LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. MELE Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17567-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SIMEG SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI BANCO DI SANTO SPIRITO n. 42, presso GNOSIS FORENSE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 32/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 07/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.
RITENUTO
che:
Simeg s.r.l. presentava denuncia di accatastamento, mediante elaborato DOCFA, avente causale “errata rappresentazione grafica”, proponendo la categoria C/1 classe 15 mq. 164 con rendita catastale Euro 11.942,55, con riferimento ad una unità immobiliare sita in *****. L’Ufficio notificava un avviso di accertamento con il quale modificava il classamento e la rendita in Euro 16.152,09, in luogo di quella dichiarata di Euro 11.942, 55. La società impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, eccependo il difetto di motivazione dell’atto e l’assenza di sopralluogo, nonché la sperequazione del classamento con riferimento ad immobili aventi caratteristiche simili. L’adita Commissione, con sentenza n. 135/5/13, accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, riportando un elenco di unità immobiliari prese a riferimento e poste nella stessa zona aventi medesime caratteristiche che risultavano in categoria C/1 classe 17, ivi comprese le unità immobiliari del medesimo fabbricato. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 32/07/15, respingeva il gravame, confermando il classamento proposto dal contribuente in classe 15, in quanto l’atto impositivo non risultava adeguatamente motivato essendo “privo di qualsivoglia riferimento ai criteri di valutazione”, non essendo indicato il criterio di stima seguito, i coefficienti di degrado, i prezzi di mercato, la provenienza, le procedure di calcolo di superfici e volumi e gli immobili utilizzati in comparazione. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi. Simeg s.r.l. si è costituita con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Il Collegio rileva che, con nota del 6.2.2018, l’avv. Michele Di Fiore, difensore della contribuente, ha comunicato di aver rinunciato al mandato a suo tempo conferito. Tale rinuncia al mandato, a norma dell’art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore rinunciante lo “ius postulandi” e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore, atteso che tale sostituzione non è stata ufficialmente comunicata (Cass. n. 5410 del 2001; Cass. n. 7073 del 2004).
2. Con il primo motivo si denuncia violazione ex art. 112 c.p.c., per non corrispondenza fra chiesto e pronunciato e violazione del giudicato interno ex art. 324 c.p.c., e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. L’Ufficio argomenta che la Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto la censura sul vizio di motivazione dell’atto di attribuzione del classamento impugnato ed accolto il ricorso ritenendo fondata l’eccezione di merito alle risultanze della procedura comparativa con altri cespiti con caratteristiche similari ed ubicazionali. In merito, la ricorrente aveva prodotto visura catastale di altri cespiti ubicati nello stesso fabbricato di medesima categoria C/1 ai quali risulta attribuita la classe 15. L’Agenzia delle entrate deduce che Simeg s.r.l. avrebbe omesso di proporre appello incidentale, e non avrebbe svolto alcuna eccezione in appello sul vizio di motivazione, con la conseguenza che la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa in errore annullando l’atto impugnato per vizio di motivazione, per violazione dell’art. 112 c.p.c., essendosi pronunciata su questione non oggetto di specifica impugnativa e, nel contempo, per violazione del giudicato interno, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
3. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per erronea applicazione del combinato disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e D.M. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’atto impositivo sarebbe adeguatamente motivato, trattandosi di avviso di accertamento emesso a seguito di procedura DOCFA. Secondo l’Ufficio ricorrente, l’Agenzia del Territorio nel caso di accatastamento con procedura DOCFA non fa altro che definire un classamento che è proposto dal contribuente, sicché, tenendo conto dell’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “non occorre una motivazione testuale ed analitica essendo sufficiente l’enunciazione degli elementi oggettivi della categoria, della classe e della rendita”. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, espresso con sentenza n. 2268 del 2013: ” l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dell’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di comprendere le ragioni della classificazione e di essere quindi nella condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie”.
