LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12857/2016 proposto da:
L.M.C., G.S. SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, G.C., G.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI LORENZO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO BIGONI;
– ricorrenti –
da:
R.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UDINE 6, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO LUCERI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO ZAMBELLI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 505/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/03/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
L.M.C., G.P., G.C. e la snc G.S. di G.E. & C. ebbero ad evocare in causa, avanti il Tribunale di Bergamo, R.U., titolare di immobile confinante con i loro predi, chiedendo la riduzione in pristino dei luoghi o la regolarizzazione delle opere realizzate dal vicino sul suo edificio in violazione delle distanze legali.
Resistette il R., contestando la pretesa attorea e chiedendo, a sua volta in via riconvenzionale, la condanna dei vicini all’eliminazione delle opere fatte sui loro immobili in violazione delle distanze legali.
Il Tribunale orobico ebbe ad accogliere parzialmente le due contrapposte domande, disponendo l’eliminazione o regolarizzazione di alcuni degli illeciti denunziati e rigettando per il resto le domande contrapposte.
Gli originari attori proposero gravame principale, insistendo per l’accoglimento integrale della loro originaria domanda e per la riforma della prima decisione nella parte che li condannava ad eliminare lo stillicidio proveniente dal loro stabile, che interessava il fondo del vicino.
Anche il R. propose appello incidentale con riguardo all’ampliamento del suo stabile realizzato nel 1991 ritenuto illegittimo dal Tribunale.
La Corte d’Appello di Brescia adita rigettò ambedue i proposti gravami, ritenendo – con riguardo all’appello principale – che la realizzazione di un balcone mediante l’inspessimento del solaio della copertura del vano esistente non costituiva costruzione, poiché l’esistenza della porzione di stabile, aggettante rispetto all’originaria sagoma a distanza inferiore al dovuto, era stata autorizzata dall’accordo intervenuto tra i danti causa delle odierne parti ed i lavori eseguiti dal R. non avevano modificato la sagoma dell’edificio esistente né aumentato volume o superficie;
che la violazione delle norme urbanistico-edilizie relative all’ampliamento costruito dal R., poiché realizzata un volume maggiore di quanto consentito dalla disciplina urbanistica in relazione alle caratteristiche del fondo, non potevano comportare provvedimento di abbattimento poiché non violate le distanze ma solo le regole amministrative in tema di edilizia;
che la veduta dal nuovo balcone era illecita poiché sita a distanza illegale solo per parte – veduta obliqua – e, non già, per l’intera visuale del balcone, poiché il parapetto collocato a distanza di legge dal confine in relazione alle vedute;
che correttamente, con relazione alle accertate violazioni poste in essere dal R., era stata disattesa la domanda degli attori di ristoro danni posto che, come risultava dalla consulenza tecnica, per la stessa allocazione dell’abitato entro il quale sorgono gli edifici delle parti, l’opera ritenuta illegittima non incideva significativamente né sul soleggiamento né sulla panoramicità del bene degli originari attori;
che rettamente il Tribunale aveva ritenuto esulare dalla convenzione, stipulata tra i danti causa delle parti a sanatoria delle reciproche violazioni dei rispettivi diritti dominicali, lo stillicidio.
Quanto al gravame incidentale mosso dal R., la Corte bresciana riteneva priva di fondamento la pretesa di questi di escludere dal computo, ai fini del volume della costruzione, i locali siti al piano seminterrato, poiché così invece disposto dalle norme del regolamento edilizio comunale, come segnalato dal consulente tecnico.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione L.M.C., G.P., G.C. e la srl G.S. – già snc – articolando quattro motivi, illustrato anche con nota difensiva.
R.U. ha resistito con contro ricorso, proponendo anche impugnazione incidentale condizionata articolata su unico motivo, illustrato anche con memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’impugnazione principale, siccome quella incidentale, proposte dalle parti hanno pregio giuridico e vanno accolti siccome precisato in motivazione.
Con la prima doglianza i ricorrenti principali deducono violazione delle norme ex art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. – in tema di valutazione delle prove – ed artt. 872 c.c. e segg., nonché delle norme ex D.M. n. 1444 del 1968 e del regolamento edilizio comunale di Zogno.
Osservano i ricorrenti – originari attori – come erroneamente la Corte lombarda non ha ritenuto la neo realizzata terrazza una costruzione, benché modificata l’originaria sagoma dell’edificio, sulla scorta dell’osservazione che trattavasi di modifica di opera esistente ed oggetto della convenzione stipulata tra le parti a sanatoria delle rispettive violazioni dei reciproci diritti dominicali.
