Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.27691 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10681/2019 proposto da:

Ninetta S.r.l., in liquidazione in persona del liquidatore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via V. Veneto, n. 7, presso lo studio dell’avvocato Mignacca Gianluca, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento ***** S.p.a., in persona curatore in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Degli Scipioni n. 268-a, presso lo studio dell’avvocato Petretti Alessio, rappresentato e difeso dall’avvocato Travaglia Gabriele;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositato il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che le ha ribadite in udienza pubblica, chiedendo il rigetto del ricorso;

uditi l’Avvocato Nicola Bruno, per delega dell’avvocato Gianluca Mignacca, per la ricorrente e l’Avvocato Gabriele Travaglia per la contro ricorrente;

osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

1) La questione oggetto di ricorso di legittimità è sorta in ambito di procedura concorsuale a seguito del fallimento – dopo un concordato preventivo (cd. prenotativo), poi risolto – della ***** S.p.a., dichiarato dal Tribunale di Busto Arsizio il 27/06/2017.

1.1) La Ninetta S.r.l. chiese al giudice delegato l’ammissione al passivo fallimentare per il credito costituito dai canoni di locazionebdi un contratto di affitto di ramo d’azienda concluso con la ***** S.p.a., in data antecedente sia al concordato che al successivo fallimento.

1.3) L’istanza di ammissione al passivo fallimentare venne rigettata dal competente giudice delegato al fallimento della ***** S.p.a. e l’opposizione, proposta dalla Ninetta S.r.l., è stata disattesa, con decreto del 20/02/2019, dal Tribunale, in composizione collegiale, di Busto Arsizio.

1.4) Avverso il detto decreto collegiale ricorre, con atto affidato a tre motivi, la Ninetta S.r.l. in liquidazione.

1.5) Resiste con controricorso, corredato da memoria per l’udienza di discussione, il Fallimento della ***** S.p.a.

1.6) All’esito dell’udienza pubblica del 19 maggio 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni della L. 18 dicembre 2020, n. 176, sulle conclusioni scritte dal Pubblico Ministero e sentiti lo stesso P.G. e i difensori delle parto il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) I tre motivi di ricorso della Ninetta S.r.l. censurano come segue il decreto del Tribunale in composizione collegiale di Busto Arsizio;

2.1) Il primo mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in tema di interpretazione dei contratti e segnatamente di quelli di locazione e in relazione agli artt. 1321 e 1324 c.c., in tema di libera determinazione del contratto nonché violazione dell’art. 1372 c.c., per illegittima eterodeterminazione della clausola contrattuale sulla durata del contratto di affitto.

2.2) Il secondo motivo afferma violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1406 c.c. e art. 1624 c.c., in tema di divieto di subaffitto e di cessione del contratto di affitto; violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5; violazione e falsa applicazione dell’art. 2558 c.c., in relazione agli artt. 1362 c.c. e segg., per avere il Tribunale ritenuto che il contratto di subaffitto di ramo d’azienda determinasse un effetto successivo immediato tra l’affittante e il subaffittante nei rapporti con il locatore.

2.3) Infine, il terzo e ultimo motivo pone cesure di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di violazione e falsa applicazione degli artt. 1519,1594 e 1595 c.c., per avere il Tribunale escluso l’applicabilità della disciplina generale della locazione al contratto di locazione di ramo d’azienda.

3) la vicenda prende le mosse, come detto, da un contratto di affitto di ramo d’azienda, denominato “Ninetta” ed avente ad oggetto l'”Ufficio stile” (compiutamente individuato), tra la Ninetta S.r.l. e la ***** S.p.a., stipulato in data 28/10/2011 con decorrenza dal successivo 01/11/2011 e scadenza al 31/07/2014, con canone annuo di Euro trentamila e previsione di divieto di subaffitto.

Dopo l’istanza di concordato (cd. prenotativo) depositata il 19/11/2012 la ***** S.p.a. stipulò, in data 01/08/2013, con la Unishop s.r.l. un contratto di cessione di ramo d’azienda, esercitato in *****, in esso compreso il rapporto derivante dal contratto di affitto del ramo Ninetta, come da indicazione specifica nel contratto tra ***** S.p.a. e Unishop S.r.l. (clausola art. 2.2.), con durata annuale rinnovabile tacitamente alla scadenza, salvo il recesso.

