LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Pietrogiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3436-2020 proposto da:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
T.S., M.M.C., F.R., C.E., T.L., S.S., D.G., R.A., P.F., L.L., G.S., C.M.M., P.L., PE.FE., U.M., ME.CA., M.L., C.A., S.D., R.R., P.S., M.C., D.C., C.C., P.E., M.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 76, presso lo studio dell’avvocato KATIA ENEI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3959/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
che:
1. con sentenza 13 novembre 2019, la Corte d’appello di Roma revocava la propria sentenza n. 759/2019, che aveva rigettato, in accoglimento dell’appello del Ministero, le domande dei lavoratori contumaci, già dipendenti di IPI poi transitati al Ministero dello Sviluppo Economico, di attribuzione di alcune voci retributive, in primo grado parzialmente riconosciute;
2. essa riteneva, infatti, che integrasse un errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la non verificata omessa notificazione, insieme con il ricorso in appello, del decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comportante la relativa improcedibilità del gravame;
3. con atto notificato il 13 gennaio 2020, il Ministero ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (con istanza di rimessione alle sezioni unite), cui i lavoratori resistevano con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 101,291,435 e 402 c.p.c., per avere la Corte capitolina erroneamente reso una pronuncia di improcedibilità dell’appello, senza considerare l’imputabilità alla Cancelleria dell’omessa comunicazione all’Avvocatura Generale dello Stato del decreto di fissazione d’udienza: ragione per la quale il Ministero non aveva potuto notificare alle controparti il ricorso in appello con il pedissequo decreto di fissazione d’udienza, neppure essendogli stato concesso un termine ulteriore per una nuova notificazione (unico motivo);
2. esso è inammissibile;
3. la Corte d’appello ha applicato il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, di improcedibilità dell’impugnazione, nel caso, come quello verificatosi nella specie, di mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi (Cass. s.u. 30 luglio 2008, n. 20604; Cass. 14 marzo 2018, n. 6159; Cass. 26 novembre 2020, n. 27079);
4. ciò essa ha compiuto, in esito ad un accertamento in fatto, congruamente argomentato (dall’ultimo capoverso di pg. 3 al secondo di pg. 4 della sentenza), essenzialmente focalizzato sulle risultanze dei “verbali di udienza del 15.12.2017” (di richiesta del procuratore del Ministero appellante di un termine per il deposito del ricorso notificato), della “successiva udienza dell’8.6.2018” (di reiterazione della richiesta) e di “nuovo rinvio all’udienza del 15.2.2019”, nella quale “il menzionato procuratore chiedeva la decisione della causa” (così all’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza): con la conclusiva constatazione che “da nessuno dei verbali dell’udienza camerale risulta la produzione dei ricorsi notificati per la trattazione nel merito della controversia del decreto presidenziale ex art. 435 c.p.c.”(così al primo capoverso di pg. 4 della sentenza);
4.1. da un tale accertamento in fatto (di acclarata non rilevazione dal primo giudice d’appello dell’omessa notificazione, insieme con il ricorso in appello, del decreto di fissazione dell’udienza), la Corte territoriale ha correttamente tratto la ricorrenza di un errore di fatto idoneo, secondo la previsione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, a costituire motivo di revocazione, siccome consistente in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, non incidente su un punto controverso, né attinente ad un’errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. 22 ottobre 2019, n. 26890); essendo stato, proprio in tema di impugnazioni, ritenuto che la parte, la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non con il ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’omesso esame dell’avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cass. 14 novembre 2016, n. 23173; Cass. 24 settembre 2020, n. 20113);
4.2. così individuato l’errore di fatto processuale revocatorio, essa ne ha quindi correttamente valutato la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, in esito ad un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata (dichiarazione di contumacia dei lavoratori non attinti da valida notificazione) con quella esatta (omessa notificazione), nella prova di resistenza della decisione stessa, ha dato esito negativo (nel senso della privazione della sentenza impugnata della sua base logico-giuridica) e pertanto proceduto alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, alla luce dell’effettuato emendamento (Cass. 24 marzo 2014, n. 6881; Cass. 23 aprile 2020, n. 8051): appunto rendendo la pronuncia di improcedibilità dell’appello qui impugnata;
5. orbene, la scandita sequenza logico-procedimentale, osservata dalla Corte territoriale nel suo percorso argomentativo, è radicata sull’accertamento in fatto illustrato al superiore punto 4: ma esso non è stato affatto contestato in modo pertinente dal Ministero ricorrente, che, lungi dal confutare le risultanze (peraltro inequivocabili) dei verbali di udienza, ha articolato deduzioni non conferenti (né tanto meno in coerente sintonia logico-giuridica) con le argomentazioni a suo fondamento, né mai prima prospettate, di omessa comunicazione dalla Cancelleria all’Avvocatura Generale dello Stato del decreto di fissazione d’udienza: non soltanto inedite nel giudizio di merito, ma radicalmente contraddittorie rispetto al comportamento processuale tenuto nel giudizio culminato nella sentenza oggetto di revocazione, documentato dai verbali di udienza sopra richiamati;
5.1. il motivo risulta pertanto generico, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa confutazione, tanto meno specifica, della puntuale argomentazione della Corte territoriale (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845; Cass. 18 novembre 2020, n. 26277); ma esso prospetta pure una questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non trattata nella sentenza impugnata, in assenza di allegazione da parte del ricorrente della sua avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, né tanto meno indicazione in quale atto del giudizio precedente essa sarebbe stata fatta, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione: con evidente effetto di inammissibilità della censura per novità (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804);
6. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021
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