LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26657/2016 proposto da:
LIVORNO TERMINAL MARITTIMO AUTOSTRADE DEL MARE LTM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18. STUDIO GREZ e ASSOCIATI, e che rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO BASSANO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SINTERMAR SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO SACCA’, giusta procura in calce al controricorso;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 662/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
Lette le memorie delle parti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Livorno Terminal Marittimo LTM S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno la Sintermar S.p.A., terminalista del porto di *****, subentrata nell’attività in passato esercitata dall’attrice, lamentando il mancato pagamento del corrispettivo di una vendita di svariati beni, sul presupposto che, a fonte di un prezzo di Euro 123.705,43, fosse stato versato solo l’importo di Euro 48.000,00.
Si costitutiva la convenuta che contestava la fondatezza della domanda, negando l’esistenza di un accordo sulla vendita e sostenendo che in ogni caso il corrispettivo era stato determinato unilateralmente dall’attrice, riaddebitando alla convenuta i costi sostenuti per l’acquisto dei beni, che nel frattempo erano stati usati.
Il Tribunale adito, con la sentenza n. 696/2014, ha ritenuto provato il contratto ed ha reputato che il prezzo fosse determinabile alla luce delle risultanze della CTU, e nell’importo di Euro 107.400, iva compresa, condannando quindi la convenuta al pagamento del residuo dovuto.
La Corte d’Appello di Firenze accoglieva l’appello della convenuta e con la sentenza n. 662 del 15 aprile 2016 rigettava la domanda.
Osservava la sentenza che il contratto aveva ad oggetto alcuni beni con cui era stata attrezzata dall’attrice l’area portuale dalla stessa inizialmente gestita, quale concessionaria del terminal marittimo “Darsena 1”; essendo la Sintermar subentrata nella concessione si era concordata la cessione alla nuova concessionaria dei beni.
Pacifica e non contestata la qualificazione del contratto come compravendita, la Corte d’Appello riteneva fondata la censura dell’appellante secondo cui era mancata una determinazione del corrispettivo tra le parti ovvero che le stesse avessero previsto i criteri per la sua determinazione.
Nessuno dei criteri indicati dall’art. 1474 c.c., per supplire alla mancata determinazione delle parti, era in concreto applicabile e quindi, attesa l’impossibilità per il giudice di procedere autonomamente alla fissazione del corrispettivo, come nell’appalto o nel contratto d’opera, questi doveva limitarsi a dichiarare la nullità del contratto.
Per la cassazione di tale sentenza propone la LTM S.r.l. sulla base di tre motivi.
Sintermar S.p.A. resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo.
La ricorrente principale resiste con controricorso al ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 1346 e 1474 c.c., con la falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. e art. 1325 c.c., n. 3.
Il Tribunale aveva correttamente ribadito che il prezzo oltre che determinato può essere determinabile, e l’art. 1474 c.c., disciplina espressamente le modalità di determinazione del corrispettivo della vendita.
I primi due commi hanno ad oggetto la vendita di beni in comune commercio, ed in entrambi i casi al giudice è dato stabilire il prezzo facendo riferimento, al comma 1, ai prezzi normalmente praticati dal venditore che ne fa abituale commercio, ed al comma 2, al valore di mercato desunto dai listini e dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna.
Il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui, non ricorrendo le fattispecie di cui ai primi due commi, le parti abbiano fatto riferimento al giusto prezzo, e laddove non siano applicabili le previsioni dei primi due commi, si prevede che il prezzo sia determinato da un terzo nominato a mente dell’art. 1473 c.c., comma 2.
La sentenza impugnata avrebbe errato nell’applicare l’art. 1474 c.c., in quanto, se effettivamente non ricorre l’ipotesi di cui al comma 1, deve reputarsi invocabile quella del comma 2, avendo la vendita ad oggetto beni reperibili sul mercato secondo un valore di catalogo, ovvero quella del comma 3, avendo le parti fatto riferimento al giusto prezzo, come si ricava dalla risposta della convenuta nella missiva del 23/6/2011, con la quale era stato confermato il versamento dell’acconto di Euro 40.000,00.
Tale missiva conferma l’avvenuta conclusione della vendita ed altresì che le parti avevano fatto riferimento ad un prezzo congruo, la cui determinazione era rimessa all’autorità portuale.
Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1362 e 1369 c.c., in relazione all’art. 1474 c.c., non avendo la sentenza indagato sul reale contenuto del contratto alla luce della fattura emessa dalla ricorrente principale e della missiva di risposta della Sintermar del 23/6/2011 e del 10/10/2011.
