LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11306-2020 proposto da:
V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato FIUMANO’ CARLO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRIPPA LETIZIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2071/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO
Che:
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 2071/2019, in riforma della pronuncia del Tribunale di Milano n. 344/18, ha condannato V.C. e la Gianicolo Soc. Cooperativa di Facchinaggio srl, in solido, al pagamento della somma di Euro 85.723,02 in relazione all’infortunio patito da Amai Abdelhadi, con riguardo al quale l’INAIL aveva sopportato un costo infortunistico di Euro 74.019,26 (aggiornato al 23.10.2015) ed era stata contestata alla datrice di lavoro la violazione del precetto di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 63, comma 1 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 64, comma 1 con il relativo processo penale conclusosi in appello con la intervenuta prescrizione del reato.
2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha ritenuto che, dalle risultanze probatorie acquisite, era emersa la responsabilità di parte datoriale che aveva omesso di controllare il rispetto delle misure di sicurezza, da parte dei propri dipendenti e nello specifico dell’Amai, per il comportamento di quest’ultimo che, seppure imprudente nel collocarsi a fianco dei bancali di merce in movimento per tenerli fermi nella operazione di carico nel cassone di un camion, non aveva i caratteri della abnormità.
3. Avverso la decisione di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione V.C. affidato a due motivi, cui ha resistito l’INAIL con controricorso.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, inconsistente e/o tautologica motivazione sull’esame di un fatto decisivo della controversia per la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della circostanza che le misure di sicurezza fossero state tutte regolarmente adottate e che non vi fosse stata una prassi consolidata sulla violazione delle misure stesse e, inoltre, per la omessa prova della effettiva conoscenza o conoscibilità del datore di lavoro di eventuali pratiche incaute.
3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione, erronea e/o falsa interpretazione ed applicazione delle norme di diritto (art. 2087 c.c.), secondo cui vi è esonero di responsabilità a fronte della prova dell’adozione di tutte le misure di sicurezza previste per legge e che l’obbligo datoriale di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la predisposizione di soggetti a ciò deputati.
4. Il primo motivo è inammissibile.
5. Il vizio di motivazione può essere, infatti, censurato in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente ovvero manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, queste non ravvisabili nel caso in esame.
6. Inoltre, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 8053/2014), per cui anche sotto questo profilo le doglianze, come articolate, non rientrano nel perimetro del vizio denunciato.
7. Il secondo motivo è inammissibile, sia perché viene chiesta una nuova rivisitazione del merito della vicenda, non consentita in sede di legittimità, sia perché difetta di specificità e pertinenza, rispetto alla ratio decidendi della gravata sentenza, relativamente alla mancata allegazione della esistenza di una valida delega delle funzioni in materia di prevenzione antinfortunistica dalla datrice di lavoro ad altri soggetti a ciò deputati.
8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021