LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4624/2016 proposto da:
P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI 34, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO AURELI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO TULUI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA LAORE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO BIAGINI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA ELISABETTA CORONA, MARIA SANTORU, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 706/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ADRIANO AURELI, comparso con delega scritta in sostituzione dell’Avvocato FRANCO TULUI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 6 aprile 1985 l’E.R.S.A.T. (Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura) conveniva in giudizio P.R., deducendo di essere proprietario di un terreno adibito a strada interponderale realizzata nel 1964, che nel 1981 la strada era stata distrutta dal convenuto, possessore del podere con essa confinante, podere che nel 1965 era stato assegnato al padre con contratto di vendita con patto di riservato dominio; chiedeva quindi di condannare il convenuto al ripristino della strada ovvero, in subordine, di accertare il proprio diritto alla costituzione di un diritto di passaggio sul fondo del convenuto. Costituitosi in giudizio, il convenuto escludeva che fosse mai esistita una strada, essendo invece il confine sempre stato individuato dalla linea mediana di un canale (“scolina”), realizzato dall’Ente per rendere possibile lo scolo delle acque piovane, e di recente dall’Ente eliminato, con grave danno per le coltivazioni del suo podere; eccepiva di avere comunque posseduto il podere con il padre nella sua intera estensione e sino alla linea mediana del canale di scolo così da avere usucapito il terreno di cui spettava all’attore provare la proprietà; chiedeva quindi di rigettare la domanda e, in via riconvenzionale, di condannare l’attore a risarcire i danni subiti per l’eliminazione del canale.
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 4 febbraio 2012, accoglieva la domanda attorea, respingeva l’eccezione di usucapione e rigettava la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello P.R..
La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza 10 novembre 2015, n. 706, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione P.R..
Resiste con controricorso l’Agenzia LAORE Sardegna (Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale), nel frattempo succeduta all’E.R.S.A.T..
Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in otto motivi.
1. I primi tre motivi sono tra loro collegati:
a) il primo motivo denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte d’appello pronunciata sul terzo motivo di appello del ricorrente, e in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, dato che, ove si ravvisasse sul punto una pronuncia questa non sarebbe motivata, essendosi la Corte d’appello limitata a ripetere quanto affermato dall’Agenzia LAORE nella sua comparsa di costituzione in appello.
b) il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 948 c.c., L. 21 ottobre 1950, n. 841, artt. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello “apoditticamente” assunto dalla circostanza che i terreni fossero stati espropriati il fatto che tra questi “dovesse essere necessariamente ricompreso il tratto di terreno oggetto di causa”;
c) il terzo motivo contesta omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte d’appello non avrebbe pronunciato circa un fatto storico decisivo, ossia che l’Ente “non era proprietario della striscia de qua, invece posseduta dal P.”.
I motivi non possono essere accolti.
Anzitutto, il giudice d’appello ha esaminato il terzo motivo di gravame, “basato sull’assunto che l’Ente attore non abbia fornito la prova del diritto di proprietà sul bene oggetto della controversia, ritenuta indispensabile in presenza della eccezione di usucapione proposta dal convenuto” e l’ha ritenuto infondato argomentando l’infondatezza (v. pp. 5-6 del provvedimento impugnato), come d’altro canto risulta dal successivo motivo.
Dopo avere denunciato l’omessa pronuncia/motivazione, il ricorrente appunto contesta, sotto il profilo della violazione di legge, alla Corte d’appello di avere affermato, senza prova alcuna, che la striscia di terreno è di proprietà dell’Ente attore, contestazione che viene poi riproposta con il terzo motivo sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo. Al contrario, il giudice d’appello, dopo avere precisato che l’Ente aveva acquisito la proprietà dell’area a titolo originario in forza di provvedimento espropriativo, secondo le previsione della L. n. 230 del 1950, ha rilevato che nel contratto concluso nel 1965, con cui l’Ente vendette a P.E. (padre del convenuto) il podere, così come individuato nel frazionamento del 1964, non è contemplato il terreno oggetto di causa, individuato dal mappale *****, che è quindi rimasto di proprietà dell’Ente e che non poteva essere usucapito, stante la sua natura di bene appartenente al patrimonio indisponibile, mappale espressamente indicato e classificato come strada.
2. Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte d’appello ritenuto irrilevante il primo motivo di appello del ricorrente, travisandone completamente natura e portata.
Il motivo non può essere accolto. Con il primo motivo di gravame il ricorrente faceva rilevare che P.E. era divenuto proprietario del fondo nel 1980 e non nel 1989, come aveva detto il primo giudice. Al riguardo la Corte d’appello ha affermato che sì, in base alla previsione di cui alla L. n. 396 del 1976, art. 10, il patto di riservato dominio a favore dell’ente di sviluppo fondiario, sui terreni assegnati ai sensi della L. n. 230 del 1950, permane sino al pagamento della quindicesima rata del prezzo di assegnazione e che quindi P.E. ha acquistato la piena proprietà del podere nell’anno 1980. Questo però, ha correttamente precisato la Corte d’appello, non assume rilievo sotto il profilo dell’eccezione di usucapione, in quanto prima del 1980 P.E. non era qualificabile come possessore del podere e comunque il mappale *****, avente natura di bene pubblico, non poteva essere usucapito.
3. Con il quinto motivo il ricorrente, lamentando questa volta la violazione degli artt. 948,1158,1159-bis c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ribadisce che aveva posseduto il podere assegnato per la sua intera estensione e per la parte in contestazione, con la conseguenza “che avrebbe comunque usucapito quelle porzioni immobiliari che, eventualmente non contemplate nell’atto di acquisto, fossero ricadute nell’area teste’ indicata”.
Il motivo è inammissibile, non rapportandosi con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e che si è supra ricordata, ossia che prima del 1980 P.E. non era qualificabile come possessore del podere e che comunque il mappale *****, avente natura di bene pubblico, non poteva essere usucapito.
4. Il sesto motivo contesta “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” a causa della manifesta illogicità della motivazione della Corte d’appello nel punto in cui, travisando il secondo motivo, assume la non configurabilità della costituzione di una servitù dato che “la porzione di terreno non era del P.”.
Il vizio non sussiste. Il giudice d’appello ha correttamente ritenuto irrilevante la questione della applicabilità dell’art. 9 del contratto di cessione (che dispone la possibilità per l’Ente di imporre delle servitù a carico dei fondi ceduti), in quanto il terreno oggetto di causa non è stato ceduto all’assegnatario, così che l’imposizione della servitù non era ipotizzabile.
5. Il settimo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’autore della eliminazione della strada fosse il ricorrente.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello, in base alla valutazione delle prove testimoniali raccolte, ha ritenuto provato che la strada era stata distrutta mediante aratura, aratura che ha ritenuto, in base a un ragionamento presuntivo fondato sulle stesse difese del ricorrente, che fosse stata da ricondursi al ricorrente.
6. L’ottavo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,2056 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per non avere la Corte d’appello accolto l’ultimo motivo di gravame, con cui si lamentava il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno provocato dalla distruzione da parte dell’Ente del canale di drenaggio delle acque al momento della costruzione della strada.
Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di avere “posto a carico del P. un onore probatorio che questi non poteva soddisfare”. La Corte, invece, ha da un lato confermato il giudizio del Tribunale di “genericità della prospettazione del danno e della mancanza di prova degli assunti fondamentali” e dall’altro lato ha accertato, sulla base della valutazione delle dichiarazione dei testimoni, che “all’atto della costruzione della strada, dalla parte del podere del convenuto, venne realizzato un canale per il drenaggio delle acque, di larghezza esattamente corrispondente a quello preesistente”.
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 5.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Seconda Civile, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021