Da tali atti si ricava che la convenuta aveva inteso concludere il contratto di vendita, tanto è vero che successivamente ha lei stessa alienato a terzi i beni oggetto di causa, avendo inteso far riferimento ad un’ipotesi di vendita al giusto prezzo.
Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alla circostanza che i beni mobili amovibili oggetto del contratto erano beni in comune commercio, come confermato dalla successiva alienazione da parte di Sintermar al terminalista subentrante.
3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.
La stessa ricorrente principale concorda sul fatto che i beni oggetto del contratto esulino da quelli che rientrano nella previsione di cui dell’art. 1474 c.c., comma 1, ed insiste invece sulla diversa qualificazione di beni aventi un prezzo di borsa o di mercato.
La sentenza impugnata, con accertamento in fatto, ha escluso che ricorresse una delle ipotesi contemplate dall’art. 1474 c.c.. Ne’ è contestato che sia mancata una specifica indicazione del prezzo nella fase delle trattative ed anteriormente all’emissione della fattura.
Tuttavia, la richiesta di far applicazione della norma di cui dell’art. 1474 c.c., comma 2, appare del tutto destituita di fondamento, anche perché in ricorso non si allega in alcun modo quali sarebbero i listini o le mercuriali del luogo dai quali trarre il prezzo per i beni venduti. La tesi della ricorrente trova poi smentita nella stessa narrazione dei fatti operata in ricorso, nella parte in cui, a pagg. 2 e 3, si procede alla descrizione dei beni oggetto della vendita, dalla quale si ricava l’esistenza di un prefabbricato dotato di attrezzature e strumentazioni, corredato di impianto elettrico e fognario nonché di una serie di opere esterne occorrenti per assicurare il proficuo svolgimento dell’attività di sbarco-imbarco dei passeggeri, che denota come si tratti di beni dei quali, non solo non si indica il listino di riferimento sul posto, ma che appaiono specificamente adattati e conformati al fine di assicurare le peculiari esigenze del terminal ove erano collocati, tanto è vero che per la loro compiuta individuazione non è stato sufficiente il rinvio alla mera descrizione (onde risalire al prezzo di mercato), ma si è resa necessaria una relazione tecnica.
Parimenti infondata si palesa la censura quanto alla erronea applicazione dell’art. 1474 c.c., comma 3.
Ritiene la Corte che la decisione gravata abbia dato continuità al principio affermato da Cass. n. 11529/2014, secondo cui ricorre l’ipotesi di cui all’art. 1474 c.c., comma 3, ove le parti, nel contratto, si siano riferite al “giusto prezzo”, senza che assumano rilievo espressioni diverse, ancorché equivalenti (come prezzo congruo, adeguato, e simili), mentre l’accordo, cui fa riferimento il secondo inciso della medesima disposizione, indica una pattuizione successiva, non prevista nel contratto originario, la quale si innesta su una previsione contrattuale che ha fatto riferimento al “giusto prezzo”.
Nella motivazione del precedente ora richiamato, si è precisato che le parti devono all’atto della stipula avere previsto il richiamo al giusto prezzo, situazione questa che nella fattispecie in esame già non ricorre, mancando la prova di quali fossero state le precise pattuizioni intercorse tra le parti, e pretendendosi di ricostruire tale volontà sulla base di missive successivamente intervenute.
La sentenza ha poi sottolineato la rilevanza dell’espressione semantica “giusto prezzo”, dal che si ricava che le parti devono rappresentarsi proprio quel concetto e non altro.
Continuando nella disamina del caso a suo tempo giudicato, il precedente del 2014 ha evidenziato come possa predicarsi l’equivalenza alla formula del “giusto prezzo”, come ad esempio “prezzo congruo”, o “prezzo adeguato”, o ancora “prezzo conveniente”, solo nelle ipotesi suscettibili di rientrare nelle previsioni di cui ai primi due commi dell’art. 1474 c.c., posto che in tali ipotesi la vendita sarebbe stata, anche in mancanza di evocazione del “giusto prezzo”, riconducibile comunque alle norme che offrono dei criteri legali di integrazione del contenuto del contratto, e ciò anche quando le parti nulla dicano sul prezzo.
Viceversa non è tollerabile l’uso di espressioni similari, perché trovi applicazione l’art. 1474, comma 3, in quanto in tal caso l’effetto che deriva dalla norma è quello, importantissimo, di rimettere al terzo, sebbene nominato nel modo di cui all’art. 1473 c.c., comma 2, la determinazione del prezzo, così che si impone un riferimento esclusivo alla formula indicata dalla legge e non a formule semplicemente equivalenti, dovendo in caso diverso ritenersi che riprendano vigore le regole normali sulla necessità della determinazione del contenuto contrattuale, alle quali la disciplina dell’art. 1474, come quella dell’art. 1473, derogano.
