Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27733 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8516-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7440/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. R.S. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data *****, e l’avviso di intimazione, notificato in data *****, riferiti a plurime cartelle di pagamento per tributi vari di competenza dell’Agenzia dell’Entrate, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente relativamente alle cartelle per le quali non era stata offerta la prova della notifica.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regione Campania rigettava l’appello ritenendo, in primo luogo, necessaria la produzione in giudizio degli originali o di copia fotostatica con attestazione di conformità all’originale della documentazione attestante la notifica delle cartelle ed osservando ed, in secondo luogo, che i tributi relativi alle cartelle che l’Ufficio assumeva essere notificati erano prescritti dovendosi applicare il termine breve quinquennale e non quello decennale.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente non si è costituito.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, pur in assenza di uno specifico disconoscimento, erroneamente ritenuto necessaria la produzione degli originali della documentazione inerente la notificazione delle cartelle di pagamento 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver applicato la CTR il regime di prescrizione decennale ai crediti erariali riportati nelle cartelle esattoriali così come ritenuto dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 Questa Corte, in merito alla corretta interpretazione degli artt. 2719 e 2712 c.c., ha affermato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass., n. 27633 del 2018; Cass. n. 16557 del 2019, in questa seconda pronuncia con specifico riferimento al generico disconoscimento delle relate di notifica).

2.3 Si è inoltre precisato che: “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, in assenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, può riconoscere piena efficacia probatoria alle copie prodotte, valutando le eventuali specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, e attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso”. (ex plurimis Sez. 5, Ord. n. 24323 del 2018).

2.4 Nella fattispecie, non risultando che il ricorrente abbia indicato in modo specifico le anomalie o le incongruità delle copie della documentazione relative alla notifica che potessero far dubitare della loro conformità agli originali, la CTR ha errato nel ritenere necessaria la produzione da parte dell’Ufficio in originale della documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento.

3. Il secondo motivo è fondato, con riferimento ai tributi erariali, in quanto la sentenza è frutto di una malintesa interpretazione dei principi nomofilattici enunciati dalla giurisprudenza in essa richiamata.

3.1 La pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, alla quale si sono adeguate molte altre pronunce successive ha affermato che “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010). è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

3.2 Dunque la mancata impugnazione della cartella esattoriale impedisce l’allungamento del termine breve nel termine decennale ma viene fatto salvo quest’ultimo termine ove previsto dalla normativa sostanziale propria del singolo tributo non producendosi quindi alcun contrario effetto di riduzione a cinque anni del maggiore termine di prescrizione.

3.3 Per quanto concerne le imposte dirette, Irpef Iva e tributi camerali, le stesse, come insegna questa Corte (cfr Cass. n. 6069 del 2003, Cass. n. 2941 del 2007, e da ultimo Cass., n. 19969 del 2019), in assenza di una espressa previsione, si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non potendosi applicare la disciplina dell’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4), per “tutto ciò che periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

3.4 L’obbligazione avente ad oggetto il tributo pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale ha carattere autonomo ed unitario ed un pagamento non è mai legato ai precedenti e risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine al presupposti ben potendo anche non essere effettuato se per quell’anno al contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatore di imposizione fiscale.

3.5 Deve invece applicarsi il termine di prescrizione breve quinquennale con riferimento alle sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, in forza del quale “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni” e agli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4).

4 Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Regionale Tributaria della Regione della Campania, in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza rinvia alla Commissione Regionale Tributaria della Regione della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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