiti per l’autonoma ascrivibilità in categoria C/2 e per la consequenziale tassazione ai fini ICI. La società ricorrente rileva, altresì, che a fronte della inerzia del Comune in primo grado nella determinazione dell’oggetto della propria pretesa, i giudici di appello non potevano da un lato assumere in appello a fondamento del riconoscimento della legittimità della pretesa impositiva del Comune ed a sostegno dell’iscrivibilità in C/2 dell’Agenzia del Territorio, che era rimasta contumace in primo grado nonostante l’ordinanza di integrazione del contraddittorio emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale, per poi imputare alla società la violazione del principio di ius novorum in appello, laddove su tali fatti la contribuente aveva inteso solo controdedurre. Ne consegue che nessuna eccezione o difesa nuova sarebbe stata esperita nel giudizio di secondo grado, atteso che la qualificazione delle aree sottostanti il viadotto e la connessa imponibilità o meno ai fini ICI rientrerebbero nel thema decidendum originario, sulla base degli stessi sviluppi delle difese articolate in primo grado. La società fin dal primo momento si sarebbe attivata nella ricerca di elementi giustificativi dell’accertamento del Comune, rimasto inerte, nonostante la specifica contestazione in ordine alla determinazione della pretesa impositiva, affermando che le aree in questione, essendo occupate dalla proiezione di viadotti autostradali, risultavano a tutti gli effetti pertinenze della rete autostradale stessa.

La ricorrente deduce, pertanto, l’illegittimità della sentenza laddove riconosce l’ammissibilità dell’allegazione dei fatti costitutivi nuovi in sede di appello da parte dell’Agenzia del territorio e contestualmente imputa indebitamente la violazione del divieto di ius novorum in appello.

1.1. Il motivo è infondato, per i principi di seguito enunciati.

Secondo i principi che regolano il processo tributario, l’atto impositivo viene qualificato quale “provocatio ad opponendum” sicché il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione – merito e di conseguenza l’atto di accertamento, ancorché avente funzione liquidatoria dell’obbligazione tributaria, ha il ruolo di “veicolo di accesso” all’esame del rapporto di imposta.

Nel processo tributario, come nel processo civile, vige il principio “dispositivo” delle parti: l’oggetto del processo risulta delimitato, da un lato, dalla motivazione dell’atto oggetto di impugnazione e, dall’altro, dai motivi di ricorso. Nel giudizio tributario l’Amministrazione finanziaria è attore in senso sostanziale, la circostanza che sia il contribuente a proporre il ricorso introduttivo è dovuta alla necessità di evitare che l’atto impositivo divenga definitivo senza esperire alcuna difesa. Nel processo il contribuente formalmente agisce, ma in realtà resiste alla richiesta impositiva, sebbene il thema decidendum e il thema probandum sono regolati dal principio dispositivo.

La contribuente deduce di avere contestato in primo grado la pretesa fiscale assumendo di non essere proprietaria degli immobili oggetto di accertamento. Nell’atto introduttivo dell’impugnazione di primo grado, il cui contenuto è stato riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, si legge: “la ricorrente non possiede alcuna delle predette tre unità immobiliari site agli indicati indirizzi”. Successivamente, a seguito dell’appello proposto dall’ente comunale, la società, a fronte delle precisazioni adotte dall’Agenzia del territorio circa i presupposti della pretesa impositiva, ha controdedotto che “nelle aree mappali oggetto dell’accertamento ICI del Comune erano oggettivamente inesistenti locali deposito, mentre invece sulle stesse insisteva la mera proiezione di un viadotto autostradale” precisando che “erano state debitamente recintate al solo scopo di evitare occupazioni abusive e garantire la sicurezza dell’infrastruttura stradale” (v. pag. 8 ricorso).

Ne consegue che la società, nel giudizio di appello, ha prospettato nuove inammissibili ragioni che avrebbero implicato la valutazione di fatti e situazioni non dedotti nel giudizio di primo grado. Le deduzioni difensive, infatti, non costituiscono mere difese, ma la prospettazione di nuove questioni che implicano la valutazione di accertamenti in fatto da parte del giudice del merito.

Secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, che si condivide (non ravvisandosi ragioni per discostarsene): “il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19 bis, aggiunto al D.P.R. n. 739 del 1981, art. 11, consente al contribuente di integrare, soltanto nel giudizio di primo grado, i motivi proposti con il ricorso a contestazione della pretesa tributaria, fino alla data di comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione (ed anche ulteriormente ove ricorrano determinate incertezze), sicché è inammissibile la successiva deduzione, innanzi alla commissione tributaria di secondo grado o a quella centrale (e, quindi, anche davanti alla Corte di appello), di motivi non proposti nel giudizio di primo grado ed è ugualmente inammissibile la prospettazione di nuove ragioni che implichino la valutazione di fatti e situazioni in tale sede non dedotti”(Cass. n. 14074 del 2016). Nella fattispecie, la prospettazione del tutto nuova della vicenda di fatto assume valenza di inammissibilità, come correttamente evidenziato dal giudice dell’appello, in quando viene riproposta una nuova versione del thema decidendum rispetto a quella delineata nel giudizio di primo grado, assumendosi che le aree, di proprietà, non erano edificabili, e che gli immobili erano stati cancellati e comunque non avevano natura di aree edificabili.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, degli artt. 62 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto i giudici di appello avrebbero riconosciuto legittimo demandare l’individuazione degli elementi giustificativi dell’accertamento ICI operato dal Comune di Napoli, in violazione delle norme che circoscrivono il soggetto onerato dell’assolvimento della prova in ordine alla legittimità (e fondatezza) pretesa impositiva nel solo Ente impositore ad un soggetto diverso (l’Agenzia del Territorio) per di più intervenuto in giudizio soltanto in secondo grado.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo i giudici di appello compiuto una chiara violazione di legge, laddove hanno dichiarato legittimo l’atto impugnato nonostante il fatto che le inequivoche produzioni documentali della società avessero dimostrato l’oggettiva inesistenza delle aree oggetto di accertamento ICI emesso dal Comune di Napoli di qualsivoglia fabbricato e/o locale deposito di proprietà della contribuente. Secondo la ricorrente, nelle aree mappali oggetto di accertamento insisteva solo la mera proiezione di un viadotto autostradale debitamente recintata al solo scopo di evitare occupazioni abusive e garantire la sicurezza dell’infrastruttura autostradale come imposto dalla legge alla concessionaria, ed a sostegno di tali argomentazioni, la ricorrente avrebbe versato in atti specifica ed inequivocabile documentazione probatoria.

4. Con il quarto motivo di denuncia, in via subordinata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), circa l’inesistenza di locali deposito nelle aree mappali oggetto dell’accertamento sulla base della relazione peritale, dei rilievi fotografici e dell’ulteriore documentazione versata in atti circa la mera recinzione delle aree sottostanti il cavalcavia autostradale, per i fini di pubblica sicurezza scaturenti dalla concessione dell’infrastruttura autostradale, ai fini della legittimità ascrivibilità in C/2 e della connessa imponibilità ai fini ICI.

5. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per connessione logica.

5.1. Le critiche non hanno pregio.

Va rigettato il secondo motivo di ricorso, tenuto conto che, come è noto, nel giudizio di appello è consentito alle parti costituite, anche se rimaste contumaci in primo grado, produrre nuovi documenti. Il principio è stato precisato con ordinanza n. 29568 del 2018, secondo cui: “Nel processo tributario, poiché il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dal detto decreto, art. 57, riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto”. Nella fattispecie, non è contestato che nel giudizio di primo grado il contraddittorio è stato integrato nei confronti dell’Agenzia del Territorio, che si è ritualmente costituita solo nel giudizio di appello, la quale ha legittimamente allegato deduzioni difensive a sostegno della pretesa fiscale, in ragione del fatto che l’ente comunale è estraneo alla determinazione catastale dell’immobile. Sicché correttamente l’Agenzia del Territorio, sebbene litisconsorte facoltativo (Cass. n. 1439 del 2017, Cass. n. 10571 del 2010), è stata evocata in giudizio ed ha articolato per proprie difese.

