LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29837-2018 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrenti –
contro
P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;
– controricorrente –
contro
B.M.T., F.L., L.E., L.C., N.G., P.M.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 45/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 20/4/ 2018, ha accolto l’appello proposto da B.M.T. più altri litisconsorti, contro la sentenza del Tribunale di Padova resa nel contraddittorio del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca che, rigettate tutte le altre domande, aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti, assunti con contratto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero “al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nei periodi di svolgimento di ciascun rapporto di lavoro a tempo determinato”: per l’effetto, la Corte veneziana ha condannato il Ministero appellato a collocare le appellanti al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della anzianità di servizio riconosciuta dalla sentenza di primo grado con riferimento ai periodi lavorati dal 10/7/2001 e nel limite del quinquennio dalla costituzione in mora.
Nell’esporre lo svolgimento del processo, la Corte d’appello ha dato atto che gli appellanti avevano rinunciato a tutti i motivi di grave proposti nei confronti del MIUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per la domanda contrassegnata su 3 e relativa all’anzianità di servizio per la quale non vi era stata condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dell’anzianità per i periodi pre ruolo e nei limiti della prescrizione quinquennale.
2. Contro la sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso, illustrato anche da memoria, solo P.C., mentre le altre parti non hanno svolto attività difensiva.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
1. – Con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia “violazione e falsa applicazione della Direttiva n. 1999/70 CEE, allegato accordo quadro, clausola 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 485 e 489, e 569, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: rileva che nella specie la Corte territoriale ha fondato la sua decisione su un’erronea lettura della sentenza n. 22558 del 2016, la quale ha riconosciuto il diverso diritto alla progressione stipendiale, rivendicata dal lavoratore assunto a tempo determinato in virtù dell’anzianità acquisita per effetto dei contratti a termine stipulati, non anche il diritto, affatto diverso, alla ricostruzione della carriera richiamato dal citato D.Lgs., art. 485; il richiamo al principio di non discriminazione era inconferente, in quanto la disciplina dettata in tema di ricostruzione della carriera dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, è giustificata da ragioni oggettive, essendo evidente la diversità fra l’attività prestata dal docente a tempo indeterminato e quella richiesta all’insegnante incaricato della sostituzione per pochi giorni o pochi mesi. Tale diversità giustificava anche l’insussistenza di una disparità di trattamento con riguardo alle differenze retributive, in quanto radicalmente non dovute.
2. – Il motivo è inammissibile.
Deve infatti rilevarsi che, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Padova ha accolto parzialmente il ricorso dei dipendenti e ha dichiarato il loro diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nei periodi di svolgimento di ciascun rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il motivo di appello proposto dai lavoratori (4 motivo, trasfuso nelle conclusioni su 3, dopo la rinuncia agli altri motivi di impugnazione) è così sintetizzato dalla Corte: “omessa pronuncia di condanna di pagamento delle differenze retributive maturate per effetto del riconoscimento dell’anzianità di servizio”. E si aggiunge, sempre nella sentenza, che “su accordo delle parti, la domanda va esaminata nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dal Ministero e comunque con decorrenza dal 10/7/2001”.
L’appello è stato accolto in questi espressi limiti, nel senso che la Corte ha riconosciuto, in applicazione del principio di non discriminazione il diritto alla progressione stipendiale corrispondente all’anzianità maturata anche nei periodi di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Non vi è alcun riferimento al riconoscimento del servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera previa disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, nonché del provvedimento di inquadramento formale a seguito della immissione nei ruoli.
Gli argomenti adoperati per accogliere l’unico motivo rimasto dopo le rinunce fatte dagli appellanti sono tutti incentrati sul diritto del lavoratore di godere del medesimo trattamento retributivo previsto per gli assunti a tempo indeterminato, richiamando le sentenze di questa Corte n. 25994 del 2017 e Corte n. 290 del 2017 (punti da 56 a 61).
Il riferimento al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, oltre al rilievo che esso sembra fatto al solo fine di escludere che la sua applicazione possa incidere sul diritto al riconoscimento dell’anzianità a fini economici per la progressione nelle fasce stipendiali, non vale ad ampliare l’oggetto della devoluzione che è segnato dalla decisione del tribunale in cui, come si è detto, non vi è cenno alla ricostruzione della carriera a fini giuridici, previa eventuale disapplicazione del citato D.Lgs., art. 485.
A tal fine non valgono neppure le argomentazioni del controricorso, in cui si assume che la domanda di ricostruzione della carriera attraverso il riconoscimento del servizio pre ruolo a fini giuridici oltre che economici sia stata accolta dal tribunale – sicché sulla stessa si sarebbe formato un giudicato interno in difetto di espressa impugnazione da parte del Ministero – confliggendo tale assunto (senza che sia stato proposta specifica impugnazione) con quanto, invece, risultante dalla sentenza impugnata, nelle parti su trascritte ed espressamente nel richiamo contenuto in sentenza al punto 3 delle conclusioni dei dipendenti appellanti, in cui si richiede la condanna del ministero al pagamento delle differenze retributive, anche qui senza alcun accenno al riconoscimento del servizio pre ruolo.
Così delimitato l’ambito della cognizione del giudice d’appello, come emerge dalla lettura della motivazione e del dispositivo, il motivo di ricorso del MIUR, che, invece, è tutto incentrato sulla insussistenza del diritto del dipendente alla ricostruzione della carriera attraverso il riconoscimento a fini giuridici del servizio pre-ruolo, è del tutto eccentrico.
Va peraltro rilevato che questa Corte, in numerose pronunce (Cass. 27/12/2019, n. 34546; Cass. 28/11/2019, n. 31149), ha avuto modo di precisare che, nel quadro dei diritti spettanti ai lavoratori precari della scuola occorre in primo luogo distinguere (v. Cass. n. 23535 del 18 novembre 2016) la ricostruzione di carriera, che si pretende costituire effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato, la quale resta assorbita nel rigetto di tale ordine di domanda, e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della medesima progressione stipendiale attribuita al personale assunto a tempo indeterminato, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro, la quale prescinde dalla illegittimità della reiterazione dei contratti (Cass. n. 31149 del 2019).
Ancora diversa è poi la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato e la ricostruzione della carriera a fini giuridici, oltre che economici.
Il diritto riconosciuto dal giudice del merito ha riguardato solo le differenze stipendiali conseguenti al riconoscimento dell’anzianità pregressa in virtù del principio di non discriminazione tra lavoratori, sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro in tutto analogo a quello dei lavoratori a tempo indeterminato e dell’assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare un diverso trattamento retributivo (Accordo quadro, clausola 4).
La diversa latitudine che il ricorrente attribuisce al comando giudiziale contenuto nella sentenza non trova pertanto riscontro, sicché la censura si rivela del tutto inconferente, ove anche si consideri che il ricorrente non ha trascritto il ricorso introduttivo del giudizio – da cui avrebbe potuto individuarsi la diversa domanda volta alla ricostruzione della carriera attraverso il riconoscimento del servizio di pre ruolo – né la sentenza di primo grado, confermata dal giudice d’appello, che quel diritto avrebbe riconosciuto.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Considerate la complessità e la rilevanza delle questioni giuridiche oggetto del giudizio, solo di recente dipanate da questa Corte, si ritengono sussistenti le ragioni per la compensazione delle spese del presente giudizio.
In considerazione della qualità del ricorrente, pubblica amministrazione non tenuta al versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti perché l’amministrazione provveda al pagamento dell’importo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021