LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1693/2019 proposto da:
F.M., in proprio e quale esercente la responsabilità
genitoriale su D.N.G., D.N.A. e DE.NI.AR., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELL’URBANISTICA 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARESCA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.C., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO BARBANERA;
AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA N. 40, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NERIO CARUGNO, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIA ROSSI;
***** S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ASOLONE N. 8, presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato RITA CAVEZZUTI;
– controricorrenti –
e contro
***** S.P.A.;
– intimata –
nonché nei confronti:
D.N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELL’URBANISTICA 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARESCA, che lo rappresenta e difende;
– interveniente adesivo –
avverso la sentenza n. 2218/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANDREA MARESCA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE NERIO CARUGNO;
udito l’Avvocato MASSIMILIANO BARBANERA;
udito l’Avvocato RITA CAVEZZUTI.
FATTI DI CAUSA
1. – Con atto di citazione del 2010, F.M. e D.N.C., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli De.Ni.Ar., G. e A., convennero, dinanzi al Tribunale di Siena, P.C. e l’Azienda U.S.L. Toscana sud-est (già Azienda U.S.L. n. ***** di Siena), affinché fosse accertata la responsabilità del medico P. per non aver riscontrato “emergenze ostetriche” dovute a ipertensione arteriosa della F. e, di conseguenza, per non aver disposto, in data *****, l’immediato ricovero ospedaliero della paziente, la quale, per l’effetto, subì, nelle prime ore del *****, il distacco totale della placenta in ambiente domestico, causativo del gravissimo danno neurologico sofferto dalla figlia, De.Ni.Ar.. Quest’ultima, nata la mattina del *****, a seguito di parto cesareo d’urgenza, si trovò “affetta da tetraparesi spastica con grave ipoevolutismo mentale in esiti di encefalopatia ipossico-ischemica perinatale”.
1.1. – Si costituì in giudizio P.C., il quale, nel domandare il rigetto della domanda attorea, chiese, e ottenne, la chiamata in causa di ***** S.p.A..
Si costituì, altresì, l’Azienda U.S.L. Toscana Sud-Est (già Azienda U.S.L. n. ***** di Siena) la quale, insistendo per il rigetto della domanda, chiese e ottenne la chiamata in causa di ***** S.p.A..
Si costituirono, a loro volta, le compagnie assicuratrici chiedendo il rigetto della domanda.
1.2. – Con sentenza n. 169 del 2015, il Tribunale di Siena, disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, rigettò la domanda attorea.
2. – Avverso tale sentenza proponevano appello F.M. e D.N.C., in proprio e nella anzidetta qualità, che la Corte di appello di Firenze – nel contraddittorio con tutti gli appellati – rigettava con sentenza resa pubblica il 28 settembre 2018.
2.1. – La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, osservava: a) la F. aveva subito, “nella notte” (tra il *****), “un distacco totale della placenta, cui seguiva un cesareo d’urgenza, che portava alla nascita della minore Ar. prematura, di peso leggermente al di sotto della media, in arresto cardiorespiratorio, atonica e areattiva, a causa di una gravissima sofferenza feto-neonatale dovuta ad asfissia intrauterina, condizioni gravissime che si evolvevano in paralisi cerebrale”; b) “né dalla consulenza tecnica d’ufficio né dalle allegazioni degli attori si ricava che l’ipossia subita dalla minore Ar. potesse esser già presente a livello fetale e non esser stata diagnostica, dovendo dunque l’indagine concentrarsi sul distacco della placenta quale causa indiscussa dei danni cerebrali subiti dalla nascitura e sulla sua prevedibilità”; c) “gli argomenti di natura tecnico-scientifica evidenziati dagli appellanti avrebbero dovuto essere illustrati dai consulenti di parte nel contraddittorio con i periti d’ufficio e soltanto qualora dei rilievi dei consulenti tecnici di parte i consulenti d’ufficio non avessero tenuto conto sarebbe stato riscontrabile un vizio della consulenza tecnica d’ufficio censurabile in sede di gravame”; d) i consulenti tecnici d’ufficio avevano “motivatamente argomentato a quanto veniva loro opposto dai consulenti di parte attrice, osservando che solo valori pressori sottintendenti una crisi ipertensiva avrebbero dovuto comportare il ricovero immediato, crisi ipertensiva che veniva esclusa, dal momento che se all’ora del ricovero la pressione era a 180/97, ciò era giustificato dallo stress che aveva preceduto l’intervento chirurgico d’urgenza, tanto che i valori pressori erano rientrati nella normalità dopo l’intervento e nei giorni successivi senza terapia farmacologica”, là dove, peraltro, “non era indicata e non sarebbe stata significativa una cardiotocografia lo stesso giorno della flussimetria”; e) più in particolare, dalla stessa c.t.u. emergeva: