Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27721 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al R.G. n. 28410/2016 proposto da:

D.N.A., D.N.S., D.N.L., in proprio ed in nome della società semplice agricola Sorelle D.N., con sede in *****, rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso dall’Avvocato Gian Carlo Bongioanni, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alba, via Ravina n. 4.

– ricorrenti –

contro

B.F., rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Dario Gramaglia, elettivamente domiciliato presso il suo o studio in Alba, corso Piave n. 19.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza non definitiva n. 687 della Corte di appello di Torino, depositata il 29.4.2016.

e sul ricorso iscritto ai R.G. n. 31492/2018 proposto da:

D.N.A., D.N.S., D.N.L., in proprio ed in nome della società semplice agricola Sorelle D.N., con sede in *****, rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso dall’Avvocato Gian Carlo Bongioanni, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alba, via Ravina n. 4.

– ricorrenti –

contro

B.F., rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Dario Gramaglia, elettivamente domiciliato presso il suo o studio in Alba, corso Piave n. 19.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1303 della Corte di appello di Torino, depositata il 10.7.2018.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza non definitiva n. 687 del 29. 4. 2016, notificata il 31.10.2016, la Corte di appello di Torino, decidendo nella causa promossa da B.F. contro D.N.A., D.N.S. e D.N.L., costituiti sia in nome proprio che per conto e nell’interesse della società semplice agricola Sorelle D.N., in riforma della sentenza di primo grado, accertato che il contratto stipulato il 21.4.1994 tra B.F. e D.N.A. era inefficace, essendo quest’ultimo intervenuto in atto quale rappresentante senza poteri della s.s. Sorelle D., nel cui nome e conto aveva dichiarato di contrarre, rigettò la domanda del B. di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e ordinò a D.N.L. e D.N.S. il rilascio del terreno oggetto del contratto, da loro nel frattempo occupato, rimettendo la causa in istruttoria sulla domanda di risarcimento dei danni formulata dal B. nei confronti delle suddette controparti. A sostegno di tale conclusione la Corte affermò che il contratto dedotto in giudizio non si era perfezionato, atteso che D.N.A. aveva agito in nome della s.s. Sorelle D. e che l’eventuale ratifica della sua procura da parte della s.s. Sorelle D.N., poi Nuove Sorelle D.N., era inefficace, trattandosi di due società diverse, avente una diversa compagine sociale e non essendo stato mai provato in giudizio che la società Sorelle D.N. fosse la continuazione, sotto una diversa ragione sociale, della società Sorelle D.. Ritenendo per l’effetto che il terreno fosse occupato da D.N.S. e D.N.L. senza titolo, ne ordinò il rilascio in favore dell’attore.

Per la cassazione di questa decisione propongono ricorso D.N.A., D.N.S., D.N.L. e la società semplice agricola Sorelle D.N. con atto notificato il 29.11.2016, affidandosi a quattro motivi, gli ultimi tre proposti in via subordinata.

Resiste con controricorso B.F., che propone altresì ricorso incidentale condizionato, cui resistono con controricorso i ricorrenti principali.

Con successiva sentenza n. 1303 del 10.7.2018, notificata il 18.7.2018, la medesima Corte di appello, definendo il giudizio, condannò D.N.S. e D.N.L. al risarcimento dei danni rappresentati dalla spesa necessaria per la estirpazione delle piante di vite da essi piantate e dal mancato reddito derivante dalla indisponibilità del terreno per cui è causa da parte del B., nonché a manlevare quest’ultimo delle conseguenze derivanti dall’eventuale irrogazione a suo carico della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito del verbale di infrazione del 18.10.2006.

Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 31.10.2016, propongono ricorso D.N.A., D.N.S., D.N.L. e la società semplice agricola Sorelle D.N. con atto notificato il 17.10.2018, affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso B.F..

Le cause sono state avviate in decisione in adunanza camerale non partecipata.

In entrambe B.F. ha depositato memoria.

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi avanzati nei confronti delle sentenze impugnate, l’una non definitiva e l’altra definitiva, emesse a definizione della medesima controversia, ravvisandosi una ipotesi assimilabile a quella, prevista dall’art. 335 c.p.c., della proposizione di più impugnazioni avverso la medesima sentenza (Cass. n. 17603 del 2019; Cass. n. 9192 del 2017).

