LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17565/2019 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO TUNDO;
– ricorrente –
contro
MACI 95 SURL, IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO, 11, presso lo studio dell’avvocato CECILIA NUSINER, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
AGENZIA NAZIONALE PER AMMIN E DESTINAZIO BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
e contro
C.E., e C.A., rappresentati e difesi dall’avv.to Agata Bisogno, (avvagatabisouno.pec.ordineforense.salerno.it) elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione.
– controricorrente –
e contro
CI.MA., C.V., C.G., C.P., C.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2933/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RITENUTO
Che:
1. A.A. ricorre, affidandosi ad otto motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che, a definizione della fase rescissoria conseguente alla pronuncia di questa Corte (Cass. 27546/2014), aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata accolta l’azione revocatoria proposta dalla Maci 95 srl, estendendo gli effetti dell’inefficacia del trasferimento dell’immobile oggetto della domanda spiegata contro la Anphitryon srl (di cui il ricorrente era socio di maggioranza) anche all’amministratore giudiziario della Maci 95. La Corte territoriale aveva altresì respinto la domanda riconvenzionale, proposta dalla Anphitryon srl (da ora Anphitryon), affinché la Maci 95 srl (da ora Maci) fosse condannata alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile oggetto della vendita dichiarata inefficace.
2. Per ciò che interessa in questa sede, il Tribunale di Roma, adito nel 1999 dalla Maci, accolse l’azione revocatoria proposta, dichiarando l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c. del contratto di compravendita immobiliare stipulato con la Anphitryon: più precisamente, la Maci (società unipersonale) in persona dell’amministratore unico nonché amministratore giudiziario P.D. (nominato ai sensi della L. n. 575 del 1986, sulle misure di prevenzione antimafia) l’aveva convenuta in giudizio quando era già in liquidazione, esponendo che detta società aveva acquistato un appartamento sito in *****, di sua proprietà, senza mai versare il prezzo della vendita ed aveva aggiunto che tale circostanza era emersa nel corso del procedimento penale per l’applicazione di misure di prevenzione promosso nei confronti di Ci.Ma. (ex amministratore unico della Maci).
2.1. Più precisamente, la difesa della società aveva dedotto che erano state sottoposte a sequestro le quote di cui la Ci. era titolare; che era stato nominato come amministratore giudiziario il P. il quale esaminando la contabilità della società aveva scoperto il mancato versamento del prezzo della compravendita, fatto confermato anche dall’accertamento compiuto dal Nucleo Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza; e che ricorrevano sufficienti indizi per ritenere che la società convenuta fosse consapevole del pregiudizio che il mancato pagamento del prezzo aveva arrecato alle ragioni creditorie della società attrice.
2.2. La domanda venne accolta, unitamente alla riconvenzionale spiegata dalla controparte ed avente per oggetto l’estinzione dell’ipoteca iscritta sull’appartamento in favore del Banco di Roma.
2.3. La Corte d’Appello ribaltò la decisione, in quanto ritenne non provata la consapevolezza del terzo acquirente circa il pregiudizio derivante alla società alienante dalla compravendita in questione: precisò, per ciò che qui interessa, che il primo giudice aveva errato nell’attribuire la consapevolezza del pregiudizio all’avv. A.A. (all’epoca socio di maggioranza dell’Anphitryon) e fornitore della provvista alla Ci. per l’acquisto del bene, in quanto egli non era il legale rappresentante della società acquirente, qualità rivestita, invece, dal fratello A.G., socio di minoranza.
2.3. La MACI 95 in liquidazione propose ricorso per cassazione e questa Corte cassò la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, pur confermando la dichiarazione di inefficacia del contratto di compravendita, ne ha esteso gli effetti anche in favore dell’amministratore finanziario della Maci 95, respingendo tuttavia la riconvenzionale proposta dalla Anphitryon srl per la cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile controverso.