quanto “al rialzo pressorio”, gli esami di laboratorio non davano riscontro della “presenza di proteine nelle urine, indice indispensabile per parlare di preeclampsia (o gestosi…)”; quanto al “mancato aumento di peso” del feto, questo “era fattore del tutto svincolato dalla preeclampsia, che anzi si caratterizza per un aumento di peso”; la F. “aveva un’ipertensione gravidanza indotta che, sulla base dei valori dalla stessa riferiti, non imponeva un trattamento medico”; in base al “valore riscontrato nell’arteria ombelicale, avrebbe potuto essere esclus(a)” l’alterazione del flusso dell’arteria cerebrale media; f) dunque, “il quadro clinico della sig.ra F. ed in particolare l’ipertensione gestazionale non costituiva un’indicazione al ricovero immediato la mattina del ***** e che di conseguenza nessuna responsabilità poteva essere attribuita al P.”; g) era infatti da ritenersi, in applicazione del principio del “più probabile che non” e in base a “valutazione dei periti… condotta ex ante, ossia sulla base degli elementi in possesso del P. prima del verificarsi dell’evento dannoso”, che “il ricovero immediato… non avrebbe impedito quel distacco placentare individuato quale causa dell’asfissia fetale subita dalla nascitura”; h) peraltro, ove “il distacco di placenta fosse avvenuto in ospedale la prognosi poteva essere migliore perché il cesareo poteva essere anticipato di almeno un’ora”, là dove “tuttavia… il distacco di placenta rappresenta una emergenza ostetrica con prognosi fetale comunque severa, anche nei casi in cui l’emergenza si realizza in ospedale, non potendo escludersi sequele neurologiche”; i) che “(da) ciò peraltro non è possibile concludere per una responsabilità del P. per la patologia riportata dalla minore Ar., una volta stabilito che non vi erano segnali per disporre un ricovero immediato, programmato per il giorno successivo e che il distacco di placenta sulla base del quadro clinico della F. non sarebbe stato prevedibile”; l) “anche qualora colpevolmente il P. non avesse disposto il ricovero della F., le lesioni più invalidanti risentite dalla nascitura rispetto a quelle che un immediato ricovero (se necessario) avrebbe potuto fare sperare, avrebbero potuto essere valutate in termini di perdita di chance di una migliore sopravvivenza”, quale domanda autonoma che, però, non era stata proposta; m) “nessuna violazione di un obbligo di informativa poteva riscontrarsi nella fattispecie nella quale il ricovero non appariva urgente”, né, peraltro, alcuna “domanda di risarcimento per violazione del consenso informato è stata proposta”.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre F.M., in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli D.N.G., A. e Ar., con ricorso affidato a quattordici motivi.
Resistono con controricorso P.C., l’Azienda U.S.L. Toscana Sud-Est e la ***** S.p.A..
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la ***** S.p.A..
D.N.C. ha depositato atto di intervento adesivo dipendente al ricorso della F..
In prossimità dell’udienza pubblica hanno depositato memoria la F., il P., nonché la Società ***** S.p.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dalla ASL Toscana Sud-Est in ragione della asserita omessa notifica, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., a D.N.C. e dell’omesso conferimento della procura speciale alle liti in favore del medesimo, in violazione dell’art. 320 c.c..
1.1. – Quanto alla prima eccezione, è assorbente rilevare che il ricorso è stato notificato al D.N., originario attore in proprio e nella qualità di responsabile genitoriale dei minori De.Ni.Ar., G. e A. unitamente a F.M., ai sensi dell’art. 149 c.p.c., con atto spedito il 4 gennaio 2019.
1.2. – In riferimento alla seconda eccezione, va considerato che l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno subito da un figlio minore – e con essa anche l’impugnazione, in caso di soccombenza, quale componente essenziale del diritto di azione – giacché diretta alla reintegrazione del patrimonio leso e, quindi, con valenza accrescitiva del patrimonio stesso, è atto di ordinaria amministrazione e può, dunque, essere compiuto disgiuntamente da ciascun genitore, ai sensi dell’art. 320 c.c., comma 1, u.p., (tra le altre, Cass., 27 marzo 2019, n. 8461).
2. – Sempre in via preliminare, quanto all'”atto di intervento adesivo dipendente” di D.N.C., va considerato che, provenendo detto atto da una parte processuale (attore in primo grado e appellante in secondo grado) e, quindi, legittimata ad impugnare autonomamente la sentenza di appello (nella specie, non solo rispetto alla pretesa risarcitoria azionata in proprio, ma, rispetto alla posizione dei figli, in base all’art. 320 c.c., anche disgiuntamente dal coniuge, non vertendosi, dunque, in ipotesi di litisconsorzio necessario) non assume la natura di atto di intervento, ma costituisce un ricorso per cassazione, motivato per relationem a quello proposto tempestivamente dai litisconsorzi (in termini analoghi, cfr. Cass., 9 luglio 2008, n. 18844).