Con riferimento al ricorso avverso la sentenza non definitiva n. 687 del 29.4.2016, il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione, errata e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 113 c.p.c., comma 1, lamentando che la sentenza impugnata abbia dichiarato l’inefficacia del contratto per mancanza di accordo delle parti, così decidendo extrapetita, tenuto conto che la parte attrice aveva chiesto la risoluzione del negozio per inadempimento e che tale domanda presupponeva la piena efficacia dell’accordo.

Il mezzo deduce inoltre che nel caso di specie il contratto non solo si era perfezionato, ma altresì era stato interamente eseguito rispetto alle prestazioni in esso previste, atteso che la divergenza tra i contraenti verteva sull’obbligatorietà o meno della sua riproduzione in atto notarile.

Il motivo è infondato.

Merita precisare che la Corte territoriale ha dichiarato l’inefficacia del contratto per cui è causa sulla base della considerazione che esso era stato sottoscritto da D.N.A. quale rappresentante della società Sorelle D. senza dimostrazione dell’esistenza della procura e che nessun valore poteva attribuirsi alla successiva ratifica del suo operato da parte della s.s. Sorelle D.N., che aveva chiesto l’intestazione del bene in suo favore, essendo essa un soggetto diverso dalla s.s. Sorelle D..

La Corte, a sostegno di tale pronuncia, ha richiamato i suoi poteri officiosi in tema di potestas iudicandi ed ha altresì precisato che la questione in ordine alla titolarità del diritto nascente dal contratto in capo alla società Sorelle D.N. e dei suoi soci era stata sollevata dall’appellante B. con specifico motivo di appello, avendo questi eccepito il difetto di legittimazione attiva delle suddette controparti.

Tanto premesso, il vizio di extrapetizione non sussiste, tenuto conto sia che la questione aveva avuto ingresso nel giudizio in forza di uno specifico motivo di appello, che alla luce dell’orientamento di questa Corte in ordine alla rilevabilità d’ufficio dell’inefficacia del contratto per difetto del potere di rappresentanza del soggetto intervenuto in nome e per conto altrui, secondo cui il giudice, una volta che tale difetto risulti dagli atti, deve tenerne conto e adottare la statuizione conseguente (Cass. S.U. n. 11377 del 2015)1 Ne’, può aggiungersi, osta a tale pronuncia il fatto che la parte abbia chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, atteso che essa presuppone la validità ed efficacia del contratto, sicché l’esistenza del consenso negoziale costituisce, analogamente al caso in cui si rilevi una causa di nullità del contratto (Cass. n. 1036 del 2019; n. 2956 del 2011), un presupposto costitutivo che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla risoluzione non può non accertare. Di nessun rilievo è per contro la considerazione che il contratto sia stato o meno eseguito, attenendo tale aspetto all’adempimento, cioè al profilo funzionale del contratto, non alle condizioni richieste dalla legge per la sua esistenza.

Il secondo motivo denunzia ” Violazione, errata e/o falsa applicazione delle norme regolanti l’efficacia individuativa del Codice Fiscale per le società. Omessa ammissione di mezzi istruttori “, censurando la sentenza impugnata per non avere riconosciuto che la s.s. Sorelle D.N. era la continuazione, sotto diversa ragione sociale, della s.s. Sorelle D., reputando di conseguenza di nessun effetto la ratifica all’operato di D.N.A. fatta dalla società comparente, negando valore di prova alla esistenza tra le due società dello medesimo codice fiscale e senza considerare i documenti prodotti in causa.

Il terzo motivo di ricorso, denunziando violazione, errata e/o falsa applicazione dell’art. 2266 c.c., comma 2, lamenta che la Corte torinese abbia qualificato D.N.A. quale falsus procurator, senza considerare che nella società semplice è possibile che i soci affidino a terzi la rappresentanza della società e che il suo operato era stato comunque ratificato per iscritto.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione, errata e/o falsa applicazione dell’art. 2266 c.c., secondo cui nella società semplice l’ente acquista i diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza ovvero anche di terzi.

