LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13901-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
E. PHARMA SRL A SOCIO UNICO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3689/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
Con sentenza nr 3689/2019 la CTR della Lombardia accoglieva l’appello della società E. Pharma s.r.l. avverso la pronuncia della CTP di Milano con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento anno di imposta 2010 avente ad oggetto l’indebito acquisto di beni e servizi senza pagamento di Iva in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1.
Il giudice di appello, esaminato il contenuto del contratto di locazione finanziaria dell’immobile da costruire intercorso fra la contribuente e la società ABF Leasing s.r.l. non rilevava la sussistenza di un clausola negoziale che vincolasse le parti al trasferimento dell’immobile.
Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica la contribuente.
Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento al giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 730 del 2019 della CTR della Lombardia che aveva accertato che il contratto di leasing di cui si discute si traduce in una cessione di fabbricato con conseguente assoggettamento ad Iva.
Con memoria ex art. 380-bis c.p.c., l’Agenzia delle Entrate ha chiesto di poter essere rimessa in termini in relazione alla mancata produzione dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della CTR della Lombardia n. 730 del 2020 che aveva accertato che il contratto di leasing di cui si discute si traduce in una cessione di fabbricato con conseguente assoggettamento ad Iva.
In particolare la ricorrente che durante il periodo di pandemia una nota del Direttore delle finanze del 25 marzo 2020, aveva vietato a decorrere dal 26 marzo 2020 e fino alla cessazione dell’emergenza l’accesso alle Commissione tributarie di ogni ordine e grado.
La Corte rileva che su questa tematica non vi sono precedenti specifici sicché appare opportuna la rimessione alla sezione V.
P.Q.M.
La Corte rimette il ricorso alla sezione V. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021