I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24631 del 14/08/2023
In materia di termini processuali, la disposizione dell'art. 81 bis, comma 3, disp. att. c.c., introdotta dall'art. 1, comma 465, l. n. 205 del 2017, nel dare rilevanza, ai fini della fissazione del calendario del processo, al documentato stato di gravidanza del difensore (cui ha equiparato l'adozione nazionale e internazionale ed anche l'affidamento del minore), non prevede un generalizzato legittimo impedimento dell'avvocato ma contiene una disciplina che ha valenza esclusivamente endoprocedimentale, con la conseguenza che la previsione non può essere invocata per ottenere la sospensione dei termini per proporre impugnazione, in relazione ai quali opera comunque la rimessione in termini, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 153, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.31493 del 03/12/2025
L’istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. è ammissibile quando la parte, incorsa nella decadenza per causa non imputabile, si attivi con tempestività, entro un termine ragionevolmente contenuto e compatibile con il principio di ragionevole durata del processo, valutazione che deve essere compiuta in concreto, avuto riguardo alle circostanze del caso.