3. Hanno resistito con controricorso C.E. ed A., in qualità di eredi di C.G., già socio della Anphitryon srl; nonché anche con memoria, la Maci 95 s.u.r.l. in liquidazione e l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.
CONSIDERATO
Che:
1. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità della documentazione depositata dal ricorrente, ex art. 372 c.p.c., in quanto non è riferita,né ad ipotesi di nullità della sentenza impugnata, né di ammissibilità del ricorso e del controricorso, con ciò esulando dalle ipotesi per le quali la norma consente la produzione di documenti non versati in atti nei precedenti gradi di giudizio.
2. Inoltre, deve rigettarsi l’istanza, sia pur proposta con tono perplesso, relativa al rinnovo della notifica alle parti C.G., P. e L., contumaci nei precedenti gradi di giudizio, che non si sono difese in questa sede.
2.1. Si osserva infatti che la prima notifica effettuata nei loro confronti ex art. 140 c.p.c., risulta regolare, secondo i più recenti orientamenti di questa Corte secondo cui “nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso.” (cfr. Cass. 32201/2018): lo stesso ricorrente, nel caso in esame, ha prodotto la relata di notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., con l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di aver spedito la raccomandata all’indirizzo risultante dai certificati di residenza.
2.2. Da ciò deriva che risultando regolare la prima notifica, l’esito della seconda, inutilmente rinnovata, deve ritenersi irrilevante.
3. Passando all’esame dei motivi di ricorso, si osserva quanto segue.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 Cost., nonché degli artt. 101,273,260,274 e 166 c.p.c. e del R.D. n. 12 del 1941, artt. 7 bis e 7 ter, con nullità della sentenza.
3.2. Assume, al riguardo, che a seguito della doppia riassunzione della causa da parte della Maci, la Corte d’Appello aveva erroneamente riunito la controversia più antica (n 2049/2015) a quella di più recente iscrizione (378/2016), violando con ciò le regole tabellari e, conseguentemente, il principio, di rilevanza costituzionale, del giudice naturale. Deduce che la Corte non aveva considerato che la causa era stata rimessa sul ruolo e che le violazioni denunciate non rappresentavano una mera irregolarità procedurale ma un vizio che determinava la nullità del provvedimento di riunione e, “a cascata”, la nullità della sentenza pronunciata.
3.3. Il motivo è infondato.
3.4. Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio, ormai consolidato secondo cui “l’inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall’art. 174 c.p.c. e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza” (cfr. Cass. 7622/2010; Cass. 12912/2012; Cass. 1912/2017).
3.5. Non ricorre, dunque, il vizio processuale dedotto, dovendosi, al riguardo, evidenziare che la riunione disposta non ha affatto impedito la corretta instaurazione del contraddittorio (come sostenuto a pag. 19 penultimo cpv del ricorso) in quanto, pur mantenendo i giudizi riuniti la propria autonomia, la posizione delle parti è stata conglobata in un unico procedimento in cui ciascuna ha potuto esprimere la propria tesi difensiva.
3.6. E’ stato al riguardo affermato che “in tema di riunione(di procedimenti relativi a cause connesse, il principio di autonomia dei giudizi riuniti, per cui la riunione non altera la posizione delle parti in ciascuno di essi, né gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo si ripercuotono sull’altro solo perché riunito al primo, è suscettibile di temperamento, onde evitare un inutile aggravio degli oneri processuali, purché non ne risulti vulnerato il diritto di difesa.” (cfr. Cass. 9440/2012). E, vale solo la pena di rilevare che nel caso di specie non è stato affatto allegato il concreto vulnus che il ricorrente avrebbe subito a causa del provvedimento di riunione, sia pur irregolarmente disposto.
3.7. La Corte territoriale si è attenuta ai principi sopra richiamati, ragione per cui la censura deve essere rigettata.
4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 102,307,331 c.p.c. e cioè la nullità del procedimento e della sentenza.