La censura mossa appare cogliere nel segno poiché la Corte bresciana ha ritenuto che il balcone, realizzato mediante l’intervento edilizio sulla copertura di vano esistente – a distanza illegale ma oggetto della convenzione del 1974 con cui le parti assentivano alla conservazione dei reciproci illeciti -, non aveva caratteristiche di costruzione – siccome invece opinato dal consulente tecnico – poiché i lavori eseguiti non avevano comportato un aumento di volumetria, altezza o superficie della struttura esistente.
In effetti i lavori eseguiti – inspessimento di parte dell’esistente copertura per ricavare una superficie piana calpestabile e protetta da parapetto – hanno modificato la sagoma esistente della porzione d’edificio interessata ed esteso in superficie il volume edificatorio – Cass. sez. 2 n. 17089/06, Cass. sez. 2 n. 5594/16 – sicché costituisce corpo di fabbrica ossia costruzione.
A nulla rileva al riguardo la convenzione del 1974, cui invece sia il Tribunale orobico che la Corte bresciana hanno assegnato dirimente rilievo sull’osservazione che il corpo di fabbrica, sopra il quale è stata realizzata la nuova opera, era bensì stato realizzato a distanza illegale ma tale irregolarità risultava superata dalla convenzione intervenuta tra i danti causa delle odierne parti.
In effetti la convenzione de qua non prevede espressamente il diritto futuro alla sopraelevazione del corpo di fabbrica sanato ed un tanto non configura una sorta di diritto di prevenzione al riguardo – Cass. sez. 2 n. 9646/16 -, sicché quanto ex novo realizzato doveva esser valutato a prescindere dall’accordo convenzionale citato al fine di individuare la sua natura di costruzione o no.
Con il secondo mezzo d’impugnazione i ricorrenti lamentano violazione delle norme in tema di valutazione delle prove e delle regole giuridiche poste dagli artt. 905 c.c. e segg., in tema di distanze delle vedute, in quanto la Corte distrettuale non ha considerato che la veduta, denunziata siccome illegittima, era quella realizzata ex novo con la costruzione del balcone per la sua interezza e, non solo, per la parte in cui era possibile la veduta laterale.
Questo motivo di ricorso appare assorbito in dipendenza dell’accoglimento del precedente mezzo d’impugnazione, posto che le vendute sia diretta che obliqua, di cui si lamenta l’irregolarità, risultano effettuate dall’opera ex novo realizzata, oggetto della precedente censura accolta.
Con la terza ragione di doglianza i ricorrenti deducono violazione delle norme in tema di valutazione delle prove e dell’art. 872 c.c., in quanto anche quanto realizzato in dipendenza del mancato rispetto delle disposizioni urbanistico-edilizie in tema di volumetria risulta collocato a distanza inferiore a quella imposta dal D.M. n. 1444 del 1968, siccome accertato dal consulente tecnico, ed inoltre errata è l’opinione della Corte che, comunque, l’abuso edilizio non incida sul soleggiamento e panoramicità del loro bene limitrofo.
Questa ragione di doglianza risulta collegata alla questione proposta con l’impugnazione incidentale del resistente e prospetta due distinte questioni una delle quali è inammissibile, mentre l’altra coglie nel segno sicché la questione dovrà esser riesaminata dal Giudice di rinvio alla luce dell’esito complessivo della lite.
Inammissibile è la deduzione dei ricorrenti che la Corte lombarda ebbe a non rilevare che anche il nuovo corpo di fabbrica non rispettava la distanza dal proprio edifico ex D.M. n. 1444 del 1968, come rilevato dal consulente tecnico.
Difatti i Giudici del merito hanno puntualmente esaminata la questione ed accertato che, nella specie, non trovava applicazione la disposizione ex art. 873 c.c., bensì solo quella ex art. 872 c.c., con il conseguente rimedio esclusivamente risarcitorio.
Dunque la questione che anche questo nuovo corpo di fabbrica violava la distanza tra costruzioni è novità di questo giudizio di legittimità e parte ricorrente non specifica come e quando detta questione venne sottoposta all’attenzione del Giudice d’appello e fu oggetto del contraddittorio fra le parti, significativamente non proponendo denunzia di omessa pronuncia.
