Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27830 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4657-2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato BASTIANELLI PAOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati POTENA ANGELO, FALLUCCHI LUIGI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato FAVATA EMILIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMEO LUCIANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1626/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 30/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.

ORDINANZA

Con sentenza del 30.7.19, la corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza del tribunale di Foggia del 17.12.15, ha rigettato la domanda di rendita per malattia professionale per assenza di nesso causale tra la lavorazione e le patologie allegate del ricorrente.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’INAIL.

Con il primo motivo si deduce violazione degli art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere adeguatamente considerato le risultanze di causa; il motivo è manifestamente infondato, non sussistendo alcuna violazione delle norme richiamate ed essendo, per altro verso, le deduzioni del ricorrente attinenti a valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. Invero, la corte territoriale ha valutato le prove fornite dal lavoratore e le osservazioni del suo consulente di parte, ritenendole non decisive ed inidonee a dimostrare l’esposizione ad ambiente rumoroso e la sua incidenza sulla ipoacusia denunciata dal lavoratore. Con il secondo motivo si deduce violazione del dovere di ricerca della verità ex officio. Il motivo è manifestamente infondato, non essendo stata indicata da parte del ricorrente alcuna pista probatoria rimasta inesplorata: questa Corte ha infatti già precisato (tra la altre, Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 22628 del 10/09/2019, Rv. 655013 – 01) che nel rito del lavoro il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una “pista probatoria” qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unifiato, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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