Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27824 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2968-2020 proposto da:

MONTALBETTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 32, presso lo studio dell’avvocato BELLETTI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDERLONI ALESSANDRO, BERTAZZOLI GRABINSKI BROGLIO PAOLO MARCO;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato SCAFFIDI DOMIANELLO ANGELA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 861/2019 della CORTE D’APPI Th1,0 di MILANO, depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PICCONE VALERIA.

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 861 del 2019, la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza n. 126 del 2018 del Tribunale di Busto Arsizio, ha condannato la Montalbetti S.p.A. al risarcimento del danno subito da L.R., disponendo che la società corrispondesse allo stesso la somma di Euro 18.331,04 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

in particolare, la Corte, riscontrando un vizio funzionale e non genetico nel contratto di lavoro con patto di prova sottoscritto dalle parti, ha ritenuto illegittimo il recesso della società per violazione del patto di prova, reputandola tenuta, quindi, al risarcimento del danno;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, assistito da memoria, la Montalbetti S.p.A., affidandolo a tre motivi;

resiste con controricorso L.R., che deposita anche memoria; è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento al compendio probatorio inerente allo svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di prova;

con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 2697 c.c.;

con il terzo motivo si allega ancora la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deducendosi l’omessa motivazione circa il ritenuto difetto nell’espletamento del periodo di prova;

tutti e tre i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, sono inammissibili;

essi sono, infatti, innanzitutto formulati in modo promiscuo, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20333 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008);

giova evidenziare, al riguardo, in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nell’esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado, da cui emergerebbe un diverso assetto dello svolgimento dell’attività lavorativa, che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto(in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017);

d’altro canto, come statuito da SU n. 8053 del 2014, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “Fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extrarestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., va rilevato che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiasi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), mentre, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960);

relativamente, poi, alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Sci. 111, o. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre senza dubbio nel caso di specie, nel quale entrambi i giudici di merito hanno applicato correttamente la ripartizione dell’onere probatorio;

quanto al vulnus dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, le doglianze prospettate mirano ad ottenere una rivalutazione in fatto della vicenda pur veicolando le censure attraverso la violazione di legge (si veda, sul punto, SU 34776 del 2019);

nel caso di specie, appare del tutto evidente come parte ricorrente, pur veicolando le proprie censure con il richiamo a violazioni di legge, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto ed in particolare degli elementi probatori raccolti in tema di espletamento del periodo di prova:

il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

PQM

I.a Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte costituita, che liquida in Euro 3000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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