Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27754 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31737-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MAGADDINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3494/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate e del Territorio propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 3494/08/2019, depositata il 29 maggio 2019, notificata in data 22 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello del contribuente S.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo, che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa all’omessa registrazione dell’ordinanza di assegnazione di crediti emessa in suo favore dal Tribunale ordinario di Palermo nell’ambito di una procedura di esecuzione mobiliare.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 6,8 e 57 della Tariffa, parte I.

Assume infatti il ricorrente che il giudice a quo, nell’accogliere l’appello del contribuente, avrebbe errato nel ritenere che i provvedimenti di assegnazione di crediti pignorati presso terzi, emessi nell’ambito di procedimenti di esecuzione mobiliare, in quanto finalizzati alla mera attuazione di un titolo esecutivo, siano soggetti ad imposta di registro in misura fissa, quando, al contrario, gli stessi, realizzando un trasferimento della titolarità di un diritto di credito da un soggetto ad un altro, devono essere assoggettati ad aliquota proporzionale pari allo 0,50%. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti affermato il principio, a cui la CTR si è conformata ed al quale si intende in questa sede dare continuità, secondo cui “In tema di imposta di registro, con riguardo agli atti dell’autorità giudiziaria, l’ordinanza, prevista dagli art. 552 e 529 c.p.c., con la quale il giudice dell’esecuzione assegna ai creditori esecutanti cose possedute da un terzo è teoricamente assoggettabile all’imposta, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8 della tariffa, parte prima, allegata, se definisce, anche parzialmente, il giudizio, ed è sussumibile nell’ipotesi di registrazione a tassa fissa di cui alla lettera d). Ciò in quanto un provvedimento siffatto non contiene alcuna condanna al pagamento di somme né alla consegna della merce (ipotesi di cui all’art. 8), lett. b, essendo finalizzata – quali che siano gli incidenti procedurali che lo stesso giudice dell’esecuzione abbia dovuto risolvere alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un piano di riparto concordato; e poiché quella di registro è un’imposta d’atto – sicché in caso di provvedimenti plurimi dell’autorità giudiziaria ciascuno ha una propria ed autonoma veste e fine impositivo, non rilevando il fatto che tutti si riferiscano al medesimo oggetto e alle stesse parti – deve aversi riguardo al contenuto del solo provvedimento, e cioè dell’ordinanza di assegnazione, della cui registrazione si tratta, il quale non risolve contestazioni fra i creditori. Ne’, infine, l’assegnazione, (una sorta di “datio in solutum”), nello schema processuale limitato dell’esecuzione mobiliare, costituisce la conseguenza della condanna che pone termine, decidendola, ad una controversia sulla proprietà dei beni, sicché non rientra nella previsione dell’art. 8, lett. b)” (Cass. civ. sez. trib., 20/04/2007, n. 9400).

2. Le spese seguono la soccombenza.

3. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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