Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.27690 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 36169/2018 proposto da:

Comune di Montemesola, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Vercelli n. 52, presso lo studio dell’avvocato Iannuzzi Nicoletta, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Montera Enrico;

– ricorrente –

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Barberini, presso lo studio dell’avvocato Simone Michele, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2018 della CORTE d’APPELLO di LECCE, depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria.

osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

1) In forza di ordinanza ingiunzione, vidimata dal (l’allora) competente Pretore, la Regione Puglia chiese al Comune di Montemesola, nel 1993, la somma di circa trecento milioni di lire, pari a oltre cento cinquantaquattromila Euro (Euro 154.943,32).

La richiesta venne successivamente ribadita nel 2011, per due volte, e, quindi, la Regione Puglia promosse l’espropriazione, pignorando presso terzi le somme dovute al Comune di Montemesola.

1.1) Il Comune propose opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., eccependo l’intervenuta prescrizione del credito.

L’opposizione venne accolta dal Tribunale di Taranto.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, adita dalla Regione Puglia, ha, con sentenza n. 184 del 07/05/2018, riformato la sentenza di primo grado, rigettando l’eccezione di prescrizione, ritenendo che la Delibera di riconoscimento del debito suddetto quale fuori bilancio, adottata nel 2002 (precisamente in data 10/10/2002) dal Consiglio comunale di Montemesola, costituisse valida ricognizione di debito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1988 e 2944 c.c., accogliendo, quindi, sul punto la prospettazione della Regione Puglia.

1.2) Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a unico complesso motivo, il Comune di Montemesola.

Resiste con controricorso la Regione Puglia.

1.3) Il ricorso, originariamente destinato ad essere trattato secondo il rito di cui all’art. 375 c.p.c., è stato rimesso all’udienza pubblica con ordinanza interlocutoria della Sez. VI-3 n. 09455 del 22/05/2020, che ha ravvisato un discorde orientamento, di recente emerso rispetto all’approdo che riteneva il carattere di atto giuridico in senso stretto, non recettizio, del riconoscimento del debito.

1.4) Il RG., nella conclusioni scritte, ha concluso per la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte o, in subordine per l’accoglimento del ricorso del Comune di Montemesola.

Il solo Comune di Montemesola ha depositato memoria per l’udienza.

La Regione Puglia ha depositato atto di nomina di nuovo difensore, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

1.5) All’esito dell’udienza pubblica del 18 maggio 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il ricorso censura come segue la sentenza della Corte territoriale.

2.1) Unico motivo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, in relazione agli artt. 1988 e 2944 c.c..

Le censure del Comune di Montemesola sono fondate su arresti giurisprudenziali di questa Corte, ampiamente riportati e comunque richiamati, che hanno, nella prospettazione di parte ricorrente, ritenuto che l’atto di ricognizione di debito abbia carattere negoziale (e non di atto giuridico in senso stretto) e recettizio.

A tanto conseguirebbe, nella prospettazione del Comune ricorrente, che la Delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la quale si sarebbe dato atto della sussistenza dell’esposizione debitoria dell’ente comunale nei confronti della Regione Puglia non sia ascrivibile a detta categoria, in quanto privo di entrambi i detti caratteri e, comunque, non sarebbe mai stato comunicato formalmente all’ente creditore.

3) L’assunto è infondato.

3.1) Come risulta dalla piana lettura dell’ordinanza di rimessione alla pubblica udienza (la già richiamata Sez. VI-3 n. 09455 del 22/05/2020) l’orientamento assolutamente prevalente escludeva che l’atto di ricognizione di debito dovesse essere qualificato come avente natura negoziale e carattere recettizio “occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (pag. 3 dell’ordinanza interlocutoria e i provvedimenti ivi richiamati segnatamente: n. 09097 del 12/04/2018, Rv. 648046 – 01; n. 24555 del 02/12/2010, Rv. 614860 – 01; n. 04324 del 23/02/2010, Rv. 611677 – 01; n. 03371 del 12/02/2010, Rv. 611606 – 01; n. 18904 del 07/09/2007, Rv. 598868 – 01; n. 18250 del 29/08/2007, Rv. 598788 – 01; n. 15598 del 12/07/2007, Rv. 598632 – 01; n. 20878 del 27/10/2005, Rv. 585522 – 01; n. 17054 del 19/08/2005, Rv. 583316 – 01; n. 05324 del 10/03/2005, Rv. 580745 – 01; n. 15353 del 30/10/2002, Rv. 558130 – 01).