2.1. – Tale ricorso del D.N. e’, tuttavia, tardivamente proposto e, dunque, inammissibile, poiché la sentenza di appello è stata notificata il 7 novembre 2018 (come si ribadisce nell'”atto di intervento adesivo” a p. 2), mentre la notificazione dell’impugnazione adesiva è avvenuta il 17 marzo 2021, ben oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c. (invero anche ben oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di appello il 28 settembre 2018).
Ne’ può giovarsi il D.N. della posizione di impugnante incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., giacché i termini previsti da tale norma non trovano applicazione al ricorso volto ad ottenere la cassazione della sentenza per le medesime ragioni già fatte valere con il ricorso principale, essendo proposto a tutela di un interesse della parte che sorge non per effetto dell’impugnazione altrui, ma in conseguenza della emanazione della sentenza.
3. – Con il primo mezzo, articolato in due censure (la prima costituente presupposto della seconda), è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: a) “(n)ullità della sentenza per violazione del principio di non contestazione/ammissione ex art. 115 c.p.c.” (e di disponibilità delle prove) “per aver il giudice posto a fondamento della decisione il dato testuale unilateralmente generato poiché non menzionato né da alcuna parte processuale né in alcun documento o atto del presente processo – del “ricovero programmato per il giorno dopo””, ciò, sebbene “il dato processuale del mancato ricovero in assoluto (né per il giorno *****, né per altri giorni) fosse circostanza pacifica”; b) “(n)ullità della sentenza per travisamento di prova decisiva – violazione art. 116 c.p.c. e art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218,1228 c.c. e art. 40 c.p.”, per aver il secondo giudice “travisato ed omesso il dato processuale”, come emergente dalla c.t.u. (p. 33: “non c’era alcuna indicazione per un ricovero urgente da fare nella stessa giornata del *****, ma si poteva programmarlo anche per il giorno successivo”; analogamente alle pp. 35 e 36), di un “ricovero urgente”
(non affatto programmato, ma che “avrebbe potuto programmarsi sia per il giorno stesso del ***** e sia per il giorno successivo”, con accentuazione, quindi, dell’urgenza: cfr. p. 29 ricorso), riversandosi un siffatto errore (alla luce di quanto affermato da Cass. n. 11892/2016) nella “sussunzione di fatto diverso (assenza di elementi patogeni deponenti per urgenza) con diversa valutazione della colpa” e conseguente erroneo giudizio di insussistenza della responsabilità medica nel caso concreto.
4. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, “per le evidenti antinomie irriducibili risultanti dal semplice dato testuale della sentenza impugnata tali da renderla perplessa ed apparente, riguardo alla valutazione della condotta omissiva del sanitario (colpa) nei dati decisivi circa la sua proiezione temporale e spaziale”.
In particolare, ci si duole della antinomia, rappresentata dalla specificazione nell’impugnata sentenza per cui “il ricovero era stato programmato per il giorno dopo” (pag. 9 e 12 “giorno successivo”) e che, però, “il ricovero non era urgente” (pag. 13). Ulteriore antinomia, rapportabile al dato della programmazione del ricovero per il giorno successivo, sarebbe ravvisabile nella valutazione del secondo giudice per cui il ricovero non sarebbe stato precauzionale, bensì da dover eventualmente disporre, nel caso concreto, solo “per ragioni logistiche, per evitargli di recarsi tutti i giorni in ospedale al fine di sottoporsi agli esami previsti dal protocollo medico”.
5. – Con il terzo mezzo è prospettato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “contrasto irriducibile” in relazione all’art. 111 Cost. e art. 132, comma 2, n. 4, per aver il secondo giudice “affermato l’inammissibilità dei motivi di appello sul rilievo che gli argomenti di natura tecnico-scientifica, vertenti sulla colpa, sul nesso causale e sul danno, in essi sottesi, avrebbero dovuto essere previamente illustrati dai consulenti di parte nel contraddittorio con i periti di ufficio, salvo poi precisare che i C.T.U. hanno puntualmente risposto alle espletate osservazioni critiche di questa parte”.
6. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su due motivi di appello – solo richiamanti nella “premessa” della sentenza – deducenti profili di colpa del sanitario in merito alla: a) “prevedibilità del distacco placentare stante la associazione conclamata in letteratura medica tra la riduzione dell’accrescimento fetale e rischio di distacco placentare e cesarei d’emergenza”; b) “censura della prassi del curante di delegare sempre alla paziente la raccolta dei dati pressori e la mancata loro trascrizione nella numerosa certificazione medica rilasciata alla paziente durante la gravidanza, in relazione alla patologia di ipertensione che rappresenta primario fattore di rischio del distacco della placenta (assieme alla riduzione dell’accrescimento fetale)”.
