LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12576-2014 proposto da:
B.N., BI.PI., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO 16 A, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO DEL PUNTA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ILARIA PAGNI;
– ricorrenti –
contro
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO BECHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 48/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE R.G.N. 288/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Pisa respingeva la domanda proposta dalla Cassa di Risparmio di S. Miniato nei confronti nei propri ex dipendenti B.N. e Bi.Pi. volta a conseguire il risarcimento del danno risentito per effetto di una serie di operazioni irregolari in ispregio alle esplicite direttive ricevute in relazione alla posizione del cliente V.;
detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che all’esito di ampio scrutinio delle acquisizioni probatorie e degli esiti degli accertamenti peritali, condannava il Bi. al pagamento della somma di Euro 562047, e la B. al pagamento dell’importo di Euro 375.232,00;
avverso tale decisione B.N. e Bi.Pi. interpongono ricorso per cassazione sostenuto da cinque motivi, ai quali oppone difese la società intimata con controricorso illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;
B.N. ha successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. notificato alla controricorrente che ha dato atto di averla accettata.
CONSIDERATO
CHE:
1. deve innanzitutto rilevarsi la intervenuta rinuncia di B.N. al presente ricorso, mediante atto che risulta notificato alla controparte e dalla stessa accettato;
la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza – anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1 cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (argomenta da Cass. n. 6407/2004, Cass. n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008);
va pertanto dichiarata l’estinzione del processo con riferimento al ricorso proposto dalla B., nulla disponendosi in ordine al governo delle spese del presente giudizio, in quanto l’adesione dell’Istituto di credito alla rinuncia, dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, cit.);
dalle enunciate premesse, discende l’assorbimento della seconda censura, formulata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla posizione della B.;
2. con il primo motivo di ricorso, Bi.Pi. denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
critica la statuizione con la quale la Corte distrettuale ha fondato il giudizio di responsabilità degli ex dipendenti sulla aperta e consapevole violazione delle specifiche direttive ricevute dalla Cassa;
prospetta la grave illogicità ed irriducibile contraddittorietà della proposizione con la quale il giudice del gravame aveva rimarcato che a far tempo dall’11 marzo 2003 erano state impartite dall’Istituto di credito esplicite diffide relative al rapporto con il cliente V., nel contempo ipotizzando una responsabilità risarcitoria dei dipendenti con riferimento alle operazioni intercorse fra il 28 febbraio ed il 10 marzo; il discrimine temporale individuato dalla Corte, implicava che le condotte assunte precedentemente, avessero ricevuto l’implicito consenso dell’Istituto;.
evidenzia altresì l’erroneità dell’assunto relativo alla sussistenza di una responsabilità solidale fra gli ex dipendenti, che era il frutto del compimento di operazioni svolte in autonomia da ciascuno di essi; la percentuale del danno stabilita in misura diversa per ciascuno dei ricorrenti era casuale, e comportava comunque che fossero state attribuite ad ognuno di essi, alcune operazioni che erano state svolte da altri.
3. il terzo motivo attiene all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
ci si duole che la Corte distrettuale non abbia preso in esame il profilo di denunciata violazione dell’art. 1227 c.c. stante la grave carenza. del sistema di controlli interni della Cassa – tenuto conto che la posizione del V. era stata segnalata dalla Banca d’Italia come critica – che avrebbe dovuto indurre a pervenire ad una riduzione del risarcimento danni in relazione al significativo contributo colposo apportato dalla parte datoriale;
4. il quarto e il quinto motivò prospettano omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. (quarto motivo) nonché violazione dell’art. 1227 c.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, unitamente all’error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (quinto motivo), denunciando la medesima carenza già stigmatizzata con la censura;
5. i motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, non sono ammissibili;
deve escludersi che nello specifico, la Corte distrettuale sia incorsa in violazione della legge processuale tale da trasfondere in vizio radicale della motivazione sanzionato dalle invocate disposizioni del codice di rito;
in materia di contenuto della sentenza, affinché sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum”;
questa enunciazione riassuntiva corrisponde a consolidato principio espresso dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (ex aliis vedi Cass. 19/8/2009 n. 20112, Cass. S.U. 3/11/2016 n. 22232);
