Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27771 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 410-2021 R.G. proposto da:

KING s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 2139 del 2020, depositata in data 30/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate deposita un controricorso esponendo che la KING s.p.a. le aveva notificato ricorso per revocazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui questa Corte, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento per dazi e sanzioni emessi dall’Agenzia delle dogane per l’anno d’imposta 2010, con i quali era stata revocata la preferenza tariffaria accordata alla merce – elementi di fissaggio in acciaio inox – di origine “Filippine preferenziale”, con applicazione, oltre al dazio generalizzato per l’origine Taiwan, anche quello antidumping nella misura del 23,6%, aveva rigettato il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1766/2016 che aveva rigettato i ricorsi della predetta società quale importatore, e della Multilogistic S.p.A., quale rappresentante indiretto, ed accolto il ricorso incidentale dell’ufficio, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione ad un atto di irrogazione delle sanzioni.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso della KING s.p.a. va dichiarato, d’ufficio, improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, in quanto, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte in data 07/01/2020, non è stato depositato fino alla data della certificazione, né successivamente, con conseguente superamento del termine di venti giorni previsto dalla citata disposizione.

2. La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; invero, il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017). L’Agenzia, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, esponendo difese nel merito della controversia che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981; Cass. n. 22092/2019, n. 26529/2017 e n. 252/2001).

3. La definizione in rito, ad iniziativa officiosa, nella concreta fattispecie, caratterizzata dalla mancata costituzione della ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali.

4. Inoltre, non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono neppure i presupposti per l’applicabilità alla parte ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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