LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30381-2018 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrenti –
contro
C.M.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 810/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 16/4/2018, ha accolto in parte (limitatamente all’eccezione di prescrizione) l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del tribunale che, in accoglimento del ricorso proposto da C.M.P., dipendente del Ministero in virtù di plurimi contratti a termine, le aveva riconosciuto la medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti di ruolo ed aveva condannato il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive spettanti.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
1. – Con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia “violazione e/o falsa applicazione della Direttiva n. 1999/70/CE, allegato Accordo quadro, clausola 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 485 e 489, e 569, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: rileva che nella specie la Corte territoriale ha fondato la sua decisione su un’erronea lettura della sentenza n. 22558 del 2016, la quale ha riconosciuto il diverso diritto alla progressione stipendiale, rivendicata dal lavoratore assunto a tempo determinato in virtù dell’anzianità acquisita per effetto dei contratti a termine stipulati, non anche il diritto, affatto diverso, alla ricostruzione della carriera richiamato dal citato D.Lgs., art. 485; il richiamo al principio di non discriminazione era inconferente, in quanto la disciplina dettata in tema di ricostruzione della carriera dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, è giustificata da ragioni oggettive, essendo evidente la diversità fra l’attività prestata dal docente a tempo indeterminato e quella richiesta all’insegnante incaricato della sostituzione per pochi giorni o pochi mesi. Tale diversità giustificava anche l’insussistenza di una disparità di trattamento con riguardo alle differenze retributive, in quanto radicalmente non dovute.
2. – Il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto è inconferente rispetto alla decisione.
Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda proposta da C.M.P., ha dichiarato il diritto della stessa “al riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti di ruolo e la conseguente condanna del ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive spettanti (scatti di anzianità)”.
Il motivo di appello proposto dal MIUR, come sintetizzato dalla Corte territoriale, ha riguardato “il diritto dei precari della scuola di fruire di una perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del personale stabilizzato incaricato di svolgere mansioni equivalenti”, escluso in radice dall’appellante.
Gli argomenti adoperati per rigettare il ricorso – salvo, secondo quanto si è già detto, per l’eccezione di prescrizione – sono tutte incentrati sul diritto dei lavoratori di godere del medesimo trattamento retributivo previsto per gli assunti a tempo indeterminato, richiamando le sentenze della Corte di giustizia sul principio di non discriminazione, nonché le pronunce di questa Corte numero 22.558/2016; 195/2017; 290/2017.
Coerentemente il dispositivo ha riconosciuto alla C. le differenze retributive maturate in conseguenza dell’anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine dalla data della sua prima assunzione.
Così delimitato l’ambito della cognizione del giudice d’appello, come emerge dalla lettura della motivazione e del dispositivo, il motivo di ricorso del MIUR, che, invece, è tutto incentrato sulla insussistenza del diritto della dipendente alla ricostruzione della carriera attraverso il riconoscimento a fini giuridici del servizio pre-ruolo, è del tutto eccentrico.
Ne’ possono valere a identificare il decisum, nei termini prospettati in ricorso, gli accenni compiuti in sentenza al T.U., art. 485, a fronte chiarezza con cui è stata individuata la portata della sentenza del tribunale e delimitati i motivi di gravame.
Va peraltro rilevato che questa Corte, in numerose pronunce (Cass. 27/12/2019, n. 34546; Cass. 28/11/2019, n. 31149), ha avuto modo di precisare che nel quadro dei diritti spettanti ai lavoratori precari della scuola occorre in primo luogo distinguere (v. Cass. n. 23535 del 18 novembre 2016) la ricostruzione di carriera, che si pretende costituire effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato, la quale resta assorbita nel rigetto di tale ordine di domanda, e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della medesima progressione stipendiale attribuita al personale assunto a tempo indeterminato, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro, la quale prescinde dalla illegittimità della reiterazione dei contratti (Cass. n. 31149 del 2019).
Ancora diversa è poi la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato e la ricostruzione della carriera a fini giuridici, oltre che economici.
Il diritto riconosciuto dal giudice del merito ha riguardato solo le differenze stipendiali conseguenti al riconoscimento dell’anzianità pregressa in virtù del principio di non discriminazione tra lavoratori, sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro in tutto analogo a quello dei lavoratori a tempo indeterminato e dell’assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare un diverso trattamento retributivo (Accordo quadro, clausola 4).
La diversa latitudine che il ricorrente attribuisce al comando giudiziale contenuto nella sentenza non trova pertanto riscontro, sicché la censura si rivela del tutto inconferente, ove anche si consideri che il ricorrente non ha trascritto il ricorso introduttivo del giudizio – da cui avrebbe potuto individuarsi la diversa domanda volta alla ricostruzione della carriera – né la sentenza di primo grado, confermata dal giudice d’appello, che quel diritto avrebbe riconosciuto.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in mancanza di attività difensiva svolta dalla parte intimata.
In considerazione della qualità del ricorrente, pubblica amministrazione non tenuta al versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti perché l’amministrazione provveda al pagamento dell’importo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021