LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28915-2018 proposto da:
V.A., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO LEONE, MICHELE LELLA, NICOLA ZAMPIERI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 914/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.
RILEVATO
che:
con sentenza pubblicata in data 15/3/2018, la Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per l’effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale tra l’appellante e V.A., ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall’appellata, fondata sulla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero per lo svolgimento delle funzioni di docente.
A fondamento del decisum, per quanto qui ancora d’interesse, la Corte territoriale ha ritenuto che – indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui la dipendente aveva svolto supplenze su posti in organico di diritto e/o di fatto – era assorbente il rilievo che ella fosse stata stabilizzata attraverso l’operare degli strumenti selettivi e concorsuali, ovvero ai sensi della L. n. 107 del 2015, art. 1; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 118-125), l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori, diversi da quelli esclusi dall’immissione in ruolo, nonché circa il ricorso, da parte del ministero, ad un uso improprio o distorto delle assunzioni a termine. Ha accolto altresì l’appello incidentale proposto dalla V. e avente ad oggetto il diritto alla corresponsione, sulle differenze retributive tra il percepito e il dovuto in base alla anzianità di servizio già riconosciute dal tribunale, della maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, rigettando le altre ragioni dell’appello incidentale.
Contro la sentenza, la V. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di una pluralità di motivi; il Ministero ha resistito con controricorso, mentre gli uffici scolastici regionale e provinciale non hanno svolto attività difensiva.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
1. I motivi di ricorso sono sette:
1. Violazione e falsa applicazione della L. n. 107 del 2015, art. 1, commi 95, 131 e 132 e dell’art. 11 disp. legge in generale: si assume che la ricorrente è stata immessa in ruolo per effetto dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, e che pertanto non può trovare applicazione retroattiva la L. n. 107 del 2015;
2. violazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Dir. n. 1999/70/CE, perché la immissione in ruolo non costituisce misura proporzionata, sufficientemente energica e dissuasiva per garantire la piena efficacia delle norme sull’accordo quadro;
3. violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, perché il danno risarcito dal giudice di prime cure è quello derivante dalla prestazione già resa in violazione di norme imperative riguardanti l’assunzione di un impiego da parte della p.a. e la stabilizzazione non può ritenersi 1 forma di risarcimento dei danni alternativa a quella prevista dalla L. n. 183 del 2010;
4. violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 117 Cost., nella parte in cui si attribuisce efficacia retroattiva alla L. n. 107 del 2015, sicché essa viene ad incidere su giudizi in corso in violazione del principio di parità delle armi e di equo processo;
5. violazione degli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, con riferimento all’equo processo ora contenuto nell’art. 6 della CEDU, norma di immediata e diretta applicazione negli Stati membri;
6. violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, con riferimento agli artt. 1218 e 1223 c.c., in quanto risarcimento del danno per inadempimento o da ritardo deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno;
7. violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. con riferimento alla compensazione delle spese del giudizio, la quale era stata giustificata solo dall’intervento di norme successive rispetto al momento di introduzione del giudizio, allorché sussisteva il buon diritto della ricorrente di agire.
8. I primi sei motivi di ricorso, che si affrontano congiuntamente per l’evidente connessione che li lega, sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia.
Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (da ultimo, n. 3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..
8.1. – Questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3474 (cui adde, Cass. 9/3/2020, n. 6641, e Cass. 7/7/2020, n. 13970), nel rigettare la domanda risarcitoria proposta dai lavoratori, ha richiamato i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonché nella sentenza n. 27563/2016.
L’elemento di novità di questa sentenza sta nel fatto che si sono esaminati i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell’8 maggio 2019, nella Causa C494/17 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR contro R.F. e Conservatorio di Musica ***** (anche R., di seguito), ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati.
8.2. – Nella sentenza citata, la Corte di giustizia ha così statuito “La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla Dir. n. 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare”.
8.3. – Nel pervenire alla sua decisione, la Corte di Giustizia non ha mancato di rilevare il diverso contesto normativo esistente all’epoca della sentenza Mascolo (C- 22/2013, da C-61/13 a C-63/13 e C418/13, nonché delle sentenze Santoro, C-494/16, Sciotto C331/2017, Fiammingo e a, C-362/13, C-363/13 e C-407/13), sottolineando (p. 30), che, nel contesto anteriore alla L. 13 luglio 2015, n. 107, la normativa nazionale non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro (p.31).
8.4. Per contro, nell’attuale assetto normativo: “il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti “precari”, attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l’amministrazione attingeva per l’assunzione di docenti a tempo determinato”; accanto a questo piano straordinario di sono stati cui, “in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie…. La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, prevede, a tal riguardo, che il piano straordinario di assunzioni è attuato per la copertura di tutti i posti (…) rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’art. 399 del (D.Lgs. n. 297 del 1994), vale a dire le immissioni in ruolo sulla base dell’avanzamento nella graduatoria permanente”.
8.5.- La Corte di Giustizia ha quindi affermato (p. 34-36) che “contrariamente alla situazione dei docenti di cui trattavasi nella causa decisa con la suddetta sentenza” (Mascolo, ndr) nel caso ” R.”, sottoposto al suo giudizio, “la trasformazione del rapporto di lavoro non era incerta e non aveva carattere imprevedibile e aleatorio, dato che era stata resa obbligatoria dalla L. n. 107 del 2015”. La Corte di Giustizia, con riguardo all’assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha ribadito (punto 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e che (p. 39) “come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori”.
