LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16189/2016 proposto da:
B.E. IN BA., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio 37, presso lo studio dell’avvocato Marcello Furitano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Algozini, Alessandro Algozini;
– ricorrente –
contro
S.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via San Sebastianello 6, presso lo studio dell’avvocato Raffaele Cappiello, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gianluca Luciani;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1353/2015 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 20/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– la sig.ra B.E. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia che respingendo il di lei appello principale e quello incidentale proposto dalla sig.ra S.F. ha confermato la sentenza gravata del Tribunale di Padova ed altresì integralmente compensato fra le parti le spese di lite;
– la B. aveva convenuto la S. avanti al Tribunale di Padova assumendo di essere, in forza del testamento redatto dallo zio, il generale F.V.E., deceduto il giorno *****, sua erede universale; lo zio era sposato in seconde nozze con la S.; la B. chiedeva l’accertamento giudiziale dell’effettiva consistenza del patrimonio de decuius con la condanna della convenuta S. a restituire quanto illegittimamente appreso dai conti correnti e dal conto deposito titoli, qualche giorno dopo la morte del marito e zio dell’attrice in danno dell’erede che chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria;
– costituendosi la convenuta formulava, a sua volta ed in via riconvenzionale, la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di erede legittimaria e una volta accertata l’esatta consistenza dei beni caduti in successione, procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione ad essa della quota del 50% oltre al diritto di abitazione della casa coniugale ed al diritto d’uso dei mobile che la corredano;
– al termine del giudizio, dopo una pronuncia non definitiva che dichiarata aperta la successione testamentaria, disponeva la riduzione delle disposizioni lesive della quota della coniuge legittimaria, e dopo lo svolgimento di ctu, il giudizio di primo grado si concludeva con l’attribuzione alla vedova S. della casa coniugale, del garage, dei mobili e dell’autovettura ed alla B. della somma di Euro 98.384,62, oltre interessi e con compensazione delle spese di lite;
– avverso la pronuncia di prime cure la B. proponeva appello in via principale e la S. in via incidentale;
– assumeva l’appellante B. che il tribunale aveva erroneamente considerato il valore dei beni caduti in successione determinandolo al netto del disastroso investimento operato dalla S. previa apprensione dei titoli depositati sul conto cointestato con il defunto e della liquidità presente sul conto corrente pure cointestato, impiegandoli in un investimento ad alto rischio ed andando incontro a pesanti perdite;
– diversamente, ad avviso dell’appellante, il valore dei beni caduti in successione andava determinato con riguardo al momento dell’apertura della successione, prima che essi venissero sottratti dalla convenuta;
– inoltre l’appellante B. contestava il valore riconosciuto dal tribunale ai beni immobili e mobili al netto del diritto di abitazione e di uso;
– la Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, ha respinto in quanto infondate le doglianze relative al valore, corretto dal giudice rispetto a quello indicato dal ctu, ed all’imputazione alla disponibile del diritto di abitazione e di quello di uso;
– la corte ha inoltre ritenuto corretta la scelta operata dal tribunale di escludere la rigorosa applicazione degli artt. 556,474 c.c. e art. 750 c.c., comma 3 e porre a carico di entrambe le eredi, testamentarie e legittimaria, i rischi della gestione patrimoniale fatta dalla S. che era cointestataria del conto titoli e del conto corrente per scelta del de cuius ed i cui investimenti erano stati colpiti dalle conseguenze negative della generale crisi economica di quegli anni;
– con riguardo alla condotta di appropriazione indebita asseritamente posta in essere dalla S., la corte veneziana ha condiviso la valutazione sul punto del giudice di prime cure, che escludeva atti di appropriazione indebita per avere la S. curato legittimamente la gestione del conto corrente e del deposito titoli quale cointestataria di entrambi per volere del decuius che aveva scelto in prima persona il tipo di investimenti effettuato;
– infine la corte respingeva l’appello incidentale sull’operata compensazione delle spese alla luce della natura del giudizio e della reciproca soccombenza delle parti;
– in applicazione dei medesimi principi la corte territoriale ha, infine, ritenuto di compensare anche le spese del giudizio di appello;
– la cassazione della sentenza di secondo grado è chiesta dalla B. con ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste la S. con controricorso;
– entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 118 e 119 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per nullità della sentenza impugnata la cui motivazione è redatta a mano con grafia non leggibile;
– la censura è infondata
– costituisce principio consolidato di questa Corte che in mancanza di un’espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall’estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa (cfr. Cass. Sez. 1, n. 12114/2004; id. sez. L., n. 11739/2010; id. sez. 2, n. 4947/2016; id., sez. 2, n. 6307/2020);
– con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2043 e 2909 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto infondata l’impugnazione avente ad oggetto la denunciata appropriazione di danaro e titoli da parte della convenuta S.; in subordine la ricorrente denuncia la violazione delle criterio generale della diligenza propria del mandatario nell’adempimento dei suoi doveri, qualora voglia ravvisarsi nella condotta della convenuta non quella dell’appropriazione del danaro e dei titoli bensì quella della gestione in qualità di comproprietaria;
– la censura è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi;
– come sopra evidenziato, la corte territoriale ha condiviso l’applicazione non rigorosa degli artt. 556,747 c.c. e art. 750 c.c., comma 3, operata dal tribunale ai fini della ricostruzione dei beni caduti in successione ed ha escluso la ravvisabilità di atti di appropriazione indebita da parte della S. in ragione della legittimazione derivante dalla contitolarità del conto corrente e del conto titoli per scelta dello stesso de cuius;
– a fronte di ciò parte parte ricorrente articola una censura incentrata sulla violazione degli art. 2043 e 2909 c.c., che non scalfisce le considerazioni giustificative della conferma della decisione del primo giudice;
– peraltro, la censura articolata in via subordinata a pag. 20 del ricorso appare inammissibile perché fondata sul richiamo alla diligenza del mandatario che non risulta dedotta in appello;
– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
– assume la ricorrente l’erroneità dell’affermazione del tribunale, fatta propria dalla corte territoriale, secondo la quale il valore venale dell’asse ereditario aveva subito ripetute ed importanti modifiche sia per quanto concerne gli immobili che i titoli;
– non avrebbero i giudici di merito considerato che le perdite ricostruite dai ctu riguarderebbero le scelte di investimento effettuate dalla S. e per effetto delle quali il patrimonio mobiliare si sarebbe svalutato;
-la censura appare inammissibile perché l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche alla luce della riforma di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv. con mod. con L. n. 134 del 2012, ricorre soltanto nel caso di totale obliterazione, nel processo critico seguito dal giudice, di elementi di fatto “decisivi” che, se presi in esame, avrebbero potuto condurre il giudizio a diversa definizione, e non quando il giudice abbia preso in esame tutte le circostanze necessarie e sufficienti alla qualificazione del fatto, giungendo a conclusioni diverse da quelle prospettate dalla parte (come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014);
– ciò posto, nel caso di specie la ricorrente non indica quale specifico fatto decisivo sia stato omesso dalla corte veneziana che, invece, ha dato atto delle risultanze delle ctu e delle ragioni poste a fondamento delle valutazioni su alcuni punti diverse adottate dal tribunale prima e condivise dal giudice di secondo grado (p.es. sull’adeguamento dei valori di stima dell’immobile e del diritti riconosciuti alla S.) sicché non può dirsi che la censura metta in evidenza l’imprescindibile fatto decisivo come definito dalla giurisprudenza sopra richiamata;
– la critica in sostanza si concentra sul richiamo dell’allegato alla ctu ma non è riconducibile agli estremi del fatto decisivo come sopra richiamato;
– con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 91 c.p.c. e segg., richiedendo, per il caso di accoglimento delle censure dedotte con il ricorso, la declaratoria di illegittimità della disposta compensazione delle spese di lite;
– la censura è infondata;
– la corte territoriale ha posto a fondamento della compensazione la reciproca soccombenza quale esito della delibazione dell’appello principale e di quello incidentale ed il rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente originaria appellante principale comporta il rigetto della censura sulle spese per non essere venuto meno il presupposto della reciproca soccombenza che, come è noto, consente la compensazione tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2) e che sottende una pluralità di pretese contrapposte, rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti;
– il ricorso va, quindi, respinto con riguardo a tutti i motivi e in applicazione della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente liquidate in Euro 3.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021
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