Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27769 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9947-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R. POLIMERI s.p.a., in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, C.S., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dal prof. avv. Alberto MARCHESELLI e dall’avv. Marina MILLI, ed elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio, n. 8, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3395/25/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositata in data 03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Bergamo con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società R. Polimeri s.p.a., in liquidazione, avverso gli avvisi di accertamento ai fini IVA ed IRES per l’anno d’imposta 2014 che l’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della predetta società contribuente per il recupero a tassazione di costi per canoni di locazione finanziaria e dei relativi interessi passivi ritenendoli non deducibili per mancanza di strumentalità del fabbricato di proprietà della contribuente in quanto “assunto in leasing esclusivamente per spirito di liberalità verso altri soggetti” (sentenza, pag. 2).

La CTR rilevava che l’immobile in questione nel periodo 16 maggio – 31 dicembre 2014 “era integralmente nella disponibilità della società contribuente, non concesso a terzi a titolo di liberalità ma utilizzato nell’ambito dell’attività aziendale quale deposito-magazzino” della parte; che non aveva alcuna valenza la circostanza che il riscatto dell’immobile era avvenuto nel 2015, ovvero alla scadenza del contratto di leasing; che l’inerenza del costo non poteva dirsi esclusa anche per gli anni precedenti quando il bene era stato dato in uso a terzi in considerazione dell’oggetto sociale della R. Polimeri s.p.a. che comprende anche la locazione di immobili senza che potesse assumere un qualche rilievo la circostanza che l’ammontare del canone locatizio fosse notevolmente inferiore a quello di leasing stante la diversa natura dei due corrispettivi.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste la contribuente con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnativa sotto plurimi profili, e memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 TUIR, comma 2, dell’art. 65TUIR, comma 1, e dell’art. 109TUIR, comma 5, (D.P.R. n. 917 del 1986) nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la CTR si sarebbe limitata a riconoscere l’inerenza del costo per il solo fatto che l’immobile dovesse considerarsi strumentale all’attività di impresa e che nell’anno in contestazione fosse stato utilizzato dalla contribuente come magazzino merci, facendo peraltro mal governo dei principi in tema di riparto degli oneri probatori secondo cui spetta al contribuente dimostrare l’inerenza dei costi all’attività di impresa. Deduce, inoltre, la ricorrente che l’immobile non apparteneva all’impresa all’epoca dei fatti in quanto concesso in leasing e riscattato solo nel 2015; che la CTR avrebbe omesso di valutare gli elementi di fatto risultanti dal processo verbale di constatazione che escludevano l’utilizzo dell’immobile nell’ambito dell’attività aziendale della società contribuente e che dimostravano la natura antieconomica delle locazioni effettuate a favore di società terze.

2. Al riguardo va rilevato che su analoga vicenda, ancorché riferita al periodo d’imposta 2010-2013, questa Corte con ordinanza n. 3005 del 08/02/2021 ha rigettato il ricorso erariale per inammissibilità dello stesso, con argomentazioni che questo Collegio condivide.

3. Invero, per il consolidato orientamento della Corte (cfr., ex multis, Cass. 30/05/2018, n. 13591, in motivazione; 27/12/2018, n. 33504): (a) il principio d’inerenza del costo, ai finì della sua deducibilità, è stato ricondotto, sul piano normativo, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 5, (in precedenza, art. 75, comma 5, TUIR) che stabilisce che: “Le spese e gli altri componenti negativi (…) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.”; (b) il giudizio sull’inerenza del costo va riferito all’oggetto sociale dell’impresa, nel senso che esso è deducibile se è funzionale alle singole attività sociali o, comunque, se apporta all’impresa un’utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata (Cass. 4/10/2017, n. 23164, ha espresso tale principio in merito alla deducibilità dei costi – ai finì delle imposte dirette e per la detrazione dell’IVA contestualmente assolta – per i servizi resi e per le attività prestate dalla “capofila” a favore delle società appartenenti al medesimo gruppo); (c) l'”inerenza” non integra un nesso tra costo e ricavo, ma si sostanzia nella correlazione tra costo e attività d’impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile; (d) in tema d’imposte dirette, l’inerenza del costo (specie nel caso di rapporti infragruppo), ricondotta ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, è agganciata ai concetti di coerenza e utilità economica, interpretati come indici della sussistenza o meno dell’inerenza, più che come suoi requisiti essenziali, per così dire, “normativi”. Sicché, l’ipotetica antieconomicità di una spesa (ad esempio: perché sproporzionata sul piano quantitativo) va interpretata come un significativo sintomo (come una “spia”) della non inerenza (totale o parziale) e della (conseguente) indeducibilità (anch’essa totale o parziale) del costo (Cass. 27/10/2017, n. 25566); (e) in materia di determinazione dei redditi d’impresa, l’onere del contribuente di dimostrare l’inerenza dei costi sostenuti sussiste anche per i beni “normalmente necessari e strumentali” all’esercizio dell’attività di impresa.

4. Orbene, nella fattispecie concreta, la commissione regionale ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto e, senza contravvenire all’obbligo di spiegare le ragioni del proprio convincimento, ha qualificato, alla stregua di un accertamento di fatto, i predetti costi deducibili e per inerenza in relazione all’attività svolta dalla società contribuente. La CTR in particolare ha accertato, sulla scorta delle risultanze di causa, che l’immobile per il quale erano stati corrisposti i canoni di locazione era rimasto nella disponibilità della contribuente ed utilizzato nell’ambito dell’attività aziendale quale deposito-magazzino. Ha altresì rilevato che anche negli anni precedenti a quelli contestati il bene era stato dato in locazioni a terzi in base ad un idoneo contratto di locazione che rientrava nell’oggetto sociale. Il Giudice di appello ha correttamente applicato le regole di riparto dell’onere probatorio le cui violazioni ricorrono unicamente laddove il giudice di merito inverta la ripartizione degli oneri probatori, gravando una parte della prova di un fatto il cui onere probatorio gravava in realtà su una parte diversa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018 Rv. 649038 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018 Rv. 650892 – 01) e la censura mira nella sostanza dietro lo schermo della violazione di legge a una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede (Cass. n. 14980 del 2020).

5. A ciò aggiungasi che le censure sollevate dalla difesa erariale alla sentenza impugnata per la mancata considerazione da parte dei giudici di appello delle circostanze di fatto risultanti dal processo verbale di constatazione dirette ad escludere l’utilizzo dell’immobile nell’ambito dell’attività aziendale della società contribuente e che dimostravano la natura antieconomica delle locazioni effettuate a favore di società terze, si risolvono nella deduzione di un vizio logico di motivazione non dedotto e nemmeno deducibile perché precluso dalla previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello che, come nella specie, conferma la decisione di primo grado. Nel caso in esame, infatti, entrambe le pronunce di primo che di secondo grado avevano ritenuto, alla luce degli elementi probatori in atti, che la contribuente avesse dimostrato di aver effettuato una operazione coerente con la propria attività istituzionale documentata dall’oggetto sociale e di aver in concreto usato l’immobile come deposito-magazzino.

6. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra spiegate rende superfluo l’esame delle eccezioni sollevate al riguardo dalla controricorrente.

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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