Nell’art. 18 del contratto del 01/08/2013 era previsto che Ninetta S.r.l., senza pregiudizio delle proprie ragioni, riconosceva la Unishop S.r.l. quale subaffittuaria del ramo d’azienda e del marchio Ninetta e del relativo logo.

In forza di tale clausola la Ninetta S.r.l. afferma che non vi era stata liberazione alcuna della ***** S.p.a. con la conseguenza che i canoni locativi, maturati e maturandi fino alla restituzione del bene, continuavano ad esserle dovuti e chiedeva l’ammissione al passivo della ***** S.p.a., stante l’assoggettamento della stessa a procedura fallimentare dopo la risoluzione del concordato.

I tre motivi di ricorso presentano, tutti, forti profili di mancata specificazione degli atti processuali delle fasi di merito nei quali le censure sarebbero state portate alla cognizione giudiziale.

4) Il primo motivo di ricorso è inammissibile con riferimento a tutti i profili di censura che esso propone.

4.1) In particolare, avuto riguardo alla presunta violazione delle norme di interpretazione del contratto (o sull’ermeneutica contrattuale) occorre rilevare che le censure mosse con il primo motivo sono del tutto aspecifiche, in quanto non vanno oltre la generica individuazione delle norme asseritamente violate e, anzi, le richiamano soltanto nei loro estremi (testualmente: “artt. 1362 c.c. e segg.”).

Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale, in materia di ermeneutica contrattuale (tra molte: Cass. n. 07794 del 29/03/2018): – l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. n. 07597 del 31/03/2006; Cass. n. 07557 del 01/04/2011; Cass. n. 02109 del 14/02/2012; Cass. n. 15763 del 29/07/2016); – pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 17168 del 09/10/2012; Cass. n. 05595 del 11/03/2014; Cass. n. 03980 del 27/02/2015; Cass. n. 14715 del 19/07/2016); – di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 04178 del 22/02/2007; Cass. n. 19044 del 03/09/2010).

4.2) Non ha profili di maggiore specificità la censura relativa agli artt. 1321 e 1324 c.c., che dovrebbe avere ad oggetto la (violazione della) libera determinazione del contratto nonché la censura relativa al disposto dell’art. 1372 c.c., per asserita illegittima eterodeterminazione della clausola contrattuale sulla durata dell’affitto dell’azienda.

Fermo restando quanto già sopra rilevato in punto di specificità delle censure (l’art. 1324 c.c., riguardante l’applicabilità agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale della disciplina dei contratti, è soltanto enunciato) dette censure non colgono adeguatamente il ragionamento decisorio del Tribunale, laddove esso ha ritenuto applicabile integralmente l’art. 2558 c.c., con conseguente pieno subentro della Unishop S.r.l. nella posizione della ***** S.p.a., quale effetto del contratto di affitto di ramo d’azienda con questa intervenuto, con l’ulteriore corollario che anche la clausola di rinnovo tacito, salvo disdetta, alla scadenza annuale di cui al contratto di affitto di ramo d’azienda, doveva ritenersi pienamente operante.

Il decreto impugnato ha infatti affermato, richiamando coerente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende dare continuità, che la disciplina prevista dall’art. 2558 c.c., commi 1 e 3, è applicabile non soltanto alle ipotesi di cessione di azienda ma in via estensiva anche all’ipotesi di affitto di ramo d’azienda mediante il quale si realizza, in forza di un fatto giuridico idonea a produrla, la sostituzione di un imprenditore a un altro nell’esercizio dell’impressa (Cass. 05/02/2018 n. 31466 Rv.651927 – 01 e 11/06/2018, n. 15065 Rv. 649076 – 01).

La conclusione alla quale perviene il Tribunale e’, altresì, logicamente motivata anche in relazione all’efficacia della dichiarazione di assenso alla cessione da parte della Ninetta S.r.l., in quanto ricondotta (sotto forma di interpello preventivo) alla previsione di cui all’art. 2558 c.c., comma 2.

Le censure in punto di eterodeterminazione del contenuto e della durata del contratto sono, pertanto, inammissibili.

5) Il secondo motivo di ricorso non consente, parimenti, di ritenere adeguatamente censurato il percorso motivazione del provvedimento impugnato.