E’ stata quindi ribadita l’affermazione per cui la norma dell’art. 1474 c.c., comma 3, è di stretta interpretazione, come già sostenuto da Cass. n. 154/1971, secondo cui la fattispecie normativa in esame suppone “la concorde affermazione delle parti in ordine all’esistenza di una vendita a giusto prezzo”.
Ritornando alla vicenda per cui è causa, la ricorrente richiama a sostegno della sua tesi la missiva di risposta della Sintermar del 23 giugno 2011, spedita a seguito della ricezione della fattura, missiva che risulta solo parzialmente riprodotta in ricorso, e ciò in violazione della previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (atteso che la parziarietà si riscontra alla luce del confronto con il testo della missiva invece riprodotto integralmente nel controricorso).
In tale corrispondenza la convenuta, pur versando un importo di Euro 40.000,00, ma con la precisazione che ciò era volto ad evidenziare l’interesse alla cessione, richiama unicamente una nozione di congruità, non già del prezzo, ma della richiesta (e cioè un’espressione che oltre che non essere riferita al prezzo, ma alla unilaterale richiesta della venditrice, è semanticamente differente da quella prevista dalla legge dell’art. 1474 c.c., comma 3).
La ricorrente principale con una propria personale interpretazione, a pag. 10 del proprio ricorso, mostra di reputare equivalente la detta necessità di dover valutare la congruità della richiesta ad una preventiva relazione delle parti alla nozione di giusto prezzo, omettendo di riportare il successivo tenore della missiva dalla quale invece si evince che la pretesa acquirente sollecitava la necessità, non già di rivolgersi all’autorità portuale per fissare il prezzo, alla stregua del comma 3, come previsto dalla norma, ma di raggiungere un accordo su basi di congruità, ribadendo quindi l’assenza di un previo accordo sul prezzo.
Tali considerazioni danno altresì contezza dell’infondatezza della denuncia di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, posto che, proprio alla luce del tenore degli atti scambiati tra le parti, la soluzione raggiunta dal giudice di appello, in merito all’assenza di un accordo sul prezzo, non si palesa come priva di qualsiasi plausibilità (ma anzi mostra di essere maggiormente corrispondente al contenuto dei documenti in atti), rendendo quindi non denunciabile in questa sede l’interpretazione offerta dalla Corte d’Appello.
Ne’ può essere invocata la necessità di dover interpretare il contratto secondo la previsione di cui all’art. 1369 c.c., in quanto, anche a voler superare il rilievo per cui non vi è prova che le parti avessero convenuto di concludere una vendita secondo un prezzo congruo, la lettura restrittiva dell’art. 1474 c.c., comma 3, come offerta da questa Corte, preclude la possibilità di invocare il canone ermeneutico de quo.
Le suesposte considerazioni in ordine all’inapplicabilità dell’ipotesi di cui dell’art. 1474 c.c., comma 2, rendono altresì evidente l’infondatezza del terzo motivo, posto che la conferma della nullità del contratto per le carenze originarie del suo contenuto non può reputarsi sanata per effetto della successiva vendita da parte della convenuta, il che denota la non decisività del fatto di cui si denuncia l’omesso esame.
4. Il rigetto del ricorso principale determina poi l’assorbimento del ricorso incidentale avanzato dalla Sintermar che lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciare sull’eccezione di mancata conclusione del contratto, violando per l’effetto l’art. 1326 c.c., nonché l’art. 1346 c.c., implicitamente confermando che l’oggetto del contratto fosse determinato.
Trattasi infatti di ricorso incidentale proposto dalla parte vittoriosa nel merito (e mirante nella sostanza a conseguire effetti sostanziali del tutto equivalenti a quelli della nullità dichiarata dal giudice di appello) che, pur in assenza di formale dichiarazione della parte, deve reputarsi naturalmente condizionato all’accoglimento del ricorso principale (Cass. S.U. n. 7381/2013), come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente incidentale nella memoria depositata in prossimità dell’udienza.
5. Atteso il rigetto del ricorso principale, le spese vanno regolate in base al principio della soccombenza.
6. Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
PQM
Rigetta il ricorso principale, ed assorbito il ricorso incidentale, condanna la ricorrente principale al rimborso in favore della ricorrente incidentale delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 h sui compensi ed accessori di legge, se dovuti;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale del contributo unificato per il ricorso stesso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1326 - Conclusione del contratto | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1346 - Requisiti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1369 - Espressioni con piu' sensi | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1418 - Cause di nullita' del contratto | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1473 - Determinazione del prezzo affidata a un terzo | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1474 - Mancanza di determinazione espressa del prezzo | Codice Civile