3.2) L’unico precedente discorde, richiamato dalla detta ordinanza interlocutoria, è costituito da Sez. 1 n. 24710 del 04/12/2015) laddove questa Corte ha ritenuto che la Delibera di una Giunta comunale non valesse quale riconoscimento di debito così affermando: “non può attribuirsi efficacia di ricognizione di debito ad un atto interno della P.A., consistente in una deliberazione che, peraltro, non integra un atto negoziale perfetto ed efficace, come tale produttivo di obbligazioni per l’ente, in difetto di una manifestazione di volontà dell’organo abilitato a rappresentare l’ente (Cass., n. 130 del 1998; Cass., n. 9530 del 2000; Cass., n. 13642 del 2004; Cass., n. 16576 del 2008)”.

3.4) E’ incontroverso, invero, tra le parti che l’atto sul quale si appuntano le censure è una Delibera del Consiglio comunale del Comune di Montemesola, assunta in data 10/10/2002, con la quale il debito nei confronti della Regione Puglia venne destinato a essere qualificato come “fuori bilancio”.

Ciò comporta una forte discrasia tra la fattispecie di cui alla sentenza di questa Corte richiamata dall’ordinanza di rimessione alla pubblica udienza, quale sintomo di orientamento discorde e la fattispecie in scrutinio, nella quale l’atto ricognitivo del debito è costituito da una deliberazione del Consiglio Comunale, ossia dell’organo preposto alla formazione della volontà dell’ente pubblico territoriale in materia di bilancio, deliberazione che ha, inoltre, incluso il debito in un piano di risanamento delle finanze dell’ente, con conseguente suo riconoscimento ed efficacia conoscitiva generalizzata, giusta il disposto del D.L. 24 marzo 1989, n. 66 (si veda del detto D.L. n. 66 del 1989, art. 24), “Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale” in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02/03/1989, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, che tanto, per quanto qui ancora rileva, prevede:

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio.

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all’accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell’atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.

4. Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui al D.L. 1 luglio 1986, n. 318, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l’ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L’indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tale caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell’ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d’amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L’importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell’ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all’esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.

5. L’ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L’ente è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

6. La richiesta del comune, dell’amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito….”.

3.4.1) La qualificazione formale del debito quale fuori bilancio non ne comporta, pertanto, a tenore della richiamata disposizione, in alcun modo il mancato riconoscimento, ma, soltanto che esso debba essere soddisfatto con le modalità e nella misura previste dalla richiamata disposizione di legge e salva la sospensione dell’esecuzione disposta dal competente giudice dell’esecuzione.

3.5) La giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto infondata l’opposizione all’esecuzione in quanto la Delib. Consiglio comunale di Montemesola 10 ottobre 2002, avrebbe comunque carattere ricognitivo, pur non avendo valenza negoziale, e sarebbe in ogni caso stato manifestato all’esterno, sebbene non particolarmente recente, è conforme alle pronunce richiamate dall’ordinanza interlocutoria di questa Corte, Sez. VI-3, quali espressione dell’orientamento ritenuto maggioritario (e tanto si desume, in prospettiva inversa, anche dalla recente Cass. n. 11803 del 18/06/2020 Rv. 658444 – 01, con riferimento a Delibera di una Giunta municipale e, in via generale, con riferimento a un atto di disponibilità al pagamento, da Cass. n. 21947 del 02/09/2019 Rv. 654915 – 01).

3.6) Il Collegio ritiene, inoltre, avuto riguardo all’art. 2944 c.c., che, come ampiamente motivato dalla sentenza in scrutinio (alle pagg. 3, 4 e 5) detta norma non presuppone che l’atto di riconoscimento abbia contenuto negoziale, né che l’atto ricognitivo sia comunicato al titolare del diritto, essendo sufficiente che il riconoscimento sia stato portato alla conoscenza anche di un terzo, o di un indeterminato numero di soggetti giuridici. Ne consegue che il debito di cui si controverte, allorquando è stato appostato fuori bilancio, comunque è stato ritenuto sussistente (e specificato in termini di sua “entità, causale e soggetto creditore”), e ciò in forza di una deliberazione dell’organo preposto alla formazione di volontà del Comune e portato a conoscenza dei consociati e in ogni caso reso conoscibile alla generalità di essi.

4) In conclusione, il ricorso, nel riscontro di ipotesi di infondatezza dell’unico motivo che lo sorregge, deve essere rigettato.

5) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell’attività processuale espletata.

6) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se eventualmente dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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