Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27765 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1631-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.G.B., in proprio e quale legale rappresentante della fallita ***** s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6483/16/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per gli anni d’imposta 2011 e 2012 emessi nei confronti della fallita ***** s.p.a. e notificati anche a R.G.B., quale ultimo legale rappresentante della predetta società, con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione costi per operazioni che riteneva essere oggettivamente inesistenti ed altri componenti di reddito ritenuti indeducibili, nonché di un atto di contestazione delle sanzioni, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, in parziale accoglimento dell’appello dell’amministrazione finanziaria, dichiarava “dovuta l’imposta principale con esclusione delle sanzioni”, in applicazione dello ius superveniens di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15, comma 2;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l’intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 1 e 5 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 per avere la CTR integralmente annullato le sanzioni amministrative pecuniarie applicate alla parte contribuente invece di ridurle alla stregua delle disposizioni più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Va premesso che in applicazione del principio del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente, stabilito dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015, vigente dal 1 gennaio 2016 a norma del D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 32, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 133, è applicabile retroattivamente alla condizione, ricorrente nel caso in esame, che il processo sia ancora in corso con la conseguente non definitività della parte sanzionatoria del provvedimento impugnato (Cass. n. 8716 del 2021, conforme Cass. n. 15978 del 2017; Cass., n. 1706 del 2018).

4. Ciò precisato, va osservato che, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha sostituito le disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 contenute nell’art. 1, comma 2, in materia di sanzioni per infedele dichiarazione Irpef ed Irap, nell’art. 5, comma 4, in materia di sanzioni per infedele dichiarazione Iva, che sono tra quelle contestate nel caso di specie, prevedendo in ciascuno dei predetti casi la determinazione del minimo edittale della sanzione nella misura del 90% della maggiore imposta dovuta, in luogo del previgente minimo pari al 100%, si è venuta a determinare una illegittimità delle sanzioni irrogate con l’atto di contestazione in questione, solo parziale e non integrale, come erroneamente ha statuito la commissione d’appello.

5. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso in esame, la statuizione d’appello va, sul punto, cassata e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per la determinazione delle sanzioni in concreto applicabili alla parte contribuente, alla stregua della normativa sopravvenuta, avuto riguardo alle particolari condizioni esistenti in fatto, alle modalità della condotta e agli altri elementi che possono influire sulla determinazione del minimo edittale (così in Cass. 29046 del 2019) oltre che della misura originariamente applicata con l’avviso di contestazione.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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