LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2893-2020 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO VIVENZA 51, presso lo studio dell’avvocato GARRETTO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato OTTOLINI TERESA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMEO LUCIANA;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 731/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BOGHETICH ELENA.
RILEVATO
Che:
Con sentenza n. 731 depositata il 28.6.2019, la Corte d’appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di P.S. volta a conseguire la rendita o l’indennizzo rivendicati in conseguenza delle malattie sofferte (perdita della capacità olfattiva e gravi irritazioni cutanee degli arti superiori) dalle quali era affetto, ritenendo che egli non avesse dato idonea allegazione (e prova) dell’esposizione a rischio tutelato;
avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore deducendo quattro motivi di censura, illustrati da memoria; l’INAIL ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo, il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di merito, trascurato di prendere visione della copiosa documentazione prodotta dal lavoratore, non essendo contestato lo svolgimento della mansione di “meccanico dei refrigeratori”;
2. con il secondo motivo il ricorrente denunzia “violazione del T.U. n. 1124 del 1965” nonché “mancata applicazione delle norme per l’individuazione delle malattie professionali” avendo, la Corte territoriale, trascurato che il Prestianni – dotato di patentino da frigorista proprio in considerazione della necessaria manipolazione degli impianti di refrigerazione e condizionamento contenenti gas fluorurati incidenti sull’effetto serra – andava incluso nell’ambito dei lavoratori le cui patologie sono riconosciute, dal D.M. 10 giugno 2014, come tecnopatie, con conseguente irrilevanza di produzione di prove;
3. con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del criterio del più “probabile che non” dovendosi ritenere che – essendo ampiamente documentata la mansione svolta, i compiti assegnati contrattualmente, i rischi derivanti dall’esposizione a gas refrigeranti e le patologie – anche in caso di patologia non tabellata si sarebbe dovuto ricondurre causalmente ogni patologia sofferta alle lavorazioni svolte, sussistendo inequivocabilmente il rischio che la Corte distrettuale ha negato;
4. con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. avendo, la Corte territoriale, trascurato – ai fini della esenzione dal pagamento delle spese di lite – le dichiarazioni in ordine al reddito poste in essere dalla parte ricorrente anche nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
5. i primi tre motivi, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili per plurime ragioni;
6. le censure difettano di decisività perché non è dedotta, se non in termini meramente assertivi, l’incidenza dell’attività di lavoro svolta sulle patologie sofferte, laddove la Corte d’appello ha evidenziato la genericità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e concernenti l’esposizione qualificata a sostanze nocive (ossia “con quale frequenza e intensità il Prestianni fosse esposto a tali sostanze”, pag. 3 della sentenza impugnata), allegazioni che – in considerazione del peculiare sistema di preclusioni e decadenze tipico del processo del lavoro (cfr. per tutte Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004 e n. 8202 del 2005) – dovevano essere tempestivamente indicate nel ricorso introduttivo del giudizio (atto che, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione dettato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, doveva essere trascritto – per estratto – in ricorso nonché dovevano essere forniti al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali);
7. inoltre, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con motivi che non identificano la disposizione legale (nella specie del T.U. n. 1124 del 1965) che si ritiene violata (cfr. tra le tante Cass. n. 18202 del 03/07/2008);
8. va rammentato che questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di malattie incluse nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch’essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch’esso indicato in tabella (da ultimo Cass. n. 13024 del 24/05/2017, Cass. n. 20510 del 13/10/2015), mentre non risulta – nel caso di specie – che la specifica patologia sofferta, la lavorazione nociva svolta, il periodo di insorgenza della tecnopatia siano state tempestivamente allegate nel ricorso introduttivo del giudizio;
9. infine, la sentenza impugnata non ha escluso la possibile correlazione tra le malattie da cui è affetto il ricorrente e la sua pregressa esposizione a gas refrigeranti, ma piuttosto, muovendo dal fatto che l’attività lavorativa alla quale il Prestianni era stato addetto non apparteneva al novero di quelle c.d. tabellate, ha ritenuto che né la disamina del consulente tecnico d’ufficio (che non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, cfr. Cass. n. 30218 del 15/12/2017) né la prova documentale avessero dato validi riscontri circa la presenza di sostanze nocive, con ciò conformandosi al principio secondo cui la presunzione legale di derivazione professionale di una malattia vale solo rispetto alle lavorazioni tabellate, essendo altrimenti onere del lavoratore provare la riconducibilità della propria malattia all’attività svolta (cfr. fra le tante Cass. n. 4927 del 2004, Cass. n. 15080 del 2016). E appuntandosi il motivo di doglianza su questioni estranee alla ratio decidendi della sentenza gravata, non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (v. in tal senso Cass. n. 17125 del 2007);
10. il quarto motivo è inammissibile essendo prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere – nel ricorso – il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio ove veniva effettuata la dichiarazione sostitutiva reddituale, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;
10.1. invero, secondo orientamento consolidato, in tema di esenzione dal pagamento delle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero, deve dar conto della ricorrenza di dette condizioni nell’atto introduttivo del giudizio, anche tramite foglio separato, espressamente richiamato nel ricorso introduttivo e ritualmente prodotto con il medesimo (cfr. da ultimo, Cass. n. 12364 del 09/05/2019, Cass. n. 16616 del 25/06/2018); la sottoscrizione della dichiarazione ad opera della parte e’, inoltre, elemento essenziale ed indefettibile (Cass. n. 22952 del 10/11/2016) e tale circostanza non è stata nemmeno dedotta dal ricorrente;
11. il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, stante l’autodichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. dal ricorrente per la presente fase di legittimità;
12. poiché il ricorso per cassazione è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021