4.1. Lamenta che la Maci 95 srl aveva provveduto alla riassunzione del giudizio dapprima con atto passato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 21 marzo 2005 e, successivamente, con altro atto passato alla notifica il 14 gennaio 2016: deduce che la Corte d’appello aveva erroneamente rigettato l’l’eccezione di estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione, rilevando che il procedimento era stato introdotto in primo grado con atto di citazione notificato nel 1999 e, pertanto, il termine per la riassunzione era quello fissato prima delle modifiche introdotte dalla novella del 2005; ed assume che la decisione era errata con riferimento ad entrambi i procedimenti in quanto il contraddittorio era stato erroneamente costituito ed il giudizio di rinvio doveva essere dichiarato estinto per una serie di omissioni in cui era incorsa la parte attrice, visto che non era stato eseguito l’ordine di rinnovazione delle notifiche per la regolare instaurazione del contraddittorio disposto con ordinanza del 13 settembre 2016.
4.2. Aggiunge, ancora, che non era stato notificato l’atto introduttivo a Ci.Ma., nel procedimento più recente iscritto al ruolo; che era stato erroneamente concesso, all’udienza del 22/11/2016, un altro termine per la notifica del procedimento; deduce, altresì, il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notifica nei confronti di C.V. in relazione al giudizio originariamente iscritto al ruolo.
4.3. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c..
4.4. Il ricorrente, infatti, mostra di non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che, con motivazione congrua e logica (cfr. pag. 21, 22 e 23 della sentenza impugnata) ha reso una compiuta motivazione su tutte le censure proposte, partendo dal presupposto che i termini da osservare per la riassunzione erano quelli vigenti nella formulazione della norma anteriore alla L. n. 69 del 2009; ed ha altresì precisato, richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che se il giudizio di rinvio viene correttamente istaurato nei confronti di una sola parte ciò consente l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre, salvi i casi di inesistenza o di estinzione del giudizio, non ricorrenti nel caso in esame.
4.5. La Corte, pertanto, si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità, motivando in ordine alla notifica dell’atto di riassunzione nei confronti di tutte le parti.
5. Con il terzo motivo (erroneamente indicato, in ricorso, come quarto) il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile d’ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione previgente al D.L. n. 132 del 2012; deduce, altresì, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione vigente; assume altresì la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
5.1. Lamenta che la Corte territoriale aveva “ripreso pedissequamente” la motivazione della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, omettendo tuttavia di sviluppare una compiuta indagine sulla condotta e la responsabilità del socio di maggioranza della società: deduce che la cassazione della sentenza per vizio motivazionale conferiva al giudice del rinvio una cognizione piena sulla rivalutazione dei fatti e del materiale probatorio acquisito al procedimento, essendo tenuto a valutare anche elementi diversi da quelli esaminati nella sentenza cassata.
5.2. Denuncia, al riguardo, che la Corte territoriale si era limitata a riprendere la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, ponendosi in contrasto con il principio secondo cui, ai fini dello scrutinio della sussistenza dei presupposti della revocatoria, doveva essere valutato il diritto di credito o l’aspettativa da tutelarsi che, nel caso di specie, era stata del tutto ignorata, con particolare riferimento al fatto, pacifico ed oggetto di discussione fra le parti, dell’esistenza di una ipoteca della Banca di Roma sull’immobile compravenduto, fatto questo che escludeva, di per se, la consapevolezza del pregiudizio di parte dell’acquirente.
5.3. Il motivo è inammissibile per genericità, mancanza di autosufficienza e, soprattutto, perché con esso il ricorrente contrappone la propria tesi alle compiute argomentazioni della Corte territoriale chiedendo, nella sostanza, una diversa valutazione di merito, e ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame, da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).
6. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, inoltre, la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 392 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
6.1. Lamenta che la Corte d’appello aveva esaminato i motivi di gravame incidentale proposti per ottenere la riforma della sentenza, nonostante che fossero stati dichiarati assorbiti già nella sentenza della Corte d’appello di Roma per prima impugnata e, successivamente, anche nella sentenza di accoglimento del giudizio di legittimità, a conclusione della fase rescindente.