I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Inammissibili perché non attaccano le ragioni addotte dal giudice a quo per fondare il proprio convincimento e mirano ad introdurre un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. Sul primo aspetto occorre precisare che la Corte territoriale, a sostegno della mancanza del potere rappresentativo della società Sorelle D. in capo a D.N.A. e della inefficacia della successiva ratifica del suo operato dal parte della società comparente, da un lato ha richiamato l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui il D.N. non rivestiva alcuna carica sociale nella s.s. Sorelle D., e dall’altro ha dichiarato la mancanza di elementi probatori per poter affermare una qualsiasi identità o continuità tra la società Sorelle D. e la società Sorelle D.N., necessaria per poter attribuire a quest’ultima il potere di ratifica dell’operato di D.N.A., osservando che dagli atti risultava che i soci erano diversi, la mancanza di trasferimento di quote dall’una all’altra e l’assenza di fenomeni di trasformazione, tenuto conto che la prima era stata costituita nel 1990 mentre la seconda nel 1996 ed il suo atto di costituzione non faceva alcun cenno a vicende societarie pregresse. Ha quindi ritenuto, sulla base del proprio prudente apprezzamento, non censurabile in questa sede, di rilievo non decisivo la circostanza della mera identità tra le due società del codice fiscale.

Sulla base del suddetto accertamento, devono altresì escludersi le violazioni di legge denunziate, non apparendo la decisione impugnata in alcun modo in contrasto con le disposizioni in materia di organizzazione e di rappresentanza delle società semplici.

Il ricorso principale va pertanto respinto.

Nulla sul ricorso incidentale avanzato da B.F., in quanto espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Con riferimento al ricorso avverso la sentenza n. 1303 del 2018, il primo motivo denunzia violazione e omessa o errata applicazione di legge con riferimento all’art. 295 c.c., anche in relazione all’art. 279, comma 4, lamentando il rigetto da parte della sentenza impugnata della propria istanza di sospensione del processo in attesa della definizione del suo ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva n. 687 del 29.4.2016.

Il mezzo va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, attesa la riunione operata nel presente giudizio di cassazione dei ricorsi avverso le sentenze n. 687 del 2016 e n. 1303 del 2018.

Il secondo motivo denunzia violazione e omessa o errata applicazione di legge con particolare riferimento al principio del contraddittorio, lamentando che la Corte abbia disposto la consulenza tecnica solo nei confronti di D.N.S. e D.N.L. e non anche nei riguardi della società Sorelle D.N. e nei confronti di D.N.E., che è l’unico soggetto, o comunque uno dei soggetti, in rapporto diretto con il terreno per cui è causa.

Il motivo è inammissibile in quanto non attacca la ratio decidendi della statuizione di rigetto fatta propria dalla Corte di appello, che ha dichiarato tale eccezione non solo infondata per una serie di ragioni ma, prima ancora, inammissibile, perché proposta solo in comparsa conclusionale e non nel corso dell’istruttoria.

Il terzo motivo (erroneamente indicato quarto) denunzia violazione e omessa o errata applicazione di legge con riferimento all’art. 345 c.c., per non avere la Corte di appello ammesso i documenti prodotti all’udienza di precisazione delle conclusioni dell’11.7.2017.

Il motivo è inammissibile, atteso che il ricorso non fa alcun cenno al contenuto dei documenti, il che impedisce qualsiasi apprezzamento in ordine alla loro decisività e quindi il pregiudizio che la parte avrebbe subito dal rifiuto della loro produzione, né censura la sentenza impugnata di omessa valutazione sul punto.

Il quarto motivo (erroneamente indicato quinto) denunzia violazione e omessa o errata applicazione di legge con particolare riferimento alla dedotta nullità della consulenza tecnica d’ufficio, della sua ordinanza ammissiva e di ogni atto conseguente e violazione del principio dell’onere della prova, censurando la sentenza impugnata per avere raggiunto la prova dei danni poi liquidati in favore del B. in forza della consulenza tecnica d’ufficio, laddove avrebbero dovuti essere provati dalla stessa parte richiedente.

Il motivo va dichiarato inammissibile per quanto riguarda la dedotta nullità della consulenza tecnica d’ufficio, omettendo i ricorrenti di indicare di avere proposto prontamente, nella prima istanza o difesa successiva, in osservanza al disposto di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, la relativa eccezione, ed in quanto non ne indica né ne illustra le ragioni. La censura di violazione dell’onere della prova è invece infondata, tenuto conto che la consulenza tecnica disposta dal giudice aveva ad oggetto l’accertamento di fatti (estirpazione dei vitigni; in caso negativo, il costo necessario per procedervi; la quantificazione del mancato reddito per indisponibilità del terreno) e che, per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 3717 del 2019; Cass. n. 6155 del 2009).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Riunisce i ricorsi e li rigetta, assorbito il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 9.400,00, di cui Euro 400,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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