Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27704 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 548-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MEZZETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 3023/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza CTP Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente G.G. avverso un preavviso di fermo amministrativo; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che l’Agenzia delle entrate avesse omesso di notificare la cartella di pagamento n. *****, posta a fondamento dell’impugnato preavviso, non avendo provato che, dopo il deposito della copia dell’atto nella casa comunale, avesse inviato alla contribuente l’ulteriore raccomandata contenente la notizia del deposito.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate riscossione lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, dell’art. 116 c.p.c., comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, nonché nullità della motivazione della sentenza ai sensi del comb. disp. art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto invalida ed inefficace la notificazione della cartella di pagamento sopra descritta, in quanto sarebbe mancata la spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico notificando presso la casa comunale, così come chiesto dall’art. 140 c.p.c.;

invero essa Agenzia aveva prodotto in giudizio copia della busta e dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, la quale era stata restituita al mittente per compiuta giacenza; e tali documenti erano stati altresì allegati al presente ricorso in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; la sentenza impugnata neppure aveva fatto menzione di tale documentazione, svolgendo unicamente argomentazioni circa il prospetto riepilogativo delle raccomandate accettate dall’ufficio postale; la CTR aveva dunque omesso di esaminare i due documenti prodotti in atti, il che assurgeva a vizio di legittimità e comportava altresì la nullità della motivazione, per violazione del c.d. “minimo costituzionale” di giustificazione della decisione assunta, sancito dall’art. 111 Cost., comma 6;

che l’intimata, oltre a costituirsi con controricorso, ha altresì proposto ricorso incidentale, lamentando violazione art. 77 c.p.c., per essersi la s.p.a. “EQUITALIA SUD”, ente economico di natura pubblicistica, irritualmente costituita nel giudizio di primo grado tramite un avvocato del libero foro, senza il contestuale conferimento al medesimo della rappresentanza sostanziale;

che l’Agenzia delle entrate ha altresì presentato controricorso al ricorso incidentale proposto dalla contribuente G.G.;

che appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, per nuova formulazione di proposta, essendo quella contenuta nel fascicolo incompleta, siccome priva di alcun riferimento al motivo di ricorso proposto dall’intimata nel suo ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per nuova formulazione di proposta.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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