7. – Con il quinto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 111 Cost. e art. 132, comma 2, n. 4, motivazione perplessa ed apparente della sentenza di appello, nella parte in cui ha affermato che la crisi ipertensiva fosse da escludere “dal momento che se all’ora del ricovero la pressione era di 180/97 ciò era giustificato dallo stress che aveva preceduto l’intervento chirurgico d’urgenza, tanto più che i valori pressori erano tornati nella normalità dopo l’intervento e nei giorni successivi senza terapia farmacologica”, pervenendo ad una siffatta valutazione sulla base di erroneo criterio ex post.
8. – Con il sesto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218,1228 c.c., nonché art. 40 c.p., in punto di valutazione della colpa del sanitario, in quanto “la Corte d’Appello di Firenze, nel valutare se l’ipertensione registrata il giorno *****, all’esito dell’esame flussi metrico, avesse dovuto indurre il medico a disporre il ricovero, ha utilizzato esclusivamente le risultanze dei giorni successivi”, dovendo, semmai, “ragionare ex ante, cioè in base alle conoscenze ed ai dati presenti fino a quel giorno”.
9. – Con il settimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1176 c.c., comma 2 e dell’art. 40 c.p., per non aver la Corte territoriale, ai fini del giudizio valutativo della colpa del P., censurato la condotta del medesimo – “sottointendendola come diligente – nella parte in cui il medico professionista, in presenza di valori pressori solamente riferiti dalla paziente, peraltro altissimi di 180 di pressione sistolica, non ha approfondito detto specifico dato patologico, raccogliendola in primis lui stesso, come precipuo suo obbligo clinico”. E difatti – è soggiunto – “la raccolta e misurazione dei dati pressori è precipua attività di competenza del professionista medico, tanto più in presenza di pazienti, come l’odierna ricorrente, affetta da ipertensione che, come evidenziato in CTU, rappresenta primario fattore di rischio di distacco placentare”, sulla scorta del rilievo accertato nella consulenza medesima, per cui “la diagnosi dell’entità del rialzo pressorio deve essere fatta su rilievi seriati al riscontro di valori elevati per un terzo di quelli effettuati” (pag. 31), nonché delle indicazioni racchiuse nelle “Linee guida Società italiana di ipertensione, anno 2008” e della letteratura scientifica, che configura la situazione clinica di “ipertensione complicante la gravidanza (…) al primo posto tra le malattie materne che provocano mortalità e morbosità perinatale”.
10. – Con l’ottavo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., nonché art. 40 c.p., per non aver la Corte territoriale riconosciuto, sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, che “la causa del danno neurologico è stata non il distacco in sé ma la prolungata asfissia fetale esitata”.
In particolare, ci si duole della “errata sussunzione del principio dell’onere della prova in capo al danneggiato”, per non aver il secondo giudice accertato il nesso di causalità giuridica tra la condotta omissiva del P. e l’evento lesivo controverso, pur riconoscendo che “indubbiamente se il distacco di placenta fosse avvenuto in ospedale la prognosi poteva essere migliore perché il cesareo poteva essere anticipato di almeno un’ora”, e dunque, pur implicitamente statuendo che la “miglior prognosi” non può che rilevare in termini di preponderanza dell’evidenza”. Ne’ sarebbe idonea a inficiare tale ricostruzione causale “la non certezza di residuali sequele neurologiche conseguenti all’eventuale distacco placentare quand’anche esitato in ambiente ospedaliero” e ciò sulla scorta della statuizione per cui la prognosi sarebbe comunque stata “migliore” – potendosi tempestivamente provvedere al cesareo – per il caso di distacco della placenta occorso in sede di ricovero ospedaliero.
11. – Con il nono mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1226 c.c., per aver il secondo giudice omesso di pronunciarsi sulla domanda di liquidazione equitativa del minor danno biologico iatrogeno, formulata nel giudizio di primo grado e riproposta in appello, per il caso in cui la sussistenza del nesso causale fosse stata accertata sulla scorta della ricostruzione per cui “miglior prognosi” poteva comunque darsi nell’ipotesi di ricovero in ambiente ospedaliero.
12. – Con il decimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1223,2697 c.c. e art. 40 c.p., per aver la Corte territoriale affermato che “le lesioni più invalidanti risentite dalla nascitura rispetto a quelle che un immediato ricovero (se necessario) avrebbe potuto far sperare, avrebbero potute essere valutate in termini di perdita di chance di una migliore sopravvivenza”, non tenendo in considerazione, però, che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, tale voce di danno “in quanto lesione di un’opportunità, è ontologicamente distinta dalla lesione del diritto all’integrità psico-fisica”.
13. – Con l’undicesimo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, un contrasto irriducibile, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., tra il dato testuale, racchiuso nella sentenza, del “ricovero programmato per il giorno dopo” e la valutazione per cui “nessuna violazione di un obbligo di informativa poteva riscontrarsi nella fattispecie nella quale il ricovero non appariva urgente”.
