LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 310-2020 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MARRA;
– ricorrente –
contro
COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO BARBERA, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA VENTUROLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 598/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
che:
1. con sentenza 12 luglio 2019, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello di P.G. avverso l’ordinanza di primo grado, reiettiva delle sue domande di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto e colpa della società datrice e di condanna risarcitoria a titolo di danni patrimoniali e non, per adibizione a mansioni di macellaio da banco incompatibili con la sua condizione di disabile, nell’inosservanza datoriale delle prescrizioni mediche del lavoratore e conseguente responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c.;
2. con atto notificato il 28 dicembre 2019 (7 gennaio 2020), il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, cui Coop. Alleanza 3.0. resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., per violazione dell’obbligo datoriale di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore adibito a mansioni incompatibili con la sua patologia da diplopia (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, e vizio motivo, in relazione alle deduzioni del medico competente e incapacità del lavoratore di svolgimento delle mansioni assegnate in contrasto con la patologia accertata (secondo motivo);
2. in via preliminare, deve essere scrutinata la validità della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su foglio separato e materialmente congiunto;
3. essa non contiene alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione (risultando rilasciata “per procedere alla difesa nel giudizio ed ogni fase del procedimento conferendo ogni altro potere di legge… deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa”), ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità: così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (Cass. 5 novembre 2018, n. 28146; Cass. 18 febbraio 2020, n. 4069; Cass. 20 gennaio 2021, n. 905);
4. detta procura speciale deve essere dichiarata giuridicamente inesistente, in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato;
5. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);
4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali, a carico del difensore, che ha in tal modo agito in proprio, dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. s.u. 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il difensore del lavoratore alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021