in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (vedi Cass. 12/10/2017 n. 23940, Cass. 14/2/2020 n. 3819);
rimangono quindi estranee al vizio di legittimità “riformato”, tanto la censura di “contraddittorietà” della motivazione (peraltro attinente ad una incompatibilità logica intrinseca al testo motivazionale, in quanto determinata dalla reciproca elisione di affermazioni oggettivamente contrastanti, non altrimenti risolvibile, che impedisce di discernere quale sia il diritto applicato nel caso concreto: cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010), quanto la censura che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava il vizio di “insufficienza” dello svolgimento argomentativo, con il quale veniva imputato al Giudice di merito di avere tratto, dal materiale probatorio esaminato, soltanto alcune delle conseguenze logiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, pervenendo ad un accertamento meramente parziale della “res litigiosa”, ovvero – di non avere considerato elementi costituenti “fatti secondari” che – se pur non decisivi, da soli, a fornire la prova contraria favorevole al ricorrente tuttavia – erano idonei ad inficiare o quanto meno a revocare in dubbio la efficacia dimostrativa (dei fatti costitutivi della pretesa) attribuita ai diversi elementi indiziari utilizzati dal Giudice a fondamento della decisione, ovvero ancora erano idonei ad evidenziare eventuali lacune o salti logici dello stesso ragionamento rispetto alla corretta applicazione dei criteri induttivo-deduttivo della logica formale;
la nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità;
nello specifico, il prospettato vizio di irredimibile contraddittorietà della motivazione di tale gravità da tralignare in violazione del minimo costituzionale, non appare attagliarsi alla motivazione che innerva l’impugnata sentenza, avendo la Corte distrettuale congruamente dato conto del proprio convincimento in ordine alla globale ascrivibilità al direttore di filiale Bi. delle complessive operazioni attinenti alla posizione del V. in relazione all’intero periodo dedotto in lite;
e’ stato, infatti, rimarcato come esse si fossero sostanziate in operazioni “eccedenti dalle autonomie concesse a questi ultimi, nonché dal fido ricevuto dal cliente e, secondo i rilievi del Collegio Sindacale…anche con l’utilizzo di accorgimenti per occultare agli organi preposti a controllo, l’evidenza delle operazioni (utilizzo di causali improprie, operatività c/c diverso, utilizzo di sportello diverso, utilizzo di matricole altrui)”; ha quindi soggiunto che ad attenuare la responsabilità del ricorrente non giovava il compimento di simili operazioni anteriormente al febbraio 2003, non prontamente rilevato in ragione delle carenze del sistema di controllo interno, e ciò, evidentemente, stante la intrinseca, strutturale, patente illegittimità della attività compiuta;
in realtà il ricorrente – con censure peraltro in talune parti carenti sotto il profilo del rispetto del principio di specificità che governa il ricorso per cassazione in quanto non riportano compiutamente gli atti e documenti ai quali fa riferimento (vedi primo motivo con riferimento ai dati acquisiti ai sensi della CTU) – tramite la denuncia di errores in procedendo o in judicando, intende pervenire ad una rinnovata valutazione del compendio istruttorio, non consentita in questa sede di legittimità;
ciò è rilevabile anche con riferimento al diniego di riconoscimento del concorso di colpa dell’Istituto per la temporanea inefficienza dei sistemi di controllo in relazione al periodo 28/2-11/3/2003, intendendo il ricorrente accreditare la tesi che dette operazioni fossero state compiute con la conoscenza e l’approvazione implicita dei competenti organi della Cassa, con approccio meramente contrappositivo rispetto alla statuizione impugnata, inidoneo a validamente radicare i vizi denunciati giacché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di contraddittorietà di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2019 n. 33373, Cass. S.U. 27/12/2019 n. 34476); fatti che risultano peraltro, interpretati dal giudice di seconda istanza, in armonia con le precedenti decisioni in tema di legittimità del licenziamento che in questa sede di legittimità hanno scrutinato la vicenda dalla quale emergeva con evidenza la responsabilità del ricorrente in ordine alla mancanza a lui ascritti” (vedi Cass. n. 1174/2018);
in definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
il regime delle spese segue il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata;
trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo in relazione al ricorso proposto da B.N.; dichiara inammissibile il ricorso proposto da Bi.Pi.. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 1227 - Concorso del fatto colposo del creditore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 390 - Rinuncia | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 391 - Pronuncia sulla rinuncia | Codice Procedura Civile
Codice Penale > Articolo 3 - Obbligatorietà della legge penale | Codice Penale