6.2. Deduce che nel procedimento di rinvio potevano essere esaminate solo le questioni espressamente rimesse dalla Corte di Cassazione e che, tra queste, non vi erano le domande oggetto dell’appello incidentale della Maci che erano state ritenute assorbite nella sentenza della Corte capitolina.
6.3. Il motivo è inammissibile, in primis, per violazione dell’art. 360 bis c.p.c..
6.4. E’ consolidato il principio in virtù del quale “l’obbligo del giudice di rinvio di pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione presuppone che esse siano state espressamente riproposte davanti a lui” (cfr. Cass. 90/2007; Cass. 19015/2010; Cass. 24093/2013; Cass. 30184/2018), principio in base al quale è stato costantemente ritenuto che l’assorbimento implica soltanto un rapporto di dipendenza logica fra le questioni oggetto di espressa pronuncia cassatoria e quelle che dal riesame di esse dipendano logicamente: con la conseguenza che i temi assorbiti sono certamente ammissibili con l’unica peculiarità che devono essere riproposti nel giudizio rescissorio.
6.5. Nel caso in esame, la censura, da una parte, si pone sulla opposta posizione esegetica che la giurisprudenza non ha mai sostenuto; e, dall’altra, omette di considerare che la questione è stata esaminata dalla Corte in quanto riproposta attraverso l’appello incidentale della Maci, esaminato e qualificato, quanto ai contenuti, dalla Corte territoriale con motivazione congrua, logica, ed al di sopra della sufficienza costituzionale, in quanto tale non sindacabile in questa sede.
7. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c..
7.1. Lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di argomentare sui motivi di fatto e di diritto su cui aveva fondato la pronuncia di incompatibilità della condanna alla cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile venduto per un debito della Maci, con l’accoglimento della domanda revocatoria.
7.2. Aggiunge che la Corte aveva liquidato la questione con una motivazione insufficiente nella quale non aveva spiegato il rapporto di affermata incompatibilità fra la dichiarazione di inefficacia dell’atto di trasferimento e la sussistenza del diritto al mantenimento dell’ipoteca: lamenta che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente, perché fondata su mere asserzioni apodittiche che non chiarivano il motivo per cui l’inefficacia del contratto, determinata dall’accoglimento della revocatoria ordinaria, fosse incompatibile con l’obbligo contrattualmente assunto dall’alienante a estinguere l’ipoteca.
7.3. Con il sesto motivo, strettamente connesso con il quinto, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901,2809,2897 c.c., in ragione della natura dell’azione revocatoria ordinaria che – quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica – rende soltanto inefficace nei confronti dell’attore vittorioso un trasferimento avvenuto in virtù di un atto valido; ciò avrebbe imposto di ritenere l’inesistenza di una incompatibilità giuridica fra l’accoglimento dell’azione revocatoria e la condanna all’estinzione della garanzia. In buona sostanza la Corte avrebbe dovuto concludere per l’esistenza degli interessi dei soci della disciolta Alphitrion srl, in quanto successori a titolo universale, a vedere liberato il bene dall’ipoteca per non essere soggetti alle iniziative del creditore ipotecario della Maci 95.
7.4. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione logica: essi sono entrambi inammissibili.
7.4. Con la quinta censura viene dedotta, sulla specifica questione, una motivazione apparente, laddove il percorso argomentativo della Corte è ben al di sopra della sufficienza costituzionale (cfr. pag. 28 della sentenza impugnata) avendo chiarito che “la pronuncia della Corte di cassazione non aveva inciso in alcun modo sulle questioni in precedenza dichiarate assorbite dalla Corte d’Appello con la conseguenza del necessario esame dei motivi d’appello incidentale della Maci e dell’amministratore finanziario riferite, rispettivamente, alla condanna alla cancellazione dell’ipoteca ed alla mancata estensione della declaratoria di inefficacia dell’amministratore” (cfr. pag. 29 secondo cpv. della sentenza impugnata).
