LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10917/2017 proposto da:
D.D.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA;
– ricorrente –
contro
F. DI M.I. E T.F. S.A.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 217/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/10/2016 R.G.N. 153/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.
RILEVATO
che la Corte di Appello di Perugia, con sentenza pubblicata il 28.10.2016, ha respinto il gravame interposto da D.D.F., nei confronti della S.a.s. F. di M.I. e T.F., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, resa in data 8.10.2014, con la quale era stata rigettata la domanda della lavoratrice diretta ad ottenere la condanna della società datrice al pagamento della somma di Euro 14.828,60 a titolo di differenze retributive e TFR, asseritamente spettanti per l’attività prestata, dal 6.2.1995 al 5.11.2005, alle dipendenze della stessa, per la gestione della contabilità, il controllo dei conti correnti e la chiusura quotidiana della cassa;
che per la cassazione della sentenza ricorre la D.D. articolando un motivo contenente più censure;
che la S.a.s. F. di M.I. e T.F. non ha svolto attività difensiva;
che il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
che, con il ricorso, si denunzia la “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 198 c.p.c. (consulenza contabile) e degli artt. 2697 e 2216 c.c., art. 132 c.p.c., n. 4, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) 4) e 5)” e si deduce l’erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, della c.t.u., per non avere posto a fondamento della decisione i dati reali emersi dall’esame contabile, e soprattutto dalla scrittura dell’11.11.2005, e per avere erroneamente ritenuto che la S.a.s. F. avesse assolto all’onere di avere provato il proprio preteso credito, nonostante l’asserito versamento, da parte della lavoratrice, “di Euro 56.000,00 che avrebbe dovuto essere considerata nell’esame contabile come posta attiva in detrazione del ricostruito ammanco di cassa”;
che il motivo non è meritevole di accoglimento per diversi e concorrenti profili: innanzitutto perché solleva un coacervo di censure senza il rispetto del canone della specificità del mezzo di impugnazione, che determina, nella parte argomentativa dello stesso, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l’operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (al riguardo, tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008, 9470/2008); al riguardo, va sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte, dinanzi ad un motivo di ricorso che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., hanno ribadito la stigmatizzazione di tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità” (Cass., S.U., nn. 17931/2013, 26242/2014); ed inoltre, in quanto, relativamente alla censura che attiene alla “violazione di legge”, la parte ricorrente non ha indicato sotto quale profilo le norme menzionate sarebbero state incise, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate ed altresì con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); pertanto, le doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza si risolvono in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);
che, infine, per quanto attiene alle doglianze che investono la c.t.u. sotto il profilo di una errata valutazione della stessa, da parte dei giudici di merito, anche in relazione alle considerazione svolte dal C.t.p., vanno ribaditi gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene – ed ai quali, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001) -, alla stregua dei quali, ove il giudice di merito “condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze” della stessa “implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese”;
che per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato; che nulla va disposto per le spese del presente giudizio, poiché la S.a.s. F. di M.I. e T.F. è rimasta intimata; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021
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