Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27744 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36739-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO GUIDO DISTEFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3316/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata l’01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta 2009, emesso per dei redditi conseguiti in quanto socio della società “Siciliana Stucchi Soc. Coop. a r.l.”;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate e accoglieva quello incidentale del contribuente affermando che il giudizio è strettamente connesso con quello promosso dalla società avverso l’avviso di accertamento del reddito societario da cui discende quello del contribuente: poiché nelle more la Commissione Tributaria Regionale ha annullato l’avviso di accertamento a carico della società, va conseguentemente annullato quello a carico del socio, in ragione della correlazione esistente tra reddito della società e quello di partecipazione dei soci;

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, perché la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti della società “Siciliana Stucchi Soc. Coop. a r.l.” non è definitiva in quanto avverso la stessa l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione (R.G. n. 10928 del 2018);

Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1,art. 36, comma 2, artt. 53 e 54, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per essere la laconica motivazione per relationem alla sentenza di primo grado.

Il primo motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

l’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, nella specie riferito ad utili extracontabili – costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, com’e’ per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1" (Cass. n. 21765 del 2017; Cass. 5581 del 2015; Cass. n. 21936 del 2012; Cass. n. 1865 del 2012, quest’ultima, in applicazione di tale principio ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che, pur riconoscendo effetti decisivi alla sentenza non definitiva di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta compagine sociale, non aveva disposto, in attesa della definizione di quel giudizio, la sospensione del processo pendente nei confronti del socio, avente ad oggetto l’accertamento IRPEF per la stessa annualità di imposta; Cass. 2214 del 2011).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi là dove, dopo aver ravvisato (in virtù di una valutazione che non è oggetto di contestazione da parte del ricorrente) una stretta connessione del presente procedimento a carico del socio con quello promosso dalla società avverso l’avviso di accertamento del reddito societario da cui discende quello del contribuente e ritenuto che la decisione del presente giudizio dipendesse dall’altro a carico della società, ha annullato l’avviso di accertamento a carico del socio poiché nelle more la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 3802/5/17, aveva annullato l’avviso di accertamento a carico della società, senza considerare che tale decisione non era definitiva (tanto che è stata impugnata in Cassazione e cassata con sentenza di questa Corte n. 32304 del 2019, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario proposto dalla società Siciliana Stucchi Coop. a r.l.) e pertanto avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa di una pronuncia definitiva e, una volta passata in giudicato la sentenza relativa all’avviso di accertamento a carico della società, pronunciarsi nel merito con riguardo all’avviso di accertamento riguardante il socio, solo allora tenendo conto della sentenza passata in giudicato a carico della società.

Ritenuto pertanto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, la quale dovrà attenersi al suddetto principio di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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