Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.27786 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18814/2018 proposto da:

P.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO DI MAURO;

– ricorrente –

contro

FGF INDUSTRY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIO BERNARDO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 335/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2017 R.G.N. 395/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell’impugnazione di FGF Industry s.p.a., ha dichiarato nullo il decreto di improcedibilità del ricorso in opposizione della società avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da P.A. per la somma di Euro 57.566,95 oltre accessori;

1.1. il giudice di appello ha escluso la decadenza a carico della società per non avere questa proceduto alla notifica a controparte del ricorso in opposizione sul rilievo che il giudice di prime cure non aveva fissato la data dell’udienza per la trattazione nel merito del ricorso in opposizione ma solo quella per la discussione della istanza di sospensione; a tale udienza la difesa dell’opponente aveva chiesto di essere autorizzata al rinnovo della notifica del ricorso in opposizione, non andata a buon fine; non trovava applicazione il principio tratto da Cass. Sez. Un. 20604/2008, in tema di improcedibilità del ricorso in opposizione in conseguenza di mancata notifica dell’atto e del decreto di fissazione dell’udienza, superato dalla giurisprudenza successiva ispirata a esigenze di effettività della tutela giurisdizionale;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.A. sulla base di sette motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere respinto la eccezione di inammissibilità del ricorso in appello di controparte per difetto di conformità al modello legale dell’art. 342 c.p.c.; l’appello era inammissibile per non avere indicato né le parti del provvedimento dalle quali sarebbe derivata la asserita violazione di legge né precisato le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti; tanto determinava genericità delle censure articolate in contrasto con il paradigma legale;

2. con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 131 e 134 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere qualificato come di natura decisoria il provvedimento impugnato laddove – assume – tale provvedimento, a prescindere dal nomen utilizzato dal giudice di prime cure ” decreto motivato”, aveva natura di ordinanza per la quale era esperibile il rimedio del reclamo e non dell’appello;

3. con il terzo motivo di ricorso, deducendo omesso esame di fatto controverso e decisivo, censura la sentenza impugnata per non avere considerato che controparte, in violazione degli artt. 641 e 645 c.p.c., non aveva effettuato al P. alcuna notifica del proposto ricorso in opposizione né nel termine ex art. 641 c.p.c., né nel termine ex art. 415 c.p.c., comma 1. Evidenzia che anche la istanza di sospensione era stata notificata unitamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore ma non anche unitamente al ricorso in opposizione;

4. con il quarto motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 641 e 645 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che in assenza della fissazione della data dell’udienza di discussione alcun contraddittorio potesse essere instaurato dalle parti; evidenzia che la mancata notificazione del ricorso, anche in relazione alla data dell’udienza fissata per la trattazione della istanza di sospensiva, aveva pregiudicato la possibilità per l’opposto di predisporre la propria strategia difensiva e costituirsi nel procedimento di opposizione;

5. con il quinto motivo di ricorso, deducendo omesso esame di fatto controverso e decisivo, censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare la illegittimità della rimessione in termini concessa dal giudice in violazione del combinato disposto dagli artt. 153 e 294 c.p.c.; la mancata notifica del ricorso anche in relazione alla istanza di sospensiva era da ascrivere, alla luce delle concrete circostanze fattuali, esclusivamente all’errore di controparte e la relativa imputabilità precludeva la possibilità di rimessione in termini;

6. con il sesto motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all’art. 6 CEDU, censura la sentenza impugnata per avere concesso un termine per il rinnovo di una notifica mai effettuata e, quindi inesistente, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

7. con il settimo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere disposto la compensazione di entrambi i gradi del giudizio di merito, senza esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni destinate a sorreggerla;

8. il primo motivo di ricorso è infondato. Premessa la natura non vincolante della formale indicazione nella rubrica del vizio denunziato (Cass. n. 12690/2018, n. 14062/2012), che fa riferimento alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto laddove le critiche alla sentenza di secondo grado, per come concretamente articolate, delineano un vizio riconducibile all’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si rileva che in caso di denunzia di error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (v. tra le altre, Cass. 20716/2018, n. 8069/2016, n. 16164/2015). Al fine di consentire tale sindacato, tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. n. 2771/2017). Pertanto, in caso di censura incentrata sul difetto di specificità dell’appello escluso dalla sentenza impugnata, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché, in tali casi, spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. 27368/2020); il ricorrente non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la assenza di specificità (Cass. n. 22880/2017, n. 20405/2006); tale onere non è stato assolto dall’odierno ricorrente che non ha trascritto o esposto per riassunto il contenuto della sentenza di primo grado né ha trascritto nelle parti rilevanti il contenuto dell’atto di gravame, limitandosi ad un rinvio per relationem;