4. I motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente per connessione logica.
4.1. Il ricorso è inammissibile. Il Collegio rileva che con l’atto di impugnazione l’Ufficio non ha censurato entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata, atteso che con il primo motivo ha eccepito il giudicato interno con riferimento all’asserito vizio di motivazione dell’atto impositivo, e poi con il secondo mezzo ha censurato la decisione proprio con riferimento alla statuizione dei giudici di appello sul difetto di motivazione dell’atto, che si assume essere coperto da giudicato.
4.2. Ciò premesso, non è contestato che i giudici della Commissione Tributaria Provinciale hanno accolto il ricorso della contribuente rigettando la censura proposta con riferimento all’eccepito difetto di motivazione dell’atto impugnato, ma ritenendo nel merito che “sulla base della documentazione tecnica prodotta” era fondata l’eccezione sulla errata attribuzione della classe a seguito delle risultanze della procedura comparativa con altri cespiti aventi caratteristiche similari (v. pag. 2 controricorso).
Sebbene la statuizione relativa alla congruità della motivazione dell’atto impositivo abbia costituito una autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado, tale ratio non è stata oggetto di specifica censura da parte della società contribuente, la quale non risulta dai fatti di causa avere proposto appello incidentale, con la conseguenza che la stessa rimane coperta da giudicato.
E’ stato più volte precisato che “soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta soccombente in relaone ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l’accoglimento ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa “(Cass. n. 9265 del 2021; Cass. n. 9889 del 2016).
Onere processuale a cui Simeg s.r.l. non ha ottemperato.
Se tale statuizione relativa al rigetto dell’eccepito difetto di motivazione dell’atto impugnato è coperta da giudicato interno, le critiche proposte con il secondo motivo, riferite proprio alla questione della motivazione dell’atto impositivo emesso a seguito di procedura DOCFA, sono inammissibili.
4.3. Il Collegio rileva, altresì, che, pur essendo fondato il rilievo secondo il quale il giudice del merito non ha correttamente applicato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, interferendo nel potere dispositivo delle parti, ed alterando uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, “petitum” e “causa petendi”, (Cass. n. 17807 del 2019; Cass. n. 22595 del 2009), avendo argomentato in maniera approfondita sul contenuto della motivazione dell’atto impositivo emesso a seguito di procedura DOCFA pur essendo questione coperta da giudicato interno, tale vizio non rileva per escludere l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Come correttamente evidenziato da Simeg s.r.l. nel controricorso, l’Agenzia delle entrate ha omesso di censurare l’altra “ratio decidendi” della sentenza impugnata, relativa al merito della controversia, avendo la Commissione Tributaria Regionale anche statuito in ordine all’onere della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria circa la sussistenza dei presupposti per la rideterminazione della rendita e della classe dell’immobile oggetto di accertamento.
I giudici di appello concludono, infatti, per l’illegittimità dell’atto impositivo ritenendo che “nessun accesso nell’immobile è stato fatto dall’Agenzia per accertarne le caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari, è evidente che la variazione del relativo classamento DOCFA sia stata operata a tavolino. In particolare, l’Agenzia non ha dimostrato di avere correttamente valutato i caratteri tipologici e costruttivi delle unità in questione, le caratteristiche edilizie ed ambientali in cui tali unità sono inserite”, precisando, altresì, che “l’onere della prova incombe sull’Amministrazione finanziaria anche a norma dell’art. 2697 c.c., anche per le variazione di classamento. Ne è ipotizzabile l’inversione dell’onere della prova, giacché l’avviso di accertamento riveste un carattere di provocatio ad apponendum con la conseguenza che l’attor in senso sostanziale è l’Ufficio impositore, che deve, quindi, provare il fondamento della pretesa tributaria e non già che deve limitarsi a consentire la conoscenza degli elementi essenziali della pretesa tributaria”.
Tale specifica statuizione non è stata oggetto di impugnazione da parte dell’Ufficio, pur costituendo una ratio autonoma della decisione, riferita all’esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria e quindi alla corretta determinazione del classamento e della rendita, questione distinta dal profilo che investe il difetto di motivazione dell’atto impositivo.
Questa Corte ha precisato che: “Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ‘ratio decidendì non censurata, piuttosto che per carenza di interesse”(Cass. n. 13880 del 2020; Cass. n. 14740 del 2005).
5. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura dal 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021