LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7815-2014 proposto da:
R.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. BAGLIVI 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TRAMONTANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ZEI;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 135/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 30/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.
RITENUTO
CHE:
– la C.T.R. di Firenze, con sentenza n. 135/29/13, accoglieva l’appello proposto, avverso la sentenza della CTP di Prato n. 22/4/10, proposto da EQUITALIA CENTRO SPA contro R.M., che aveva impugnato la cartella di pagamento emessa da Equitalia Get sul ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate di Prato a seguito della sentenza n. 1085/06 dal Tribunale di Prato;
– avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte la R.M. eccependo:
-violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3;
– violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 6 carenza di motivazione circa l’asserita efficacia della notifica dell’atto impugnato;
– l’intimata EQUITALIA CENTRO spa. si costituiva, con controricorso eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
in data 28.3.2009 veniva notificata presso lo studio dell’Avv. Francesco Zei di Firenze la cartella di pagamento in esame a carico di R.M. emessa da Equitalia Get sul ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate di Prato a seguito della sentenza n. 1085/06 dal Tribunale di Prato.
La contribuente proponeva tempestivo ricorso presso la CTP di Prato che lo accoglieva, ritenendo il difetto di valida notifica alla R. che non aveva mai dimorato, nè stabilito il proprio domicilio (anche elettivamente) in via Cavour, ove aveva studio l’Avv. Zei ed ove il portiere dello stabile, F.F., aveva ricevuto il plico. La CTR di Firenze accoglieva l’appello proposto da Equitalia, rilevando che la notifica aveva raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dell’interessata l’esistenza di una intimazione di pagamento, tanto che la stessa aveva proposto ricorso proprio con l’assistenza del legale presso il quale la notifica era avvenuta.
Tanto premesso, si osserva che l’eccezione di inammissibilità proposta dalla resistente ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, deve essere respinta.
La norma indicata, chiaramente finalizzata a creare “un filtro” tutte le volte in cui venga impugnato un provvedimento giurisdizionale che ha deciso su questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e vengano articolati motivi di ricorso che non offrano elementi per confermare o Mutare l’orientamento già assunto dalla Corte di legittimità, trova applicazione tutte le volte in cui si verta solo su questioni di diritto. Come già statuito, (Cass. n. 22326/18), infatti, laddove, come nel caso di specie (ove viene eccepita la carenza di motivazione in ordine all’efficacia della notifica dell’atto impugnato) la ricorrente si dolga anche del vizio motivazionale del provvedimento impugnato, non può procedersi con la declaratoria di inammissibilità.
Con riguardo ai motivi del ricorso proposto dalla R., gli stessi possono essere trattati congiuntamente. La ricorrente lamenta l’insufficienza della sentenza della CTR che non aveva motivato sulla differenza tra nullità ed inesistenza della notifica, riguardando, la prima, luoghi e soggetti – che seppur non rientranti tra quelli di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c. – fossero da ritenersi (e non fortuitamente) riferibili al soggetto passivo della notificazione; mentre, la seconda (inesistenza, non sanabile) si verificava quando la notifica fosse stata effettuata in luoghi e a persone, per nessuna via ufficiale collegabili al notificatario. Pertanto, il raggiungimento dello scopo non comportava sempre e comunque la sanatoria del vizio.
Lamenta, inoltre, la R., la mancata motivazione, da parte della CTR, in ordine alla efficacia della notifica dell’atto impugnato.
I motivi non possono trovare accoglimento.
Va qui rilevato che, come già statuito da questa Corte (da ultimo Cass. n. 11290/2020), come l’inesistenza di una notificazione debba ritenersi configurabile, in base aì principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016). Alla luce di tali osservazioni, da ritenersi del tutto condivisibili, non può certamente parlarsi di inesistenza della notificazione dell’atto, che, in ogni caso, deve ritenersi compiutamente effettuata, anche se – secondo le doglianze della ricorrente – in luogo a lei estraneo. Notificazione che non ha, comunque, impedito la corretta proposizione del ricorso.
Va anche precisato come, in tema di notifica, si debba “privilegiare la funzione della stessa, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio, l’estensione doc. in luogo del formato pdf.), ove l’erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione (Cass., Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665). (Cass. S.U. 23620/18).
E ancora “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.” (Cass. S.U. 7665/16).
Nel caso esaminato, non vi è dubbio che non sia stato rappresentato, da parte della contribuente, alcuna lesione concreta al suo diritto di difesa suscettibile di scaturire (una volta proposto il ricorso) dalle modalità di notificazione dell’atto. L’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, anche con riferimento al caso esaminato, risulta non pertinente ed, in ogni caso, non suscettibile di smentire quanto è stato affermato con plurime decisioni della S.U..
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Si rileva, ancora, che la parte risulta ammessa al gratuito patrocinio. Sul punto si ribadisce che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83, comma 2, alla liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore, per il giudizio di cassazione, procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Infatti, la competenza del giudice del merito non deve ritenersi superata dal medesimo art. 83, comma 3-bis introdotto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 783. L’art. 83, comma 3-bis cit., infatti, assume una mera finalità acceleratoria, raccomandando che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio, ma non incide sulle regole di competenza per la liquidazione (v., ad es., Cass. 9 settembre 2019, n. 22448, in motivazione). Va evidenziata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
La Corte, con la presenza del Presidente Dott. De Masi e con la presenza, da remoto, degli altri componenti.
PQM
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado liquidate in Euro 2.700,00 oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021