14. – Con il dodicesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218,1228 c.c., nonché dell’art. 40 c.p., per non aver la Corte territoriale riconosciuto la posizione di garanzia del sanitario “come proiezione del suo dovere di agire secondo la diligenza qualificata, quindi di informare la paziente circa le scelte terapeutiche”, da concepire non nei termini di lesione del diritto all’autodeterminazione della paziente, bensì quale “precipua violazione dell’obbligazione di riconoscere la patologia ed intraprendere adeguata terapia all’interno del complesso dell’obbligazione sanitaria”. Pertanto – precisa la ricorrente – “la menzione in sentenza della violazione del consenso informato si palesa non conferente poiché disancorata dall’oggetto del presente giudizio che afferisce a condotta omissiva”, potendo sussistere una siffatta pretesa violazione solo per il caso di condotta commissiva del medico, di modo che il paziente “in presenza di valido consenso si sarebbe sottoposto ad altro e diverso trattamento, o avrebbe rifiutato del tutto lo stesso”.
15. – Con il tredicesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il secondo giudice omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della condotta colposa omissiva del medico causativa di lesione del bene integrità psico-fisica, poiché erroneamente intesa come domanda di risarcimento della lesione del consenso informato. Ribadisce, sul punto, la ricorrente che “la violazione dell’obbligo del curante di riferire circa il quadro clinico riscontrato rileva non già come lesione del consenso informato, possibile nelle sole condotte commissive, ma, vertendosi nella fattispecie di valutazione di condotta omissiva, peraltro di un atto medico necessario, circa la predisposizione di ricovero ospedaliero, rileva come omissione di prosecuzione diagnostica che ha cagionato lesione all’integrità fisica”.
16. – Con il quattordicesimo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 116 c.p.c., per “travisamento di prova decisiva espressa nella parte delle argomentazioni scientifiche della C.T.U.” per aver la Corte territoriale “meramente recepito le sole conclusioni della C.T.U., anziché le argomentazioni scientifiche dell’elaborato; il cui travisamento ha condotto ad errata ricostruzione del fatto (danno cerebrale descritto in sentenza come conseguenza automatica del distacco placentare che non era prevedibile per assenza di fattori scatenanti)”, con conseguente errata applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 1218,1228 c.c., art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1223,1226,1227,2043,2059,2697 c.c. nonché art. 40 c.p..
17. – Le censure veicolate con i motivi di ricorso sono in parte inammissibili e in parte infondate.
18. – Giova dare conto sin d’ora della ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata (cfr. sintesi nei “Fatti di causa”, p. 2.1., ove è in buona parte trascritta la motivazione della decisione resa dal giudice di appello) in punto di esonero della responsabilità civile dei convenuti (medico e struttura sanitaria) per le lesioni patite da De.Ni.Ar. in occasione della nascita (paralisi cerebrale a causa di una gravissima sofferenza feto-neonatale dovuta ad asfissia intrauterina).
Essa deve ritenersi concentrata nella seguente scansione argomentativa: a) la causa dei danni cerebrali subiti dalla nascitura è da individuarsi nel distacco totale della placenta, avvenuto nelle prime ore del *****; b) solo una crisi ipertensiva poteva indurre a prevedere un tale evento e a disporre un ricovero immediato della F. la mattina del *****; c) tale crisi era da escludersi e il quadro clinico generale della stessa F. non deponeva per un ricovero immediato; d) il ricovero immediato non avrebbe comunque impedito il distacco della placenta, ossia la causa del danno cerebrale sofferto dalla nascitura; e) il distacco della placenta ove fosse avvenuto in ospedale avrebbe potuto solo rendere una prognosi “migliore” e cioè lesioni meno invalidanti di quelle patite dalla nascitura.
Da ciò e’, quindi, desumibile il ragionamento giustificativo della decisione assunta dal giudice di appello, in adesione alle risultanze della c.t.u. espletata in corso di giudizio, il quale pone in evidenza che l’evento causativo dei danni alla nascitura (distacco totale della placenta avvenuto nelle prime ore del giorno del *****) si sarebbe comunque verificato anche in caso di ricovero della F. la mattina del ***** in quanto “emergenza ostetrica” e che il ricovero avrebbe potuto soltanto attenuare la gravità degli anzidetti danni. Detto evento (distacco della placenta) non era, dunque, da reputarsi in correlazione causale con una condotta, attiva od omissiva, del ginecologo. Il ricovero “immediato” della gestante ossia la mattina del ***** – avrebbe potuto determinare un minori conseguenze dannose per la nascitura (attenuare, dunque, il danno cerebrale), ma il mancato “ricovero immediato” non era omissione dovuta ad errore diagnostico del ginecologo, in quanto il quadro clinico della paziente (complessivo e specifico, cioè in relazione con il fattore ipertensivo) non era tale da indurre ad un ricovero della F. quella mattina, né rendeva prevedibile la causa del danno, ossia il distacco totale della placenta.