8.6.- Essa ha anche ricordato (p. 40) che “una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza”. Inoltre, in linea di continuità con la sua giurisprudenza, ha ribadito (punto 41) che “La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure” e che (p. 42) “né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi”. Tanto sul rilievo (p. 43) che “tali principi impongono agli Stati membri di prevedere un’adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale”.
8.7. Anche con riguardo alla doglianza relativa alla disparità di trattamento rispetto ai lavoratori che hanno ottenuto una condanna del loro datore di lavoro a causa del ricorso abusivo a contratti a tempo determinato prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015 e che avrebbero potuto, in forza della normativa anteriore, cumulare un risarcimento e il beneficio di un’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha osservato (punto 44) che “la disparità di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato risultante da una riforma della normativa applicabile non rientra nell’ambito del principio di non discriminazione sancito alla clausola 4 dell’accordo quadro (v. sentenza del 21novembre 2018, Viejobueno Ib&iez e de la Vara Gonzalez, C-245/17, EU:C:2018:934, punti 50 e 51)”.
8.8. – Ha, quindi, concluso che (p.45) “l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
9. – I principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza R. confermano e non smentiscono gli approdi giurisprudenziali di questa Corte (punto 84 della sentenza n. 22552 del 2016) secondo cui l’immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare e a cancellare l’illecito comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato.
9.1. Nella sentenza di n. 22552 del 2016 (pp. nn. 81 e 82) è stato precisato che la strada satisfattiva della immissione in ruolo con previsione rigorosa dei tempi, costituisce ad un tempo una canone e, dal punto di vista del beneficiario, una riparazione “in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili- quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione”, ed è stato considerato (p. n. 83) che la stabilizzazione è “ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine sulla scorta del “diritto vivente” costituito dai principi affermati dalle SSUU di questa Corte nella sentenza n. 5072/2016…” ed ai quali la sentenza n. 22552/2016 ha dato continuità.
9.2. Deve, pertanto, essere pure ribadito il principio secondo cui anche l’immissione in ruolo effettuata sulla base del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento rispetta i principi di equivalenza ed effettività (p. n. 85 della sentenza n. 22552 del 2016) poiché “il soggetto leso dall’abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo “bene della vita” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l’abuso perpetrato e l’illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato”.
10. – Applicando questi principi al caso in esame, il ricorso non può essere accolto. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che parte ricorrente, benché assunta in virtù di ripetuti contratti a tempo determinato, è stata immessa nei ruoli e ciò consente di escludere il danno derivante dalla precarizzazione del rapporto.
10.1. A tal fine è irrilevante che la stabilizzazione sia avvenuta attraverso lo scorrimento delle graduatorie, e dunque in base alla disciplina previgente e non anche per effetto della L. n. 107 del 2015, e ciò per la semplice ragione che la parte ha comunque ottenuto il “bene della vita” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio (v. Cass. 3/6/2020, n. 10538, punto n. 13).
10.2. L’equivalenza e l’effettività dell’immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni è stato, d’altra parte, riconosciuto anche dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza R. (pp. nn. 34-37).
10.3. Perde pertanto di rilievo ogni questione relativa alla asserita efficacia retroattiva della L. n. 107 del 2015 e alla sua incidenza sui processi in corso con violazione dei principi dell’equo processo e della parità delle armi, e, conseguentemente, si appalesano manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla ricorrente, in relazione all’obbligo ex art. 117 Cost., comma 1, di osservanza delle norme sovranazionali, con riferimento sia all’art. 6, par. 1, della CEDU, sia alla normativa comunitaria, segnatamente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, artt. 47 e 52.
10.4. Sotto quest’ultimo profilo, è agevole richiamare i punti 24-28 della sentenza R., nella parte in cui ha ricordato gli ampi poteri discrezionali di cui godono gli Stati membri, “dal momento che essi possono scegliere di far ricorso a una o più delle misure elencate in detta clausola 5, punto 1, lettere da a) a c), oppure a misure di legge esistenti ed equivalenti, e ciò tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori specifici e/o di categorie di lavoratori (sentenze del 7 marzo 2018, Santoro, C-494/16, EU:C:2018:166, punto 27 e giurisprudenza citata, nonché del 25 ottobre 2018, Sciotto, C-331/17, EU:C:2018:859, punto 33).
10.5. Deve infine rilevarsi che nessuna allegazione è riscontrabile in atti circa l’esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo, la cui prova grava sul lavoratore, e che comunque non potrebbero identificarsi con quelli “da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro”, secondo quanto affermato nella predetta decisione delle SS.UU. n. 5072 del 2016.
11. – Anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 17/10/2017, n. 24502): nel caso in esame, la Corte d’appello non è incorsa in alcun errore di diritto, avendo peraltro congruamente motivato la scelta di compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio sia in ragione della parziale e reciproca soccombenza, sia in considerazione della particolare difficoltà delle questioni, risolte solo di recente da questa Corte e solo dopo la decisione della doppia pregiudiziale costituzionale e comunitaria.
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.
La particolare complessità delle questioni oggetto di lite giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La parte ricorrente va comunque condannata al versamento di una somma pari all’importo del contributo unificato già versato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021