Ha fondamento invece il rilievo che la Corte di merito ha rigettato la loro domanda risarcitoria sull’assunto che il consulente tecnico ha ritenuto come, stante la posizione dell’abitato di ***** – località in cui sono siti gli immobili di causa – in fondovalle stretto e la precedente vista sempre su edifici limitrofi, la perdita di soleggiamento e panoramicità, conseguenza dell’eventuale abuso edilizio-urbanistico realizzato dal R., fosse trascurabile.
Difatti può esser escluso il ristoro del danno una volta accertato che non concorre pregiudizio, non già, quando questo è ritenuto, mediante valutazione personale, minimo o trascurabile poiché ciò incide sulla quantificazione del ristoro non già esclude l’esistenza del dedotto pregiudizio.
Con la quarta doglianza i ricorrenti rilevano violazione delle norme in materia di valutazione delle prove e le regole di diritto portate nell’art. 908 c.c., in tema di scarico acque meteoriche e art. 1158 c.c., in tema di acquisto del diritto di servitù di stillicidio in forza di usucapione, posto che la Corte bresciana ha omesso di considerare che esisteva prova – rappresentata dagli accertamenti espletati dal consulente tecnico al riguardo – che la grondaia afferente lo stillicidio era stata collocata in sito già prima della convenzione del 1974, intervenuta tra le parti a sanatoria dei rispettivi abusi, tra i qual c’era anche la posa di detta grondaia.
La censura appare priva di pregio in quanto sub specie vizio di violazione di regola giuridica viene sviluppata in effetti contestazione circa la valutazione del merito della questione.
Difatti la Corte bresciana ha puntualmente precisato che, al momento della stipula della convenzione del 1974, la grondaia in questione non era ancora esistente posto che pertinente a sopraelevazione ancora da realizzare.
Inoltre la Corte distrettuale ha precisato che nemmeno risultava possibile accogliere la domanda fondata sull’usucapione della relativa servitù, posto che non risultava provato il momento di realizzazione dell’opera.
A fronte di detta specifica motivazione, i ricorrenti si limitano ad argomentare in forza dell’opinione espressa dal consulente tecnico sull’argomento ed a richiedere approfondimento, sempre mediante consulenza tecnica, notoriamente mezzo istruttorio a disposizione del Giudice e non già mezzo di prova disponibile alle parti.
Con l’impugnazione incidentale, condizionata all’accoglimento dell’impugnazione principale, il R. rileva violazione dell’art. 12 preleggi in relazione al disposto ex art. 8 par. 3 norme tecniche d’attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Zogno, in quanto erroneamente la Corte distrettuale ebbe a ritenere corretto il computo dei volumi dei vani siti al piano seminterrato ai fini della volumetria globale dell’edificio realizzato dal R., posto che per Regolamento comunale ne erano escluse le cantine, ossia i depositi seminterrati.
Anche il mezzo d’impugnazione esposto dal R. appare fondato, poiché la Corte bresciana ha ritenuto che anche i vani collocati nel piano seminterrato del suo edificio fossero da computare ai fini della volumetria realizzata sul fondo – eccedente rispetto a quanto consentito in forza del P.R.G. del Comune di Zogno – poiché la tipologia di loro destinazione d’uso non li escludeva dal computo, secondo le regole del Comune di Zogno.
Detto argomento non convince per due autonome e concorrenti ragioni non considerate dalla Corte lombarda.
Difatti viene specificato in sentenza come il volume conteggiato pertiene a porzione di edificio seminterrato, sicché trova applicazione la regola iuris posta ad identificazione del concetto di in tema di costruzioni che le identifica siccome manufatti realizzati al di sopra del piano di campagna, con esclusione di quanto realizzato al di sotto dello stesso.
Inoltre effettivamente il concetto di “cantina” – ossia vano esente dal computo in forza della norma regolamentare comunale richiamata dalla Corte di merito – identifica un “locale interrato o seminterrato” indipendentemente dalla sua destinazione a magazzino od altro tipo di deposito, come rettamente sostenuto nella ragione di impugnazione esposta dal R..
Quindi anche detta questione dovrà esser riesaminata dal Giudice di rinvio avendo presenti le due regole di diritto dianzi evocate.
La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa nuovamente alla Corte d’Appello di Brescia altra sezione, che anche provvederà, ex art. 385 c.p.c., comma 3, alla disciplina delle spese di lite per questo giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il quarto, accoglie l’impugnazione incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia altra sezione, che anche provvederà circa la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 31 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021
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