Ciò premesso, queste, di seguito, le ragioni che non consentono di accogliere le doglianze di parte ricorrente.
19. – Il primo motivo è inammissibile.
Con esso, infatti, non è attinta la ratio decidendi della sentenza impugnata, innanzi evidenziata, alla cui portata e valenza nell’economia della statuizione di rigetto della domanda attorea non partecipa la circostanza (che, dunque, in quel perimetro, non si presta ad assumere carattere di fatto decisivo) della programmazione del ricovero per il “giorno successivo” al ***** – che parte ricorrente assume essere elemento solo travisato dal giudice di appello e non oggetto di prova -, giacché la decisione si sorregge sull’assunto della non necessità di un ricovero della F. la mattina del ***** in assenza di quadro clinico che lo suggerisse, risultando evento imprevedibile il distacco totale della placenta poi verificatosi nelle prime ore del giorno successivo.
Peraltro, la censura mostra una impostazione distonica rispetto a quanto si evince dai contenuti della c.t.u. medico-legale riportati nello stesso ricorso (p. 28), e sulla base dei quali vengono incentrate le ragioni di doglianza, giacché dall’elaborato tecnico non si desume affatto il carattere “urgente” del ricovero della F., ma semmai indicazione contraria, nei termini, dunque, di quanto ritenuto dal giudice di merito.
A tale rilievo, di per sé assorbente, si aggiungono ulteriori e correlati profili di inammissibilità della complessiva doglianza.
Anzitutto quello per cui, in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass., 3 novembre 2020, n. 24395).
E proprio in questa direttrice si muove, comunque, la critica alla sentenza della Corte territoriale, ossia nell’orbita di una (ri)valutazione delle emergenze probatorie (segnatamente, della c.t.u.) che non è consentita alla parte, essendo apprezzamento, inerente alla quaestio facti, riservato al giudice di merito e semmai, attualmente, sindacabile in questa sede soltanto come omesso esame di fatto (storico) decisivo e discusso tra le parti (secondo il vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), là dove il ricorso non veicola, però, una tale censura, ma prospetta, in base ad una lettura di parte degli elementi tratti dalla c.t.u., un quadro fattuale diverso e alternativo a quello accertato dal giudice di merito, di cui, pertanto, viene ad accreditarne un esito illogico e/o contraddittoria interpretazione.
In tal senso, la censura – che come detto palesa anche una impostazione distonica con quanto nello stesso ricorso si mette in evidenza circa il contenuto della stessa c.t.u. – è calibrata sub specie di vizio motivazionale, secondo il paradigma della formulazione non più vigente, e inapplicabile al presente giudizio, dell’art. 360 c.p.c., citato n. 5.
Inoltre, neppure è concludente la denuncia di un error in iudicando traendo argomenti dalla motivazione della sentenza n. 11892 del 2016 di questa Corte, secondo cui “potrebbe ipotizzarsi che la critica all’esercizio concreto del potere di cui all’art. 116 c.p.c., si collochi come parte di un ragionamento più ampio che giustifichi innanzitutto in termini di necessarietà logica una ricostruzione della quaestio facti sulla base del materiale probatorio diversa da quella operata dal giudice di merito e per tale ragione evidenzi che egli ha mal sussunto la vicenda sotto la norma che ha applicato, perché tale norma non sarebbe stata applicabile se la ricostruzione fosse stata quella esatta”.
Invero, il (ben diverso) principio di diritto enunciato dalla citata Cass. n. 11892 del 2016 è nel senso che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Difatti, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Mentre, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.
Quanto, dunque, evoca a proprio sostegno parte ricorrente è un evidente obiter dictum che non scalfisce il principio – consolidato (cfr., tra le altre, Cass., 23 settembre 2016, n. 18715; Cass., 14 febbraio 2017, n. 3965; Cass., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., S.U., 12 novembre 2020, n. 25573) – in forza del quale la doglianza, veicolabile in base dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e da qualificarsi come “vizio di sussunzione”, in quanto attinente all’erronea riconduzione della fattispecie materiale in quella legale (e, dunque, del fatto alla norma che è deputata a dettarne la disciplina e regolarne gli effetti), non può che essere costruita se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito. E’ estraneo, dunque, alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investe la ricostruzione e l’accertamento del fatto materiale, da cui, invece, nella sua portata, come giudizialmente definita, deve muovere la censura di erronea riconduzione di esso alla norma di riferimento.
Sicché, nella specie, come già posto in risalto, ciò che viene criticato è anzitutto e proprio l’accertamento del giudice del merito sulla realtà materiale che le risultanze di causa, secondo la prospettiva della stessa parte ricorrente, avrebbero dimostrato come “vera”.
