LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9255-2016 proposto da:
LAZIODISU – Ente per il diritto agli Studi Universitari del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
P.A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 167, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA GIORGI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6701/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2015 R.G.N. 5567/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’
STEFANO;
visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento, comunicato il 18-19 ottobre 2010 dal Laziodisu – Ente per il diritto agli Studi Universitari – a P.A.P., per assenza dal posto di lavoro in data 9 giugno 2010, e aveva condannato l’Ente alla reintegrazione nel posto di lavoro oltreché al pagamento delle retribuzioni maturate sino alla data di ripristino del rapporto di lavoro.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che il licenziamento fosse stato intimato oltre il termine di centoventi giorni, previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 2 per la conclusione del procedimento disciplinare.
3. Ha ritenuto che il predetto termine decorresse dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione e non da quella della contestazione disciplinare ed ha rilevato che la condotta contestata, compendiatasi nell’assenza ingiustificata dal posto di lavoro, era nota all’Amministrazione sin dal momento della sua commissione e non richiedeva alcuna indagine volta ad appurarne la consistenza.
4. Avverso questa sentenza Laziodisu – Ente per il diritto agli Studi Universitari ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso P.A.P..
5. Il P.M. ha depositato memoria scritta, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 come conv. nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis.
7. Imputa alla Corte territoriale di avere errato nell’individuare il momento a partire dal quale decorre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 55-bis per la conclusione del procedimento disciplinare. Sostiene che il termine di decadenza decorre solo dal momento in cui l’Amministrazione acquisisce in modo effettivo e consapevole la notizia dell’illecito e che in caso di assenza del lavoratore dal luogo di lavoro tanto può accadere solo a conclusione dell’istruttoria, volta all’accertamento dell’illecito e non, invece, nel momento in cui si verifica il fatto oggettivo dell’assenza.
8. Deduce che la notizia dell’infrazione era stata acquisita solo a seguito del completamento dell’istruttoria, necessaria per individuare le reali motivazioni della mancata presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, la quale si era conclusa il 26 giugno 2010.
9. Il motivo e infondato.
10. Questa Corte ha già affermato (Cass. n. 14886/2020, Cass. 13026/2019, Cass. n. 11949/2019, Cass. n. 6989/2019, Cass. n. 21193/2018, Cass. n. 28891/2017Cass. n. 25379/2017, Cass. n. 16900/2016, Cass. n. 20733/2015) che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis laddove fa decorrere il termine per la conclusione del procedimento disciplinare dalla data di prima acquisizione della notizia della infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, si riferisce non già all’acquisizione della notizia da parte di un qualsiasi ufficio dell’amministrazione, ma soltanto alla sua acquisizione da parte dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, e/o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
11. Nelle sentenze innanzi richiamate, è stato anche precisato che, ai fini della decorrenza del termine, assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente, regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare avvio, in modo corretto, al procedimento disciplinare, ovvero di formulare una contestazione specifica.
12. Ai principi innanzi richiamati, il Collegio intende dare continuità, perché condivide le argomentazioni motivazionali esposte nelle sentenze sopra indicate, da intendersi qui richiamate, ai sensi dell’art. 118 disp att. c.p.c.
13. Quella indicata, infatti, è l’unica interpretazione della normativa in oggetto ad essere conforme al principio del giusto procedimento, cui deve conformarsi l’azione della P.A., anche in sede di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti, che è posto a garanzia dei principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione della P.A., cui “va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost., comma 1), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione (artt. 24 e 113 Cast.)”, nonché la tendenza ad indirizzare la suddetta azione al rispetto dei principi di economicità ed efficacia, grazie anche al conseguente deflazionamento del contenzioso derivante dall’emanazione del provvedimento finale (Corte costituzionale n. 310 del 2010).
14. A queste considerazioni deve aggiungersi che la data di commissione dell’infrazione non coincide necessariamente con quella di acquisizione della prima notizia di infrazione, nei termini innanzi ricostruiti.
15. La sentenza impugnata si è conformata ai principi sopra richiamati, laddove ha rilevato, in fatto, che la condotta addebitata era nota all’amministrazione già al momento della sua commissione (assenza ingiustificata dal posto di lavoro il giorno 9 giugno 201D), e che essa non necessitava di alcuna istruttoria da parte della amministrazione.
16. Le censure formulate nell’unico motivo di ricorso, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, nella sostanza contestano l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine al momento in cui era stata acquisita la notizia “qualificata” dei fatti disciplinarmente rilevanti. Il ricorrente, infatti, assume che tale momento deve identificarsi nella data di conclusione dell’istruttoria espletata in sede disciplinare (25 maggio 2010) e non al momento della richiesta (10 giugno 2010) al lavoratore di “meri chiarimenti circa le ragioni di irreperibilità”.
17. Al riguardo deve ribadirsi che l’accertamento in fatto del momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, e/o il capostruttura, acquisiscono la notizia dell’illecito è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità nei limiti oggi consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 applicabile “ratione temporis” in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 2 ottobre 2015 (Cass. n. 14886/2020, Cass. n. 16842/2019, Cass. n. 16706/2018, Cass. n. 22683/2018, Cass. n. 29230/2017, Cass. n. 19183/2016, Cass. n. 16900/2016, Cass. n. 14324/2015), in particolare, allegando il fatto storico non esaminato, benché oggetto di discussione tra le parti, decisivo a dimostrare che la notizia specifica della infrazione era pervenuta all’ufficio disciplinare, o al responsabile della struttura, in un momento diverso, rispetto a quello individuato nella sentenza impugnata.
18. Il ricorrente non prospetta alcun fatto storico rilevante in tal senso, ma si limita a dedurre che l’istruttoria era stata completata il 25 giugno 2010, e a contrapporre, in sostanza, al giudizio formulato dalla Corte territoriale una valutazione diversa, conforme alle sue aspettative, attraverso, come detto, il mezzo impugnatorio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 19. In conclusione, va rigettato il ricorso.
20. Le spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso generali forfetarie, oltre IVA e CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021