7.5. Con il sesto, si lamenta la violazione di legge, ma in realtà la doglianza si limita a contrapporre una diversa motivazione a quella resa dalla Corte, con un approccio critico che ridonda sulla valutazione di merito delle emergenze processuali, non consentito in sede di legittimità (cfr. Cass. 8578/2017; Cass. 18721/2018; Cass. 31546/2019) 8. Con il settimo motivo, ancora, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché della L. n. 575 del 1965, artt. 2 sexies e nonius e successive modifiche e integrazioni,.
8.1. Si lamenta, con esso, che la Corte aveva erroneamente accolto il motivo di gravame incidentale in ordine all’estensione dell’accoglimento della domanda revocatoria anche nei confronti dell’amministratore finanziario, non avendo considerato che la legittimazione del predetto, nominato nell’ambito di una procedura di sequestro delle quote della Maci di proprietà di Ci.Ma. e C.V., era stata affermata in ragione del fatto che l’istituto dell’amministrazione giudiziaria era stato strutturato sul modello degli istituti della legge fallimentare.
8.2. La domanda di estensione degli effetti era, pertanto, del tutto ultronea ed, in quanto tale, priva di interesse per la parte, dal momento che era già stata accertata la duplice funzione del P. che rendeva inutile l’estensione degli effetti della dichiarazione di inefficacia del trasferimento anche nei suoi confronti; e, per contro, ridondava negativamente sulla parte soccombente, in relazione alla decisione sulle spese.
8.3. Il motivo è inammissibile perché si limita a riproporre tesi difensive già prospettate e compiutamente esaminate dai giudici d’appello che hanno rilevato che l’azione revocatoria era stata proposta dal P., fin dal primo grado di giudizio, nella sua duplice veste di amministratore finanziario e legale rappresentante della società e che la sua legittimazione ad esperire l’azione era stata confermata dalla sentenza cassata, senza essere sul punto impugnata: ragione per cui la statuizione non poteva essere oggetto di riesame in sede di rinvio.
8.4. A fronte di ciò il ricorrente reitera la censura in termini di mero “enunciato”, senza neanche prospettare quale fosse l’errore in cui era incorso il giudice di rinvio.
8.5. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio secondo cui “il motivo d’impugnazione è costituito dall’indicazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4" (cfr. Cass. 17330/2015, Cass. 22478/2018).
9. Con l’ottavo motivo, infine, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c. ,comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 91 e 111 c.p.c., nonché della L. n. 575 del 1965, artt. 2 sexies e nonies e successive modifiche, del D.M. n. 127 del 2004 e del D.M. n. 55 del 2014.
9.1. Lamenta che la Corte, nella decisione sulle spese:
a. aveva duplicato la liquidazione in relazione alla figura del P. (che era il legale rappresentante della Maci 95 e gestore delle quote in favore dell’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati);
b. aveva violato l’art. 91 c.p.c. e successivi decreti ministeriali, perché non aveva indicato quali avesse utilizzato, liquidando per la fase di rinvio un importo maggiore di quello previsto per gli onorari di avvocato;
c. non aveva considerato la scarsa attività difensiva dell’Avvocatura dello Stato, difensore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che si era limitata ad aderire alle ragioni della Maci srl.
9.2. Le censure sono inammissibili per mancanza di specificità ed autosufficienza.
9.3. Infatti, a fronte di una liquidazione coerente con il numero delle parti – che per quanto riguarda la figura del P., è stata considerata in modo complessivo, con le varie fasi di giudizio e con le tabelle portate dai decreti ministeriali ratione temporis vigenti durante lo svolgimento complessivo del giudizio, non viene ad essa contrapposto un diverso computo che consenta a questa Corte di apprezzare l’errore denunciato.
10. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi in favore della Maci 95 srl; in Euro 6200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi nei confronti di C.E. ed A.; ed in Euro 6200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi in favore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni confiscati alla Criminalità Organizzata, oltre che, per tutti, agli accessori ed al rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021
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