LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE X
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5679-2020 proposto da:
O.D., O.M., elettivamente domiciliate in ROMA, C.SO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato DEL PRATO ENRICO ELIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 3004/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BOGHETICH ELENA.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 3004 del 2019, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado e accogliendo l’appello di Poste Italiane s.p.a, ha rigettato il ricorso in opposizione all’esecuzione proposto da O.G., ritenendo legittimamente intimato il precetto, da parte della società, sulla scorta della condanna emessa dal Tribunale di Roma (sentenza n. 10212/2004) a titolo di ripetizione degli importi pagati a favore dell’ O. per indennità supplementare e di mancato preavviso;
2. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10212/2004, aveva ritenuto che il rapporto di lavoro tra O. e Poste Italiane si era risolto per mutuo consenso il 16/8/1994 e aveva condannato l’ O. al pagamento, a favore di Poste Italiane di Euro 58.582,33 per restituzione dell’indennità supplementare e di mancato preavviso; in sede di impugnazione promossa dall’ O., la Corte di appello (sentenza n. 1762/2006), riformando la statuizione di primo grado, aveva accertato la nullità della risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista dal CCNL (erroneamente qualificata dal Tribunale come risoluzione per mutuo consenso), ed aveva condannato la società – “accogliendo l’appello, per quanto di ragione” – al risarcimento del danno per lo stato di disoccupazione conseguente all’estromissione illegittima dal posto di lavoro (perdurante sino al compimento del 67anno di età (6/7/1995), pari alle retribuzioni decorrenti dal momento del licenziamento sino alla sentenza;
3. la società Poste Italiane, ritenuto formato il giudicato sulla statuizione concernente la condanna alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di indennità supplementare e di mancato preavviso, aveva intimato precetto per il pagamento del relativo importo, oltre accessori di legge, precetto impugnato in sede di opposizione dall’ O.;
4. per la cassazione di tale sentenza O.D. e O.M. (in qualità di eredi di O.G.) hanno proposto ricorso affidato a due motivi e la società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato la pronunzia n. 1762/2006 della Corte di appello di Roma nel ritenere che non abbia inteso riformare la statuizione n. 10212/2004 del Tribunale di Roma che aveva condannato l’ O. al pagamento di Euro 58.582,33 a favore delle Poste Italiane s.p.a. per ripetizione dell’indennità supplementare e di mancato preavviso. Invero, la sentenza n. 1762/2006 ha integralmente riformato la pronuncia di primo grado, come emerge incontestabilmente dal dispositivo della sentenza e dalle conclusioni rassegnate in sede di appello dall’ O., dovendosi comunque ritenere che la sentenza di appello ha portato in detrazione (dalle somme riconosciute all’ O. a titolo di risarcimento del danno) quanto era stato riconosciuto a Poste Italiane dalla sentenza di primo grado;
2. con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 617 c.p.c. con riferimento agli artt. 474,475,479 e 480 c.p.c. non potendo, Poste Italiane, agire in esecuzione sulla base di una sentenza (n. 10212/2004 del Tribunale di Roma) integralmente riformata dalla sentenza resa in sede di gravame, considerato l’effetto sostitutivo delle sentenze di appello;
3. i motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente visto la stretta connessione (come rileva lo stesso ricorrente in sede di memoria), sono inammissibili;
4. le censura sono prospettate con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto della sentenza n. 10212 del 2004 del Tribunale nonché l’atto di appello proposto dall’ O., fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;
4.1. invero, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, o anche di un error in procedendo è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che nell’indice si indicano come allegati i fascicoli di parte di primo e secondo grado (Cass. SU n. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2011; da ultimo, Cass. n. 10992 del 2020);
5. la Corte distrettuale ha tenuto conto del precedente giudicato, esterno, formatosi tra le stesse parti, ma nell’ambito delle sue precipue attribuzioni in relazione al giudizio di quantificazione, all’uopo instaurato ex novo dal diretto interessato, ha del tutto legittimamente e con adeguata motivazione fornito l’interpretazione del precedente comando giudiziale, giungendo alla conclusione che nella specie il capo autonomo della sentenza di primo grado concernente la condanna dell’ O. alla restituzione degli importi attinenti all’indennità supplementare e all’indennità di mancato preavviso (pari a complessivi Euro 58.582,33) non era stato impugnato in sede di appello e non aveva formato oggetto della pronuncia della Corte di appello (n. 1762/2006), con conseguente passaggio in giudicato della statuizione (e legittima azione, in sede esecutiva, delle Poste Italiane);
5.1. invero, la Corte di appello – esaminando non solo le conclusioni rassegnate nell’atto di appello dell’ O. ma anche il “complessivo contenuto” (che, in violazione degli oneri di specificità dei motivi di ricorso in cassazione previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non è stato riprodotto in questa sede) – ha rilevato che l’ O. si era limitato a chiedere la riforma della sentenza n. 10212/2004 del Tribunale di Roma limitatamente alla ritenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso e, conseguentemente, chiedendo il risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni decorrenti dalla data di allontanamento dal servizio sino alla data della sentenza; che la suddetta richiesta di risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni maturate era incompatibile con il mantenimento del diritto a trattenere le indennità supplementare e di mancato preavviso (indennità pagate dalle Poste Italiane in esecuzione della prima sentenza della Pretura, del 1995; sentenza peraltro riformata dal Tribunale, con sentenza 21273/2002, che aveva dichiarato nulla la risoluzione del rapporto affermando l’erroneità della qualificazione di tale risoluzione quale “licenziamento”, con conseguente rigetto della domanda di pagamento delle indennità supplementare e di mancato preavviso avanzata dal O.G.); che l’inciso contenuto nel dispositivo della sentenza n. 1762/2006 della Corte di appello di Roma (“per quanto di ragione”) rendeva palese che l’appello veniva accolto nei limiti della fondatezza della ragioni fatte valere con l’atto di impugnazione; che non potevano ritenersi detratte – dall’ammontare complessivo liquidato a favore dello stesso a titolo di risarcimento del danno – le somme percepite dall’ O. a titolo di indennità supplementare e di mancato preavviso, in quanto nessun elemento in tal senso era possibile desumere dalla sentenza n. 1762/2006, ove il danno liquidato all’ O. era stato liquidato esclusivamente in ragione dello stato di disoccupazione dal momento del licenziamento al compimento del 67 anno di età;
6. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..
7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato – se dovuto – previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15/0 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021