5.2. Vanno rigettate anche le altre doglianze, per i principi di seguito enunciati.

a) In base al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, presupposto dell’ICI è “il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e diretta l’attività dell’impresa” (art. 1, comma 2), intendosi per fabbricato “l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano”(art. 2, lett. a) e per terreno agricolo “il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c. ” (art. 2, lett. c).

Per l’assoggettamento all’imposta è sufficiente l’iscrizione al catasto edilizio, dovendosi escludere, ai predetti fini, qualsiasi rilevanza dell’effettiva abitabilità dell’immobile (Cass. n. 11646 del 2019; Cass. n. 3436 del 2019).

L’edificabilità dell’area rileva ai fini della determinazione della base imponibile, non ai fini della sussistenza del presupposto impositivo.

Invero, la base imponibile va individuata in relazione al valore commerciale complessivo dell’area che, se fabbricabile, deve tenere conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che compongono l’area medesima (Cass. n. 8545 del 2019).

b) Ai fini della imposizione va individuata una stretta ed imprenscindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto dell’unità immobiliare e la rendita vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, sicché i dati del singolo fabbricato, quali risultanti in catasto, costituiscono un fatto oggettivo ai fini dell’assoggettamento ad imposta e della determinazione del quantum dovuto. Pertanto, non possono trovere accoglimento le allegazioni difensive proposte dalla contribuente, circa la natura di area pertinenziale dei beni soggetti a tassazione, atteso che l’area pertinenziale è tale in base alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio ed ornamento dell’immobile, laddove “l’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertineniali, prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., con la conseguenza che non deve essere possibile, al fine di evitare l’elusione dell’imposta, una diversa destinazione del bene senza una radicale trasformazione dello stesso, rendendo peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale”(Cass. n. 27553 del 2018). Accertamento che non risulta essere stato effettuato dal giudice del merito.

Nel caso in esame, non sussistono i predicati vizi della sentenza impugnata, in quanto il giudice del merito, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, essendo congruamente motivato e privo di vizi logici, ha verificato che gli immobili in contestazione consistono in aree o depositi sottostanti al viadotto autostradale di proprietà della società, regolarmente iscritti in catasto e censite in categoria C/2, precisando che la stessa contribuente ” nelle proprie difese riconosce tale circostanza, pur sostenendo di avere provveduto alla relativa demolizione catastale da ritenersi come cancellazione ab origine, sicché sarebbe venuto meno il presupposto impositivo”.

Ne consegue che nella specie non sussiste neppure il denunciato omesso esame dei documenti allegati dalla ricorrente, tenuto conto che la Commissione Tributaria Regionale ha dato atto, seppure sinteticamente, delle prospettazioni rappresentate dalle parti nel corso del giudizio, ed anche delle ricerche effettuate “dal Geom. M.G., dalle quali risultava che gli immobili in questione erano inseriti nel database censurano del catasto in ditta Autostrade Meridionali S.p.A., ma che da una visura della mappa non risultavano identificati in cartografia” (v. sentenza impugnata).

Nella specie, non è contestato che i beni oggetto di accertamento sono iscritti in catasto, sebbene la ricorrente ne lamenti l’iscrizione in categoria C/2 rilevando l’insussistenza dei presupposti per l’autonoma iscribilità e la conseguenziale tassazione ai fini ICI.

Va rilevato che le suddette ulteriori critiche sono inammissibili, atteso che vengono introdotti, in sede di legittimità, nuovi temi di indagine (non risultando dalla sentenza impugnata alcun riferimento a tale deduzione difensiva), laddove, con riferimento all’iscrizione in catasto, sarebbe stato necessario chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela) ovvero impugnare in sede giurisdizionale (nei termini di legge) l’atto di accastamento e/o di attribuzione della rendita, con la naturale ripercussione per le parti del rapporto ai fini ICI (v. Cass. n. 14114 del 2017).

6. In definitiva il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi oltre Euro 200,00 per rimborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza di presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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