20. – Il secondo motivo è inammissibile.
Le ragioni già illustrate in sede di scrutinio del primo mezzo, in ordine alla non congruente critica che parte ricorrente muove alla ratio decidendi della sentenza impugnata, valgono anche ai fini della presente delibazione, poiché danno contezza della non pertinenza ad essa ratio del dato della programmazione o meno del ricovero ospedaliero della gestante per il giorno *****.
Il che rende la motivazione resa dalla Corte territoriale affatto rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” e, dunque, non caratterizzata da quella anomalia motivazionale (che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tra le altre, Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).
21. – Il terzo motivo è inammissibile.
A tal fine valgono le considerazioni già espresse in precedenza, con l’ulteriore precisazione, avuto riguardo proprio alle critiche qui in esame, che il rilievo di inammissibilità del giudice di appello si concentra sugli (e si esaurisce negli) “argomenti di natura tecnico-scientifica evidenziati dagli appellanti” con l’atto di gravame, ma senza affatto coinvolgere le doglianze veicolate dai motivi di impugnazione, che sono state delibate nel merito.
22. – Il quarto motivo è infondato.
Alcuna omessa pronuncia del secondo giudice è ravvisabile in punto di valutazione della prevedibilità del distacco placentare, né in punto di valutazione della circostanza della misurazione autonoma della pressione da parte della paziente, entrambe le censure mal celando, invero, una inammissibile richiesta di nuovo apprezzamento della sussistenza del nesso causale o, comunque, di una deviazione della condotta del ginecologo dalle leges artis.
Quanto alla prima doglianza, la Corte territoriale, nell’affermare espressamente (pp. 12 e 13 della sentenza impugnata) che “il distacco di placenta sulla base del quadro clinico della F. non sarebbe stato prevedibile” e, dunque, “non addebitale al P.” sia per il caso concreto di distacco placentare occorso in mura domestiche, sia per l’ipotesi di verificazione del distacco in ambiente ospedaliero, ha correlato tale assunto anche al rilievo per cui, in quel quadro clinico, era ricompreso il fattore del “mancato aumento di peso” del feto, da reputarsi “del tutto svincolato dalla preeclampsia, che anzi si caratterizza per un aumento di peso”.
Quanto alla seconda censura, l’irrilevanza implicita del carattere autonomo della misurazione pressoria da parte della paziente, quale esito dell’indagine sui rilievi critici avanzati con l’atto di appello, si spiega in virtù delle ragioni che sostanziano la decisione del giudice di secondo grado, là dove – evidenziando (pp. 10 e 11 sentenza impugnata) che “in relazione al rialzo pressorio della F…. dagli esami di laboratorio non veniva riscontrata la presenza di proteine nelle urine, indice indispensabile per parlare di preeclampsia” (altresì soggiungendo che non si ravvisavano “valori pressori sottintendenti una crisi ipertensiva al momento del ricovero”) – si è posto in rilievo che il quadro clinico (complessivo e specifico, cioè in relazione al fattore ipertensivo) non era tale da indurre ad un ricovero della F. la mattina del *****, né rendeva prevedibile la causa del danno, ossia il distacco totale della placenta.
23. – Il quinto, sesto motivo e settimo, che vanno congiuntamente scrutinati per essere tra loro connessi, sono inammissibili.
Con essi, infatti, non è colta la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che dà conto – con motivazione pienamente intelligibile e, quindi, rispondente al c.d. “minimo costituzionale” – di come, esaminato la mattina del *****, il quadro clinico della F. (desunto dalle indagini sulle urine, da misurazione di valori pressori, da esame flussimetrico) non costituisse comunque indicazione per un ricovero immediato, con ciò evidenziando che la valutazione di prevedibilità, o meno, dell’evento determinativo del danno cerebrale (distacco della placenta) è stata effettuata dal giudice di appello ex ante e non ex post.
Con l’ulteriore precisazione – già posta in rilievo in sede di scrutinio del quarto motivo – che, ai fini della delibazione sulla condotta tenuta dal ginecologo in riferimento alle leges artis, l’accertamento del giudice del merito, sulla scorta degli esiti della c.t.u., è stata nel senso che la prevedibilità del distacco placentare non era desumibile dall’indice del rialzo pressorio.
24. – L’ottavo motivo è inammissibile.
La doglianza – oltre a sollecitare questa Corte ad una, in parte, diversa (e non consentita) ricostruzione del nesso di causa rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, che ha, sulla scorta dell’elaborato tecnico, individuato nel distacco totale della placenta la causa dei danni cerebrali subiti dalla nascitura, altresì evidenziando che se tale il distacco fosse avvenuto in ospedale avrebbe potuto solo rendere una prognosi “migliore” e cioè lesioni meno invalidanti di quelle esitate non attinge quanto di decisivo esprime la ratio decidendi della sentenza impugnata, che esclude, al di là del possibile nesso di causa tra omissione (mancato tempestivo ricovero) e maggiore gravità delle lesioni in danno della nascitura stessa, l’addebito in termini rimproverabilità, ossia di errore diagnostico in rapporto al quadro clinico della gestante, tale da doversi escludere che l’evento causativo delle lesioni fosse prevedibile dal sanitario.
