LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1655-2020 R.G. proposto da:
T.M.F., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo PISTILLI, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Nazario Sauro, n. 16, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3793/08/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso dell’IRPEF applicata sull’indennità giudizialmente riconosciuta a T.M.F. (con sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo) a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante derivante dal riconosciuto comportamento illegittimo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per la stipula di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, in successione tra loro, per la copertura di esigenze lavorative non transitorie, la CTR del Lazio, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello della contribuente ritenendo legittima la tassazione della predetta indennità.
Avverso tale statuizione la ricorrente propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replica l’intimata Agenzia delle entrate con controricorso in cui deduce di aver provveduto, prendendo atto dell’orientamento giurisprudenziale sfavorevole alla tesi dell’amministrazione finanziaria, ad annullare in autotutela il provvedimento di diniego, con atto che ha allegato al controricorso. Resta, invece, intimato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Ritiene il Collegio che la richiesta avanzata dalla controricorrente sia fondata e vada accolta.
Pare opportuno, preliminarmente, ricordare che “L’art. 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l’acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all’impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso purché riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti” (Cass. n. 3934 del 2016).
Nel caso di specie è provato l’intervenuto totale annullamento in autotutela, con provvedimento prodotto dalla controricorrente con il controricorso, del diniego di rimborso dell’IRPEF.
Ciò posto, va osservato che “In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti” (Cass. n. 9753 del 2017; in termini Cass. n. 19533 del 2011; v. anche Cass. n. 5351 del 2020).
In applicazione di tale principio, stante l’intervenuta cessazione della materia del contendere, che rende superfluo anche solo riferire sul motivo di ricorso proposto dalla ricorrente, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto la causa non può essere proseguita.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell’intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame (Cass. n. 3148 del 2016, che richiama Cass. n. 11494 del 2004 secondo cui “La cessazione della materia del contendere che sopravvenga ne(corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell’intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all’una o all’altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale”). Si è quindi ribadito che “Nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria (estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito), provvede direttamente al regolamento delle spese dell’intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.” (Cass. n. 14267 del 2017, in termini, Cass. n. 17334 del 2005).
Pertanto, tenuto conto della peculiarità della questione della tassazione di tali redditi, come espressamente ammesso da questa Corte nelle pronunce da cui è originato l’orientamento giurisprudenziale di cui si è detto (Cass. n. 27789 e n. 27790 del 2018), e che esso, proprio per la particolarità della questione giuridica sottesa, meritava adeguata valutazione da parte dell’amministrazione finanziaria, che pure vi ha aderito, va disposta l’integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti processuali.
Deve infine darsi atto che nella specie non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass. n. 3542 del 2017).
PQM
pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e compensa le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021