9. il secondo motivo di ricorso è infondato. Dallo storico di lite della sentenza di appello, non contrastato sul punto dal ricorso per cassazione, risulta che il giudice di primo grado ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione per mancata notifica del ricorso della società; il giudizio di primo grado non è stato quindi definito con un provvedimento di estinzione ai sensi degli artt. 306 c.p.c. e segg. e tanto esclude che avverso detto provvedimento dovesse essere proposto reclamo ai sensi dell’art. 308 c.p.c.. Premesso, inoltre, che parte ricorrente non contesta la natura di ordinanza del provvedimento di improcedibilità, a tale provvedimento, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 9772/2016, 6908/1982), deve riconoscersi carattere decisorio che ne comporta l’impugnabilità secondo i normali criteri del giudizio di cognizione e, quindi, nello specifico, con l’atto di appello;

10. il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, sono fondati ed il relativo accoglimento assorbe l’esame del settimo motivo incentrato sul regolamento delle spese di lite;

10.1. in fatto è pacifico che il ricorso in opposizione di FGF Industry s.p.a. non è mai stato notificato all’opposto P.; vi è stata infatti solo notifica della istanza di sospensione unitamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore;

10.2. tanto premesso è corretta in diritto la statuizione di improcedibilità dell’opposizione adottata dal primo giudice. La distinzione tra udienza di trattazione della istanza di sospensiva del decreto ingiuntivo opposto e quella di discussione nel merito del ricorso in opposizione, che è alla base del decisum di secondo grado, non trova riscontro nel codice di rito il quale, nel regolare il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, rinvia alle norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito (art. 645 c.p.c., comma 2); le norme che regolano il procedimento del lavoro, applicabili al caso di specie (ma considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per l’ordinario giudizio di cognizione), prevedono una trattazione unitaria di tutte le questioni afferenti al giudizio, che nell’ottica del legislatore del 1973 era tendenzialmente destinato ad essere definito in un’unica udienza; tanto esclude che possa essere conferito autonomo rilievo al fine della verifica della corretta (e separata) instaurazione del contraddittorio alla udienza espressamente fissata dal giudice di primo grado per la trattazione della istanza di sospensiva, venendo in rilievo un provvedimento meramente organizzativo dell’attività di udienza da parte del giudice di merito che non altera le normali scansioni attraverso le quali si dipana il procedimento;

10.3. da tale ricostruzione discende che la fissazione da parte del giudice di merito di un’udienza destinata appositamente alla trattazione della istanza di sospensiva non esonerava la parte opponente, in relazione alla detta udienza, dall’adottare un comportamento diligente in funzione della effettiva instaurazione del contraddittorio mediante notifica a controparte del ricorso in opposizione, come viceversa non avvenuto;

10.4. la situazione processuale in concreto determinatasi è analoga quella considerata da Cass. Sez. Un. 20604/2008 secondo la quale il principio per cui l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro – per identità di “ratio” di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione – sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’opposizione e con essa l’esecutività del decreto ingiuntivo opposto; tale soluzione è imposta dal rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) e impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. – avendo valutato inammissibile il ricorso in mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti, della specificità dei motivi e del rispetto del principio dell’autosufficienza – ha ritenuto superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del ricorso per cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appello, aggiungendo che la concessione del termine richiesto avrebbe significato avallare un comportamento contrario al principio di lealtà e probità processuale (art. 88 c.p.c.), atteso che gli istanti erano già in precedenza consapevoli della necessità della stessa);

10.5. a tale orientamento deve essere data continuità dovendosi evidenziare che il principio affermato dal precedente ora richiamato e la ragioni che la sorreggono non risultano, a differenza di quanto opina il giudice di appello, superati dalla successiva giurisprudenza di legittimità posto che le pronunzie di questa Corte, fra le quali si colloca quella menzionata nella sentenza impugnata, vale a dire Cass. 2621/2017, che ammettono un temperamento del principio di ragionevole durata del processo in favore dell’effettività di tutela giurisdizionale, fanno riferimento a situazioni particolari nelle quali non risultava garantita, in favore della parte onerata dal rispetto del termine, la tempestiva conoscenza del momento dal quale esso comincia a decorrere (Cass. 2621/2017 citata dal giudice di appello, Cass. Sez. Un. 5700/14, 5493/12), situazione questa non ricorrente, per come pacifico, nel caso di specie;

10.6 alle considerazioni che precedono segue, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata non potendo il processo essere proseguito per difetto di notifica del ricorso in opposizione;

11. le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione sono regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, assorbito il settimo e cassa la sentenza impugnata. Condanna FGF Industry s.p.a. alla rifusione delle spese di lite di secondo grado che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15% e accessori come per legge e del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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