La censura relativa alla sussistenza, e comunque alla stipulazione di un patto contrario al subentro di Unishop S.r.l. nel contratto di affitto di ramo d’azienda, che viene sviluppata nel secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non risulta dove e quando essa sia stata proposta nelle fasi di merito dinanzi al giudice delegato al fallimento e in sede di reclamo. E’ peraltro, si nota ad abundantiam, stato esplicitamente ammesso che la Ninetta S.r.l. prestò consenso all’affitto del ramo d’azienda da parte della ***** S.p.a. alla Unishop S.r.l. laddove venne interpellata e tanto è sufficiente per escludere ogni contraria pattuizione, giusta quanto sopra rilevato in relazione al primo motivo di ricorso.

5.1) Il secondo mezzo e’, altresì, carente di specificità, laddove omette di indicare, appunto specificandoli almeno nella loro individuazione di carattere generale, quali sarebbero i contratti di carattere personale che ai sensi dell’art. 2558 c.c., comma 1, precluderebbero il subentro dell’acquirente Unishop S.r.l. nel contratto di affitto di ramo d’azienda.

La censura è vieppiù immotivata laddove si legga il provvedimento impugnato, che alla pag. 5 ha espressamente indicato le tipologie di contratti che nel caso di trasferimento o affitto di azienda si trasferiscono, individuandole nei “contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e dallo stesso acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale) e nei “contratti di impresa” non aventi ad oggetto direttamente beni aziendali bensì attinenti all’organizzazione dell’impresa stessa, come quelli di somministrazione con fornitori, quelli di assicurazione, quelli di appalto, ed ha affermato che in detta seconda categoria rientra anche il contratto di affitto di azienda.

5.2) La questione, peraltro, appare prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità e, in ogni caso, nell’esposizione del ricorso non è indicato dove e quando essa venne portata all’attenzione del giudice delegato e del giudice del reclamo fallimentare. Inoltre il carattere escludente il fenomeno successorio, derivante dall’essere il contratto concluso in considerazione della peculiare connotazione personalistica del contraente ceduto (cd. intuitus personae), non è in alcun modo adeguatamente esposto, come esattamente dedotto nel controricorso, alle pagg. 16 e 17, limitandosi la ricorrente ad affermare che il contratto di affitto fosse connotato in senso particolare dalla sua condizione soggettiva.

5.3) La censura fondata sulla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e’, inoltre, del tutto priva di consistenza, laddove non individua in alcun modo il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, limitandosi ad affermare che esso consisterebbe nella circostanza dell’avvenuto pagamento dei canoni da parte della Ninetta S.r.l. fino alla scadenza del contratto di affitto del ramo d’azienda e in tal modo incorrendo in inammissibilità in quanto i provvedimenti di primo e secondo grado sono perfettamente conformi, avendo ritenuto il detto pagamento dei canoni inconferente nell’assetto complessivo dei rapporti derivante dall’applicazione dell’art. 2558 c.c., alla fattispecie.

6) I primi due motivi sono, pertanto, inammissibili.

7) Il terzo motivo del ricorso non presenta parimenti connotazioni adeguate a condurre all’accoglimento.

7.1) Esso si appunta in modo apodittico sulla mancata applicazione da parte del Tribunale di Busto Arsizio, quale giudice del reclamo fallimentare, dello statuto locativo, ma si limita a reiterare censure già ampiamente disattese, quali quella sugli artt. 1594 e 1595 c.c., rispetto alla quale il decreto ha affermato che la sublocazione di cui all’art. 1594 c.c., comporta la nascita di un nuovo rapporto derivato, tra il conduttore-sublocatore e il subconduttore, che dipende dal rapporto principale ma che è un rapporto del tutto nuovo e ulteriore sebbene identico nei contenuti rispetto a quello principale, in tal modo distinguendosi del tutto dall’affitto di azienda di cui all’art. 2558 c.c., nel quale il conduttore succede nella posizione contrattuale del cedente, in tal modo venendo preclusa l’applicabilità dell’art. 1595 c.c., con la conseguenza che la prospettazione, della parte qui ricorrente, di risoluzione del contratto di affitto del ramo ***** non può farsi derivare dalla scadenza del contratto di affitto del ramo stesso.

7.2) Il terzo mezzo e’, pertanto, anch’esso, inammissibile.

8) In conclusione, il ricorso, nel riscontro di ipotesi di inammissibilità di tutti i motivi prospettati, deve essere dichiarato del tutto inammissibile.

9) Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa dell’attività processuale espletata.

10) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se eventualmente dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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