25. – Il nono motivo è inammissibile.
A tal fine valgono le ragioni esposte in sede di scrutinio del motivo che precede quanto alla mancanza di pertinenza della censura rispetto alla ratio decidendi che ha escluso esservi condotta inadempiente del ginecologo.
26. – Il decimo motivo è inammissibile.
Le ragioni sono analoghe a quelle appena evidenziate, giacché sono ultronee le argomentazioni sul danno da “perdita di chance di migliore sopravvivenza” rispetto alla ratio decidendi che sorregge autonomamente la sentenza impugnata.
27. – L’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.
27.1. – E’ principio ormai consolidato (tra le altre, cfr. Cass., 11 novembre 2019, n. 28985) che, in tema di attività medico-chirurgica, sebbene l’inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell’unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente – che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto – non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno; è possibile, invece, che anche l’inadempimento dell’obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori “concorrenti” della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo quindi riconoscersi all’omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose.
27.1.1. – Nel caso in esame, la prospettazione di parte ricorrente è proprio nel senso di dare rilievo, secondo il thema decidedum che assume aver introdotto sin con l’originario atto di citazione, alla lesione del diritto alla salute derivante dall’inadempimento dell’obbligo di corretta e piena informativa del paziente.
27.2. – Ciò premesso, va altresì rammentato che, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell’individuazione della causa “immediata” e “diretta” (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile ab origine alla violazione dell’obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all’errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza.
Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all’autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l’onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell’id quod plerumque accidie al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall’omessa informazione (Cass. n. 28985/2019, citata).
27.3. – Nella specie, le censure di parte ricorrente ruotano intorno alla premessa che l’informativa da parte del ginecologo dovesse attenere ai fattori di rischio ostetrico esistenti, all’esigenza di approfondimenti diagnostici, ad indicazioni sul ricovero (pp. 80-83 del ricorso), tali, quindi, da orientare decisamente la scelta della paziente per l’immediato ricovero, la mattina stessa del *****, in quanto urgente.
Tale premessa, tuttavia, non risponde all’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, ossia che il quadro clinico sussistente la mattina del ***** non deponeva affatto per criticità tali da rendere quel ricovero “immediato”, sicché le doglianze – oltre a non cogliere ancora una volta la ratio decidendi della sentenza impugnata – rendono ragione, in particolare, già di una presupposta carenza allegatoria (ancor prima di quella probatoria) circa i fatti da dimostrare ad opera della paziente, ossia che in costanza di quadro clinico (anche ipertensivo) tale da non costituire “un’indicazione al ricovero immediato la mattina del *****”, avrebbe comunque optato per farsi ricoverare in ospedale quella stessa mattina.
27.3.1. – Di qui, peraltro, una volta consolidatasi l’anzidetta ratio decidendi, l’irrilevanza delle censure che aggrediscono l’ulteriore ed autonoma ragione decisoria che, seppur erroneamente, si fonda sulla mancata proposizione di una domanda di “risarcimento per violazione del consenso informato”, per ciò intendendo il giudice del merito, evidentemente, la lesione del diritto all’autodeterminazione, là dove, come detto, la pretesa attorea riguardava piuttosto la lesione del diritto alla salute.
28. – Il quattordicesimo motivo è inammissibile.
A tal riguardo valgono, in via assorbente, le considerazioni già sviluppate, in punto di delibazione del travisamento della prova e di denuncia di vizio di sussunzione, in sede di scrutinio del primo motivo, con l’ulteriore precisazione, con specifico riferimento alle risultanze della c.t.u. (non senza rilevare che in ricorso neppure si dà conto delle conclusioni della c.t.u. rispetto alle quali si suppone un’adesione acritica del giudice di merito in contrasto con le argomentazioni scientifiche su cui il medesimo elaborato tecnico si fonderebbe) e ribadendo l’orientamento di questa Corte in linea con quello enunciato dalla citata Cass. n. 24395/2020, che il ricorso per cassazione, fondato sull’affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurando un’ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 17 maggio 2012, n. 7772; Cass. 8 febbraio 2019, n. 3867).
29. – Va, dunque, rigettato il ricorso (principale) proposto dalla F., in proprio e nella qualità, nonché dichiarato inammissibile quello (adesivo) proposto dal D.N..
I ricorrenti (principale e adesivo) vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
rigetta il ricorso di F.M. e dichiara inammissibile il ricorso di D.N.C. e condanna entrambi i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021